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Spaesato

Come trattare contabilmente errori e storni di gestioni precedenti.

Buongiorno preziosi utenti del forum.

 

Ancora una volta mi rivolgo agli esperti che mi hanno aiutato in passato.

 

A seguito di revisione delle gestioni passate e controllo delle pezze giustificative abbiamo riscontrato (importi a tiolo di esempio).

 

1. Bollette utenze effettivamente pagate per totali 1000€ + 10€ di costo dei bollettini postali. Pagamento effettuato dall'amministratore e successivi assegni da questo incassati per 1020€. Rendicontato 1020€. Quindi abbiamo 10€ non giustificati. L'assemblea ha approvato la spesa senza controllare tali bollette.

 

Possiamo stornare questi 10€ in un successivo bilancio e richiedere la restituzione dei 10€ all'amministratore?

Questa pratica veniva attuata anche sui bonifici dal conto corrente condominiale: uscita per 1000, rendicontato 1010.

 

2. Bollette utenza non intestate al condominio ma ad un terzo: l'amministratore rendiconta per competenza una stima della spesa senza informare l'assemblea la quale approva la spesa senza pezza giustificativa per 2000€ (in pratica l'amministratore non ha ripartito la spesa tra il costruttore e il condominio).

L'anno successivo l'amministratore paga per 1000€ l'effettivo costo dell'utenza a seguito di voltura utenza, trattative col fornitore e il costruttore.

 

E' lecito stornare 1000€ dal bilancio attuale andando a modificare le ripartizioni dell'anno precedente pro quota?

 

3. L'amministratore paga un fornitore per 1000€ e poco dopo ottiene nota a credito di 500€, non informa l'assemblea, la quale approva la spesa per 500€ senza controllare la fattura e la nota a credito.

L'amministratore non incassa la nota a credito.

Contabilmente come trattare questa situazione? la nota a credito è di fatto già stornata dalle spese a rendiconto precedente, ma dal punto di vista dei flussi di cassa abbiamo un problema contabile?

 

In sostanza dobbiamo trattare correttamente queste operazioni anche al fine di approvare quanto il precedente amministratore ritiene di ricevere nella chiusura cassa del passaggio di consegne. E' stato fatto largo uso di anticipi da parte dell'amministratore.

 

Spero di essere stato chiaro, non sono amministratore e mastico la contabilità a livello, diciamo scolastico.

Se i bilanci delle precedenti gestioni sono stati regolarmente approvati,con ripartizioni giuste o sbagliate che siano, non si possono piu modificare a posteriori se nessun ha fatto opposizione nei termini di legge stabiliti. Hai idea che razza di confusione ne deriverebbe se fosse possibile modificare in ogni momento,anche a distanza di anni,i bilanci di precedenti gestioni condominiali? Tutto sarebbe sempre messo in continua discussione senza avere mai alcuna certezza

Se i bilanci delle precedenti gestioni sono stati regolarmente approvati,con ripartizioni giuste o sbagliate che siano, non si possono piu modificare a posteriori se nessun ha fatto opposizione nei termini di legge stabiliti. Hai idea che razza di confusione ne deriverebbe se fosse possibile modificare in ogni momento,anche a distanza di anni,i bilanci di precedenti gestioni condominiali? Tutto sarebbe sempre messo in continua discussione senza avere mai alcuna certezza

Se le cose stanno come dice il signor amministratore è un sitema alquanto strano.

 

mettiamo che l'amministratore ha gonfiato le fatture o ha fatto degli impicci contabili. mettiamo che nessun condomini ha controllato o è riuscito a scoprire l'inghippo.

 

si fidano dell'amministratore e approvano il rendiconto.

 

 

 

Per gli amministratori vale la legge "chi ha avuto ha avuto (l'amminstratore), chi ha dato ha dato (i condomini) scordammece o passato"

 

bello questo sistema,

L'amministratore convoca e spedisce i bilanci almeno 5 giorni prima dell'assemblea,quindi in condomini hanno 5 giorni di tempo per leggersi i bianci.Tali bilanci vengono discussi in sede di assemblea.Gli assenti hanno inoltre 30 giorni di tempo per fare opposizione all'approvazione dei bilanci.Ogni condomino nel corso dell'anno ha diritto di visionare tutti i documenti relativi al condominio.

