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antoniolov

Criteri per la ripartizione della tabella millesimale

Nel frequente caso di modifica della tabella millesimale (o di costruzione di nuova tabella) vedo che ci sono due scuole di pensiero abbastanza contrastanti. Da una parte ci sono "tecnici" che propongono numerosi e analitici coefficienti di rivalutazione / svalutazione di ciascuna stanza di ciascun appartamento di un condominio, e dall'altra c'è chi si appella prevalentemente al "valore di mercato" di ciascun appartamento, espresso in percentuale sull'intero condominio. La prima scuola di pensiero in realtà poi si frammenta in miriadi di sottoscuole: c'è chi si riferisce a una circolare ministeriale del 1966 (senza tener conto che tale circolare è da applicarsi alle case costruite in cooperativa con sovvenzioni statali, e che comunque una circolare non ha valore di legge), chi si riferisce ad altre tabelle a volte nate in ambito locale, ecc. ecc. Inoltre alcuni dei coefficienti vengono inevitabilmente quantificati in modo molto soggettivo. Per cui c'è, per il profano, una parvenza molto "tecnica" e matematica, ma in realtà la soggettività è notevole.

La seconda scuola di pensiero trae origine dal fatto che il codice civile è molto chiaro in materia: i millesimi devono essere rappresentativi del "valore" del singolo appartamento, percentualmente al condominio, e al netto di migliorie realizzate rispetto allo stato originario. E per "valore" - in assenza di ulteriori specifiche- non può trattarsi che del valore economico, che altro non è che il "valore di mercato". Le due scuole di pensiero producono risultati diversissimi in molti casi: si pensi alla differenza di valore di mercato, per fare un esempio, tra un appartamento affacciato sul ponte di Rialto e uno che si affaccia su un vicoletto laterale senza luce nè vista. La differenza, come valore di mercato al mq, è all'incirca di uno a tre.

Vorrei sapere il vostro parere in merito.

Ne abbiamo parlato talmente tante volte nel forum, basta fare una semplice ricerca con il tasto "Trova" in alto a sinistra nella pagina....

 

Nel nostro "solito" link abbiamo riassunto moltissimi riferimenti in materia e tabelle con i coefficienti ormai universalmente acquisiti:

 

http://www.condomini.altervista.org/CoefficientiMilesim.htm

 

Resta comunque il fatto determinante che è l'assemblea all'unanimità (ora in determinati casi anche a maggioranza) che decide se accettare o rigettare le tabelle redatte da un professionista.

 

Resta sempre il fatto che il dissenziente può sempre ricorrere al giudice per far valere ciò che ritenga lesivo dei suoi diritti.

Fermo restando quanto detto giustamente da Claistron, pur avendone parlato tante volte si continua a fare confusione.

L'art. 68 dacc recita: «Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare»

Dove per valore non si intende per niente quello di mercato. Per cui non esiste, tecnicamente, nessuna

seconda scuola di pensiero trae origine dal fatto che il codice civile è molto chiaro in materia: i millesimi devono essere rappresentativi del "valore" del singolo appartamento, percentualmente al condominio, e al netto di migliorie realizzate rispetto allo stato originario. E per "valore" - in assenza di ulteriori specifiche- non può trattarsi che del valore economico, che altro non è che il "valore di mercato". Le due scuole di pensiero producono risultati diversissimi in molti casi: si pensi alla differenza di valore di mercato, per fare un esempio, tra un appartamento affacciato sul ponte di Rialto e uno che si affaccia su un vicoletto laterale senza luce nè vista. La differenza, come valore di mercato al mq, è all'incirca di uno a tre.

infatti, proprio perchè frutto dell'applicazione di

numerosi e analitici coefficienti di rivalutazione / svalutazione di ciascuna stanza di ciascun appartamento di un condominio,

le tabelle millesimali risultano essere redatti con criteri oggettivi, e ripetibili da qualunque tecnico e valutabili anche dal "profano" E soprattutto devono restare costanti nel tempo a meno di variazioni di cui all'art.69 dacc. Infatti, il nord o il sud,, i mq dell'u.i., l'altezza dell'edificio, l'altezza di piano, l'ubicazione rispetto alla città, etc etc, sono dati oggettivi.

