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NelDubbioChiedo

Condomino moroso Distacco acqua

Nel nostro condominio è presente un panificio con utenza acqua collegata a quella condominiale. Considerando che tale condomino è moroso sia per quanto riguarda il pagamento del consumo acqua sia per altre spese condominiale possiamo chiedere all'amministratore il distacco della sua utenza acqua da quella condominiale ? E in generale come sono regolamentate le utenze relative alle attività di produzione/ commerciali all'interno di un condominio? Ci sono degli articoli di legge che le regolamentano?

Grazie

Cordiali saluti

Ma l'amministratore non sa che esiste l'art 63 Dacc il quale prevede la richiesta del Decreto Ingiuntivo a carico dei morosi?

Voi condomini dovete chiedere all'amministratore che agisca in questa maniera, forse è la soluzione più veloce da svolgere.

Il proprietario ha gia ricevuto provvedimenti di decreto ingiuntivo in passato. Volevamo agire in modo più diretto, staccandogli l'acqua, per colpirlo in maneira più diretta

Il proprietario ha gia ricevuto provvedimenti di decreto ingiuntivo in passato. Volevamo agire in modo più diretto, staccandogli l'acqua, per colpirlo in maneira più diretta
... con l’ordinanza n. 15600 del 29 settembre 2014 il Tribunale di Brescia in sede collegiale ha negato all’amministratore il potere di sospendere l’erogazione dell’acqua al condòmino moroso con considerazioni che sembrerebbero in contrasto con un’interpretazione letterale del testo normativo.

Il Tribunale ha ritenuto che l’erogazione dell’acqua non possa essere sospesa nonostante la morosità in quanto: a) il servizio di fornitura attraverso un unico contratto condominiale non è un servizio erogato dal condominio, ma dalla società erogatrice, instaurandosi tra il condominio e l’ente «un contratto di mera intermediazione economica»; b) i condomini virtuosi possono evitare di farsi carico delle morosità stipulando contratti individuali autonomi diretti con l’ente fornitore; c) dalla mancata erogazione dell’acqua ne deriverebbe un pregiudizio diretto e immediato alle condizioni di vita e salute con pregiudizio di valori di rilievo costituzionale.

di Vincenzo Vecchio - Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/mSCi68

La soluzione drastica, ed unica in particolari casi, potrebbe essere quella di deliberare il distacco di tutte le utenze (ognuno dividerà le spese per i lavori) lasciando l'attuale allaccio condominiale a servizio del moroso, successivamente si disdice l'allaccio condominiale oppure non si paga più l'ente erogatore che staccherà il contatore, se il moroso vorrà sarà egli stesso a pagare le bollette insolute e fare la voltura da utenza condominiale a "privata", tale soluzione comporta però drastici lavori per la predisposizione di tante tubature quanti sono gli appartamenti, se sono pochi si può fare altrimenti non sarà tecnicamente (ed economicamente) possibile. A questo punto la soluzione migliore è quella che il singolo condomino, per esempio tu, comunichi all'amministratore che vuole distaccarsi e si rifà l'impianto privato (non serve il "permesso" dell'assemblea, ma eventualmente quello di usare qualcuna delle parti condominiali, per esempio un marciapiedi, un giardino.....ecc.), si continuerà a pagare le spese generali dell'impianto idrico (che non esistono in genere, se non in caso di perdite e/o rotture delle tubazioni) ma almeno i consumi si pagheranno solo i propri

Nel nostro condominio è presente un panificio con utenza acqua collegata a quella condominiale....
Nel vostro caso particolare, visto che l'unità immobiliare morosa non è ad uso "residenziale" (che gode di privilegi particolari), bensì un'attività commerciale, il distacco appare lecito.

 

Ti allego una esplicita sentenza con la quale è stato addirittura condannato un ricorrente che aveva fatto ricorso sul distacco dell'acqua:

 

....Il singolo condomino deve essere condannato per aver instaurato la controversia giudiziale in modo temerario ravvisandosi nel concreto tutti i presupposti per la pronuncia ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, Cpc per il ricorso d’urgenza promosso ex articolo 700 Cpc dopo che l’assemblea condominiale ha deliberato la sospensione per morosità dell’approvvigionamento idrico nel relativo appartamento dovendosi ritenere che, dopo la modifica normativa che ha eliminato la previsione «ove il regolamento lo consenta», il potere di sospendere al condomino moroso l’utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato configuri un potere-dovere dell’amministratore condominiale il cui esercizio è legittimo ove la sospensione sia effettuata intervenendo esclusivamente sulle parti comuni dell’impianto, senza incidere sulle parti di proprietà esclusiva del condomino moroso, il quale non può lamentare alcuno spoglio non essendo il condomino possessore né detentore dell’immobile, dopo il pignoramento e la vendita forzata disposta. Trib. Brescia, ord. n. 15600/2014

Nel vostro caso particolare, visto che l'unità immobiliare morosa non è ad uso "residenziale" (che gode di privilegi particolari), bensì un'attività commerciale, il distacco appare lecito.

 

Ti allego una esplicita sentenza con la quale è stato addirittura condannato un ricorrente che aveva fatto ricorso sul distacco dell'acqua:

 

....Il singolo condomino deve essere condannato per aver instaurato la controversia giudiziale in modo temerario ravvisandosi nel concreto tutti i presupposti per la pronuncia ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, Cpc per il ricorso d’urgenza promosso ex articolo 700 Cpc dopo che l’assemblea condominiale ha deliberato la sospensione per morosità dell’approvvigionamento idrico nel relativo appartamento dovendosi ritenere che, dopo la modifica normativa che ha eliminato la previsione «ove il regolamento lo consenta», il potere di sospendere al condomino moroso l’utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato configuri un potere-dovere dell’amministratore condominiale il cui esercizio è legittimo ove la sospensione sia effettuata intervenendo esclusivamente sulle parti comuni dell’impianto, senza incidere sulle parti di proprietà esclusiva del condomino moroso, il quale non può lamentare alcuno spoglio non essendo il condomino possessore né detentore dell’immobile, dopo il pignoramento e la vendita forzata disposta. Trib. Brescia, ord. n. 15600/2014

Scusami Mario, la Sentenza che hai postato porta lo stesso numero e anno e Tribunale di Brescia di quella che ho postato io al messaggio #4, per cui o il Sole 24 ore ha interpretato male la sentenza, oppure non so che pensare.
Scusami Mario, la Sentenza che hai postato porta lo stesso numero e anno e Tribunale di Brescia di quella che ho postato io al messaggio #4, per cui o il Sole 24 ore ha interpretato male la sentenza, oppure non so che pensare.
Comunque ritengo buona questa interpretazione;

 

L'amministratore condominiale può chiedere un provvedimento di urgenza al giudice per ottenere l'autorizzazione alla sospensione dell'erogazione del servizio di fornitura dell'acqua nei confronti dei condomini morosi in virtù di quanto sancito dall'articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del codice civile.

Fonte https://www.condominioweb.com/lamministratore-puo-chiedere-un-provvedimento-di-urgenza-al-giudice-per-ottenere-la.2034#ixzz3uz0debmi

www.condominioweb.com

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