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diana82

Compenso partecipazione assemblea straordinaria e compenso a

Buongiorno a tutti,

vorrei sapere se l'amministratore ha diritto a prendere 280 euro per la presenza in assemblea straordinaria e se non è eccessivo un guadagno di 4600 euro annui con 20 u.i. (quanto gli spetterebbe?). Abito a Milano.

 

Grazie mille a tutti,

Carla

 

Dott.ssa Carla Bozzi

Ciao!

Scusa la confidenza...

 

Comunque non mi sembra eccessivo. Dipende da quanto è riportato sulla lettera dell'incarico che gli avete conferito.

Tieni a mente che l'assemblea è STRAORDINARIA!

 

Il mio prende 1600 annui con 4 U.I.

...non c'è proporzione vero, però dipende dalla vastità delle parti comuni.

 

Saluti.

Daniele.

 

ciao

 

Se nella sua offerta è previsto che in caso di assemblea straordinaria addebiterà tale spesa, nulla questio; è corretto l'addebito, anche se personalmente mi sembra un po' sostenuto, ma non conosco i prezzi midi applicati a Milano.

Anche i 4.600 € annui sembrano un po eccessivi ( 230 € annui pro capite) ma bisognerebbe verificare cosa è compreso con detto addebito.

 

Con dette caratteristiche, hai subito la possibilità di verificare la congriutà del prezzo richiesto, chiedendo qualche preventivo a qualche amministratore della zona, che offra lo stesso servizio. Diffida comunque da chi ti propone prezzi troppo bassi.

 

Camillo Farronato

AMMAZZA!!

TROVAMI CASA CHE MI TRASFERISCO SUBITO!

verrebbe da chiedere 1)se è uno scherzo!e lo è per me.

2)sono nette o lorde?

ma scherzi? qui a roma la 1°straordinaria è compresa nell'offerta annuale,la 2°costa 50 lorde.

4600 :20 sono 230 euro pro capite:che sono appartamenti di 400mq.in zona paradiso??(quello in cielo intendo per anime sublimi)

Massimo 100/120 nette qui Roma,zona centro con portiere,caldaia centralizzata e garage.

Nessun compenso deve essere dato all'amministratore per assemblee straordinarie a meno che non sia stato deciso alla sua nomina. Di seguito una sentenza:

 

Cass. civ. Sez. II, 12/03/2003, n. 3596.

L'attività professionale dell'amministratore del condominio consistente nella partecipazione all'assemblea straordinaria, rientrando tra i compiti istituzionali di amministrazione, non deve essere retribuita a parte, in aggiunta al compenso annuale stabilito al tempo del conferimento dell'incarico, salva diversa deliberazione.

Compenso[modifica]Il codice civile all'art. 1135 dispone che l'assemblea di condominio provveda alla conferma dell'amministratore e all'eventuale retribuzione. In base all'art. 1709 c.c. il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice. L'art. 2260 c.c. recita che i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato, di conseguenza in base ad un'interpretazione analogica il compenso dell'amministratore si presume dovuto se il contrario non è verbalizzato dall'assemblea di condominio al momento della nomina e nelle successive conferme.

 

Non è escluso che presti la sua opera a titolo gratuito, ad esempio quando trattasi di condomino. La giurisprudenza ha chiarito che l'incarico si presume retribuito fino a prova contraria.

 

Non spettano all'amministratore compensi per assemblee straordinarie (Cass. 3596 del 12/3/03) in quanto, a differenza di quanto avviene nelle assemblee delle società, esse costituiscono eventi accessori alla gestione ordinaria del condominio. Infatti in tali assemblee si decide sulle stesse materie di cui alle assemblee ordinarie. Di parere opposto appare la sentenza n. 9 del 9/2/1998 del pretore di Perugia, che individua nel 2% dell'importo dei lavori il giusto compenso per l'amministratore secondo gli usi correnti per l'esecuzione di lavori straordinari, poiché l'amministratore si impegna in misura superiore rispetto alle competenze stabilite per legge.

 

Questione controversa è quindi la sussistenza del diritto al compenso per i lavori straordinari. La Cassazione non si è ancora pronunciata costantemente, mentre le Corti di merito presentano indirizzi contrastanti; la Pretura di Perugia, si ripete, ritiene che in caso di lavori straordinari spetti all'amministratore una quota aggiuntiva di compenso (Pret. PG 9/98). Il Tribunale di Genova, al contrario, si è pronunciato nel senso che l'onorario contenga anche la gestione di eventuali lavori anche di rilevante entità (Trib. GE 1501/01), in quanto l'amministratore, qualora rilevi che il compenso non appaia più congruo, può dimettersi, come detto sopra. L'Assemblea stabilisce il compenso, a tariffa (con tariffazione per ogni singola attività), forfettizzato (con una somma stabilita inizialmente), o misto (un compenso forfettario con previsione di somme ulteriori in ipotesi di lavori o assemblee straordinarie).

ciao

 

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