Una tabella che tenesse conto dei valori economici sarebbe praticamente impossibile da redigere data la fluttuazione dei prezzi del mercato immobiliare. ( presso l'AdE esiste una Commissione che elabora i valori commerciali medi di ogni provincia con cadenza semestrale)

Subito dopo entrate in vigore dell euro gli immobili in tutta Italia (purtroppo) hanno avuto un raddoppio del loro valore rispetto alla lira. Da qualche anno questo valore è in continua discesa.

Se si dovessi seguire il ragionamento di antoniolov, si dovrebbero rielaborare tutte le tabelle millesimali d'Italia quasi annualmente e magari farle redigere dalle agenzie immobilari.

Ma questo sono preposte ad altra attività. Per fortuna.

  • Confuso 1

Ringrazio molto sia CLAISTROM che GIME per la loro risposta. Però non trovo una risposta precisa alla mia argomentazione centrale (che non è solo mia, cercherò i riferimenti, anche sul Sole 24 ore), che è: il codice civile dice chiaramente che i millesimi vanno costruiti sulla base del valore di ogni singola unità immobiliare, rapportato al valore totale del condominio. Il termine "valore" ha un significato solo, ed è valore economico (esiste anche il valore di ricostruzione, o il valore affettivo, o chissà cos'altro, ma se il legislatore avesse inteso un valore diverso da quello economico l'avrebbe specificato). Il valore economico non è null'altro che quello di mercato, pur con la sua inevitabile approssimazione (fino al momento eventuale in cui avviene una compravendita) e con la sua oscillazione nel tempo (come giustamente rileva GIME). Però un valore di mercato, pur con la sua approssimazione, è stimabile: è quanto fanno i periti incaricati dal giudice in caso di controversie, e questi prendono a riferimento i valori di vendita nell'area circostante, ad esempio. E l'oscillazione nel tempo esiste indubbiamente, ma investe all'incirca nella stessa proporzione tutte le unità di uno stesso immobile, e perciò non muta i millesimi. Comunque l'idea che ogni 10 o 20 anni le tabelle millesimali dovrebbero essere riconsiderate alla luce di eventuali forti variazioni di valori di mercato che investono in modo diverso le singole unità immobiliari di un condominio, non mi pare errata.

In ogni caso non condivido che i criteri con cui sono redatte le tabelle millesimali siano "oggettivi". Anzi, sono ampiamente soggettivi, in funzione del tecnico chiamato a redigerle. Se fossero oggettivi, non ci sarebbe questa continua rincorsa a cambiarli. Spesso, sono in netta divergenza con il valore (economico) di un appartamento. Non si può pensare che un terrazzo affacciato su Portofino valga un terzo di metro quadro del relativo appartamento , né che un appartamento che guarda sul ponte di Rialto valga un 20% in più di uno che guarda su una calle strettissima.

La famosa circolare del 1966 è nata per tutt'altri scopi (le case costruite in cooperativa e con sovvenzioni statali); si tratta di case che sorgevano fuori dai centri storici, in luoghi in cui i valori al metro quadro divergevano poco in funzione dell'affaccio.

Ma il punto centrale comunque resta un altro: il codice civile parla di valore, e il valore non può essere che quello economico. I vari criteri (coefficienti e peso loro dato) per costruire le tabelle dovrebbero semplicemente cercare di rincorrere il "valore", cioè quello economico, come il codice civile prescrive.

Condivido: le agenzie immobiliari forse stabilirebbero molto più velocemente il valore di mercato di ogni singola unità immobiliare in un condominio. Basterebbe dar loro la planimetria generale, e chiedere di vedere lo stabile anche solo da fuori (in funzione del fatto che le migliorie o i peggioramenti non devono incidere). Mi chiedo se nel sostenere la necessità di tecnici pagati profumatamente per stabilire o modificare le tabelle millesimali non ci sia una certa autodifesa corporativa.....

Ringrazio molto sia CLAISTROM che GIME per la loro risposta. Però non trovo una risposta precisa alla mia argomentazione centrale (che non è solo mia, cercherò i riferimenti, anche sul Sole 24 ore), che è: il codice civile dice chiaramente che i millesimi vanno costruiti sulla base del valore di ogni singola unità immobiliare, rapportato al valore totale del condominio. Il termine "valore" ha un significato solo, ed è valore economico (esiste anche il valore di ricostruzione, o il valore affettivo, o chissà cos'altro, ma se il legislatore avesse inteso un valore diverso da quello economico l'avrebbe specificato). Il valore economico non è null'altro che quello di mercato, pur con la sua inevitabile approssimazione (fino al momento eventuale in cui avviene una compravendita) e con la sua oscillazione nel tempo (come giustamente rileva GIME). Però un valore di mercato, pur con la sua approssimazione, è stimabile: è quanto fanno i periti incaricati dal giudice in caso di controversie, e questi prendono a riferimento i valori di vendita nell'area circostante, ad esempio. E l'oscillazione nel tempo esiste indubbiamente, ma investe all'incirca nella stessa proporzione tutte le unità di uno stesso immobile, e perciò non muta i millesimi. Comunque l'idea che ogni 10 o 20 anni le tabelle millesimali dovrebbero essere riconsiderate alla luce di eventuali forti variazioni di valori di mercato che investono in modo diverso le singole unità immobiliari di un condominio, non mi pare errata.

In ogni caso non condivido che i criteri con cui sono redatte le tabelle millesimali siano "oggettivi". Anzi, sono ampiamente soggettivi, in funzione del tecnico chiamato a redigerle. Se fossero oggettivi, non ci sarebbe questa continua rincorsa a cambiarli. Spesso, sono in netta divergenza con il valore (economico) di un appartamento. Non si può pensare che un terrazzo affacciato su Portofino valga un terzo di metro quadro del relativo appartamento , né che un appartamento che guarda sul ponte di Rialto valga un 20% in più di uno che guarda su una calle strettissima.

La famosa circolare del 1966 è nata per tutt'altri scopi (le case costruite in cooperativa e con sovvenzioni statali); si tratta di case che sorgevano fuori dai centri storici, in luoghi in cui i valori al metro quadro divergevano poco in funzione dell'affaccio.

Ma il punto centrale comunque resta un altro: il codice civile parla di valore, e il valore non può essere che quello economico. I vari criteri (coefficienti e peso loro dato) per costruire le tabelle dovrebbero semplicemente cercare di rincorrere il "valore", cioè quello economico, come il codice civile prescrive.

Condivido: le agenzie immobiliari forse stabilirebbero molto più velocemente il valore di mercato di ogni singola unità immobiliare in un condominio. Basterebbe dar loro la planimetria generale, e chiedere di vedere lo stabile anche solo da fuori (in funzione del fatto che le migliorie o i peggioramenti non devono incidere). Mi chiedo se nel sostenere la necessità di tecnici pagati profumatamente per stabilire o modificare le tabelle millesimali non ci sia una certa autodifesa corporativa.....

Ma hai letto l'art 68 Dacc trascritto fedelmente da CIME?

 

L'art. 68 dacc recita: «Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.

Per cui non si può minimamente parlare di valore di mercato anche perchè l'art 68 Dacc continua dicendo;

 

Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare

Ovvero dire di cambiare le tabelle millesimali di tanto in tanto per cambio del valore di mercato è una eresia.

Non metto certo in dubbio che il valore proporzionale vada espresso in millesimi! né metto in dubbio che nella determinazione di tale valore vada escluso il canone locatizio e lo stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare. Inoltre, mi pareva di aver chiarito che, all'interno di un condominio, anche quando i prezzi degli immobili variano notevolmente, i valore proporzionali di ciascuna unità resta più o meno la stessa. Il problema è: il "valore" di ogni unità immobiliare (che poi sarà percentualizzato nella tabella millesimale) come va calcolato? Cosa si intende per "valore", quando si cerca di costruirlo e percentualizzarlo con le tabelle? Forse qualcosa che NON è il valore economico? qualcosa che NON è il valore di mercato? e cosa è allora?! Riporto qui di sotto una citazione da Tamborrino, autore di uno dei più famosi manuali sul condominio.

Articolo da dizionario giuridico Simone:

--link_rimosso--

 

L’art. 68, 2° co., disp. att. c.c. stabilisce che i valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell’intero edificio, devono essere espressi in millesimi in una apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Il 3° co. del medesimo articolo specifica che, nell’accertamento di tali valori, non si deve tener conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o porzione di piano.

La tabella millesimale, dunque, «esprime in millesimi il valore di ciascuna proprietà esclusiva, in rapporto al valore dell’intero edificio, che è ipotizzato come pari al numero 1.000» (TAMBORRINO).

La funzione essenziale delle tabelle millesimali è quella di indicare innanzitutto «la estensione del diritto di ciascun condòmino sulla proprietà delle parti comuni dell’edificio, che è il presupposto non tanto delle facoltà di godimento, le quali seguono regole proprie, quanto del riparto dei contributi condominiali» (SFORZA). La determinazione dei millesimi, inoltre, rileva ai fini della validità della costituzione dell’assemblea e delle relative delibere.

Il calcolo concreto dei millesimi di proprietà e la redazione della relativa tabella millesimale non sono operazioni agevoli. Devono, infatti, tenersi presenti, nella distribuzione dei millesimi di proprietà, numerosi fattori, tra cui la superficie reale dell’unità immobiliare (o la cubatura reale se i piani non hanno la stessa altezza), l’esposizione, le pertinenze e gli accessori, la sua destinazione abitativa o ad uso diverso, le superfici virtuali etc. Le tabelle millesimali, in linea di massima, possono così essere determinate (TAMBORRINO):

a) da parte del costruttore-venditore, dividendo il numero 1.000 per il totale dei prezzi programmati di vendita di tutte le unità immobiliari. Si ottiene così un coefficiente che, moltiplicato per il prezzo di ciascuna unità immobiliare, darà come risultato la corrispondente quota millesimale;

b) da parte del perito incaricato della stima, stabilendo il valore di mercato di ciascuna unità immobiliare e dividendo il numero 1.000 per la somma di tutti i valori di mercato di tutte le unità immobiliari. Si ottiene così un coefficiente che, moltiplicato per il valore di ogni unità immobiliare, darà come risultato la corrispondente quota millesimale.

aggiungo che la questione, come scopro ora, è già stata sollevata in questo forum, e chi volesse guardarsela può andare su --link_rimosso--

ove viene citata altra fonte autorevole, e cioè il "Codice delle valutazioni immobiliari" di Tecnoborsa. La tesi è sempre che il valore di mercato è elemento determinante per calcolare poi le tabelle millesimali

aggiungo che la questione, come scopro ora, è già stata sollevata in questo forum, e chi volesse guardarsela può andare su --link_rimosso--

ove viene citata altra fonte autorevole, e cioè il "Codice delle valutazioni immobiliari" di Tecnoborsa. La tesi è sempre che il valore di mercato è elemento determinante per calcolare poi le tabelle millesimali

Il "Codice delle valutazioni immobiliari" non è una fonte di dritto, perciò è necessario stabilire i criteri per la valutazione dei mlm e relativa tabella su quanto dice il Codice Civile e relativi coefficienti di calcolo;

http://www.condomini.altervista.org/CoefficientiMilesim.htm

Antoniolov continua a ricercare il valore millesimale di ogni unità immobiliare in un contesto "finanziario", che non trova alcun riferimento nell'enorme giurisprudenza di merito in questa materia che abbiamo nei nostri archivi.

 

Il valore millesimale di ogni unità immobiliare deve essere assunto in relazione al "numero" 1.000 (millesimi) e non a 1.000€ (ci mancherebbe appena questo!).

 

L'originario costruttore venditore che deve allegare agli atti di vendita (obbligatoriamente) la tabella millesimale generale, la fa redarre ad un professionista, che dovrebbe calcolarla in base ai coefficienti universalmente riconosciuti (esposzione, altezza del piano, superficie, ecc.) e non certo al prezzo che il costruttore stesso è riuscito a piazzare gli appartameni.

 

Dovrebbero essere gli acquirenti, futuri condómini che, in sede di acquisto, dovrebbero esaminare con accuratezza anche il valore millesimale dell'unità immobiliare che vanno ad acquistare, valore che probabilmente si porteranno dietro per tutta la vita del condominio.

 

Se un acquirente dovesse rilevare (o far rilevare) una sostanziale discrepanza dell'attribuzione millesimale alla propria futura unità immobiliare, dovrebbe pretendere la rettifica della tabella stessa, prima che tutti gli acquirenti firmino il rogito e quindi passivamente accettino le tabelle stesse.

 

Dopo tanti anni di "attenzione" nelle realtà condominiali, abbiamo accertato che un "nuovo" acquirente di un appartamento dal costruttore venditore, tralascia quasi sempre di porre la massima attenzione alla tabella millesimale redatta dall'originario titolare del complesso, discutendo quasi esclusivamente solo sul prezzo, condizioni di pagamento, sconto, ecc. dimenticando che poi, per tutta la vita, potrebbe pagare le quote condominiali in maniera non corretta.

 

Tentare la variazione a posteriori della tabella, spesso si dimostra un'impresa quasi impossibile (secondo il Codice) a causa dei costi o dell'opposizione della maggioranza dei proprietari.

Risposta a Tullio ("Il "Codice delle valutazioni immobiliari" non è una fonte di dritto, perciò è necessario stabilire i criteri per la valutazione dei mlm e relativa tabella su quanto dice il Codice Civile e relativi coefficienti di calcolo"): condivido che il Codice delle valutazioni immobiliari non è una fonte di diritto, però ancor meno lo è una CIRCOLARE ministeriale (che non è per natura fonte di diritto) del 1966, e che per di più riguarda tutt'altro ambito (e cioè le case, presumibilmente in periferia, in quanto costruite in cooperative sovvenzionate dallo Stato). Il Codice Civile parla esclusivamente di "valore" , e ben si guarda dal parlare di "relativi coefficienti di calcolo" (come sembrerebbe dalla mail di Tullio). Il link molto interessante che Lei mi fornisce (--link_rimosso--) riporta con insistenza che i coefficienti proposti sono usati "di solito", insomma insiste su una soggettività (tra l'altro non misurabile, mancando sicuramente delle statistiche su quanto fanno i tecnici estimatori) dei coefficienti stessi.

 

Risposta a Claistron ("L'originario costruttore venditore che deve allegare agli atti di vendita (obbligatoriamente) la tabella millesimale generale, la fa redarre ad un professionista, che dovrebbe calcolarla in base ai coefficienti universalmente riconosciuti (esposzione, altezza del piano, superficie, ecc.) e non certo al prezzo che il costruttore stesso è riuscito a piazzare gli appartamenti"). La Sua è una opinione personale; opinione di Tamborrino (autore dei più diffusi manuali di diritto condominiale) è ben diversa, ed è la seguente:

(--link_rimosso-- ) : "Il calcolo concreto dei millesimi di proprietà e la redazione della relativa tabella millesimale non sono operazioni agevoli. Devono, infatti, tenersi presenti, nella distribuzione dei millesimi di proprietà, numerosi fattori, tra cui la superficie reale dell’unità immobiliare (o la cubatura reale se i piani non hanno la stessa altezza), l’esposizione, le pertinenze e gli accessori, la sua destinazione abitativa o ad uso diverso, le superfici virtuali etc. Le tabelle millesimali, in linea di massima, possono così essere determinate (TAMBORRINO):

a) da parte del costruttore-venditore, dividendo il numero 1.000 per il totale dei prezzi programmati di vendita di tutte le unità immobiliari. Si ottiene così un coefficiente che, moltiplicato per il prezzo di ciascuna unità immobiliare, darà come risultato la corrispondente quota millesimale;

b) da parte del perito incaricato della stima, stabilendo il valore di mercato di ciascuna unità immobiliare e dividendo il numero 1.000 per la somma di tutti i valori di mercato di tutte le unità immobiliari. Si ottiene così un coefficiente che, moltiplicato per il valore di ogni unità immobiliare, darà come risultato la corrispondente quota millesimale."

 

In sintesi: non trovo finora assolutamente una risposta alla domanda: cosa deve intendersi per "valore" (quello che il Codice Civile prescrive sia a base delle percentualizzazioni successive)? Cosa si intende?! il valore economico, come il senso comune immaginerebbe, o il risultato di calcoli astrusi, soggettivi, mai codificati dalla legge, e spesso lontanissimi dalla realtà effettiva (si pensi a una terrazza su Portofino o su piazza San Marco o sul Cupolone - tutte con valore inestimabile, e al fatto che con i presunti coefficienti di riduzione varrebbe circa un decimo, al metro quadro, dell'appartamento retrostante....)

 

Se qualcuno è così gentile da darmi una risposta in merito, puntuale e documentata, gli sono molto grato.

Come detto da Claistron, il valore non è quello economico o venale dell'appartamento bensì il valore, espresso in millesimi, che ha l'u.i. rispetto all'intero edificio.

Quì trovi un documento che spiega la questione.

--link_rimosso--

Punto 1.

Dal link di Giovanni.

Ricapitolando:

I millesimi (si chiamano così perché il valore dell'intero edificio è pari a mille) costituiscono l'unità di misura della proprietà condominiale. Volendo paragonare il condominio ad una società per azioni, i millesimi sono le azioni che ciascun condomino possiede dell’edificio dal che deriva che il diritto di ciascun condomino sulle parti cose comuni dell’edificio è proporzionato al valore della sua proprietà in rapporto al valore dell'intero edificio.

Se acquisto 10 azioni che oggi valgono 10 e domani varranno 100, resto sempre proprietario di 10 azioni.

Mi sembra l'esempio più adatto a dare risposta al quesito di antoniolov.

Francamente, continuo a non trovare risposta alla questione centrale che ho sollevato, e che è semplicemente: cosa intenderà il codice civile con la parola "valore" quando parla delle tabelle millesimali come proporzione tra i "Valori" dei singoli appartamenti? intende forse qualcosa di diverso dal valore economico? e dove sta scritto? in una circolare del 1966 che si riferisce solo a immobili costruiti da cooperative con contributo statale? Il fatto è che non sta scritto da nessuna parte, in nessuna legge dello Stato. E che dunque non si vede perché la parola "valore" non venga interpretata come da senso comune, cioè valore economico, cioè valore di mercato.

 

Riporto, per fare un esempio, quanto pubblicato da Il Sole 24 Ore

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-09-07/tabelle-millesimali-modificare-vogliono-204817.shtml

 

Questo articolo smonta completamente la tesi che si debba far riferimento ai famosi coefficienti, data la loro inattualità, non cogenza legislativa, spesso assoluta inadeguatezza difronte alla realtà di mercato, e ritiene più sensato affidarsi ai valori di mercato, che per altro ora godono di un minimo di obbiettività, essendo forniti dalla agenzia delle entrate.

Anche l'articolista de Il Sole non capisce nulla?! oltre al più autorevole autore di manuali sul condominio (il già citato Tamborrino)?

Anche l'articolista de Il Sole non capisce nulla?!

Se continua a parlare ancora di valore commerciale? Si.

.... Anche l'articolista de Il Sole non capisce nulla?! oltre al più autorevole autore di manuali sul condominio (il già citato Tamborrino)?
Sei tu che vuoi interpretare a tuo modo quanto scritto da altri.

 

Non ci sognamo di contraddire il più autorevole pubblicista di problematiche condominiali, ma ti posso assicurare che ho in archivio parecchie sentenze della Suprema Corte che ribaltano in toto quanto originariamente (tempo fa) da lui scritto.

 

Bisogna anche tener conto che recentemente è intervenuta la modifica degli articoli del Codice Civile sul condominio, molti "scritti" precedenti non sono più applicabili.

 

Tutti i consulenti del forum, persone esperte della materia che ogni giorno si tengono aggiornati , ti hanno invitato a desistere dalla tua intransigente posizione circa la corrispondenza dei millesimi condominiali ad un mero rapporto "finanziario" legato al valore commerciale del bene.

 

Se vuoi continuare a mantenere il tuo convincimento entro questi termini, sei liberissimo di farlo, sappi che nel caso tu entrassi in contenzioso giudiziario con un'eventuale controparte, la tua tesi sarebbe destinata a soccombere.

 

Ritengo che la discussione, se i termini restano gli stessi, non ha più modo di continuare, appare infatti evidente che non riusciamo a farti capire quanto il tuo convincimento sia slegato dalla realtà dei fatti e dei giudizi dei giudici (che alla fine determinano i risultati).

Prendo atto che finora hanno apparentemente risposto, a volte ripetutamente, 3 o 4 persone in tutto, sempre ripetendo le stesse cose, ma mai rispondendo alla semplice domanda: atteso che il codice civile parla di percentualizzazione sul "valore", come è successo che il termine "valore" sia stato stravolto fino al punto che non corrisponde più al valore economico, e neppure si riesce a definire a cosa dovrebbe corrispondere ??!!

CLAISTRON sostiene che ha " in archivio parecchie sentenze della Suprema Corte che ribaltano in toto quanto originariamente (tempo fa) da lui (TAMBORRINO) scritto." Una risposta seria sarebbe se CLAISTRON mostrasse queste sentenze, o per lo meno ne indicasse i riferimenti (facile poi trovarle su internet).

Questo mi attendo dunque!! se invece CLAISTRON nulla presenta riguardo queste "parecchie sentenze", che devo pensare??!!

La recente modifica degli articoli di legge sul condominio non ha per nulla riguardato la questione dei criteri con cui si dovrebbe costruire una tabella millesimale.

Resto in attesa delle numerose sentenze della Suprema Corte

Claistron non deve "dimostrare" niente .... allega alle proprie risposte i riferimenti giurisprudenziali necessari o invita l'interlocutore a leggere le sentenze sempre disponibili al nostro "solito" link:

 

http://www.condomini.altervista.org/

 

Se usi il tasto "Trova" in alto a sinistra nella pagina troverai centinaia di discussioni su questo specifico argomento che illuminano tutti gli interessati sulla normativa e sulla giurisprudenza di merito.

 

La discussione non ha più lo scopo di continuare in quanto la posizione dell'interessato rimane sempre quella originalmente espressa senza possibilità di confronto "costruttivo"; quindi viene chiusa.

 

Chi lo riterrà opportuno potrà aprire altri post sull'argomento.

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