Se tutto questo non è sufficiente per un corretto controllo sulla corretta gestione da parte dell'amministratore a un certo punto i condomini se lo meritano....Troppo comodo fregarsene per anni e solo in seguito venire fuori per dire che cosi non va bene

L'amministratore convoca e spedisce i bilanci almeno 5 giorni prima dell'assemblea,quindi in condomini hanno 5 giorni di tempo per leggersi i bianci.Tali bilanci vengono discussi in sede di assemblea.Gli assenti hanno inoltre 30 giorni di tempo per fare opposizione all'approvazione dei bilanci.Ogni condomino nel corso dell'anno ha diritto di visionare tutti i documenti relativi al condominio.

Se tutto questo non è sufficiente per un corretto controllo sulla corretta gestione da parte dell'amministratore a un certo punto i condomini se lo meritano....Troppo comodo fregarsene per anni e solo in seguito venire fuori per dire che cosi non va bene

potrei rispondere "troppo comodo intascare in modo illegale dai condomini fiduciosi dell'opera dell'amministratore" ma so che è inutile.

 

Lo dico per esperienza diretta e lo possono testimoniare in tanti:

 

nei condomini fatto 100 sono solo 10 che si interessano della vita attiva de condominio; purtroppo gli altri 90 pur non interessandosi costituiscono la maggioranza e per mandare via un amministratore cialtrone per esempio ci vuole almeno il50% + 1 dei millesimi.

 

Ognuno dei 100 pensa che il bilancio o la contabilità la controlli uno degli altri 99 e così non la controlla nessuno.

 

poi le magagne contabili non sono facilmente rilevabili figurarsi se lo possono fare una platea di condomini di media cultura.

 

Il mio (per modo di dire) amministratore ha presentato un bilancio che sconvolge i principi generali della ragioneria; eppure non se ne era accorto nessuno dei condomini che lo avevao anche approvato, e tra questi condomini di funzionari dello stato, professionisti, ispettori del fisco e altri....figurarsi con una platea di pensionati e operai...

 

poi mi fa ridere quando si dice che si può vedere la contabilità......gli amministratori cialtroni ti fanno vedere solo quello che vogliono e sono dei super professionisti nell'imbambolare il malcapitato condomino.

 

Hai voglia a fare Riforme del Condominio...fatta la legge trovato l'inganno.

Se i bilanci delle precedenti gestioni sono stati regolarmente approvati,con ripartizioni giuste o sbagliate che siano, non si possono piu modificare a posteriori se nessun ha fatto opposizione nei termini di legge stabiliti. Hai idea che razza di confusione ne deriverebbe se fosse possibile modificare in ogni momento,anche a distanza di anni,i bilanci di precedenti gestioni condominiali? Tutto sarebbe sempre messo in continua discussione senza avere mai alcuna certezza

Forse non hai ancora fatto il corso di aggiornamento annuale altrimenti sapresti che non è così.

 

...Se tutto questo non è sufficiente per un corretto controllo sulla corretta gestione da parte dell'amministratore a un certo punto i condomini se lo meritano....Troppo comodo fregarsene per anni e solo in seguito venire fuori per dire che cosi non va bene

Questo ragionamento mi sembra troppo di parte.

Il mandato di amministrazione è un mandato "FIDUCIARIO".

I condòmini hanno facoltà di controllo ma non il dovere.

Secondo il tuo ragionamento se un amministratore ruba perchè i condòmini hanno fiducia la colpa è dei condòmini.

Ci tengo a precisare che le mie considerazioni sugli amministratori non sono generalizzate.

 

In questa professione come in altre ci sono persone serie professionali ed oneste ed altre cialtrone; peccato che queste ultime siano la maggioranza. Ma essendo maggioranza danno maggior rilievo e valore alla minoranza degli onesti

Forse non hai ancora fatto il corso di aggiornamento annuale altrimenti sapresti che non è così.

 

Questo ragionamento mi sembra troppo di parte.

Il mandato di amministrazione è un mandato "FIDUCIARIO".

I condòmini hanno facoltà di controllo ma non il dovere.

Secondo il tuo ragionamento se un amministratore ruba perchè i condòmini hanno fiducia la colpa è dei condòmini.

Se un amministratore ruba e continua a lavorare la colpa è certamente dei condomini troppo superficiali che continuano a rinnovargli la fiducia,basta cosi poco per verificare l'operato corretto di un amministratore...

Se un amministratore ruba e continua a lavorare la colpa è certamente dei condomini troppo superficiali che continuano a rinnovargli la fiducia,basta cosi poco per verificare l'operato corretto di un amministratore...

Quindi, se l'amministratore riesce a raggirare il condòmino, il Giudice deve condannare il condòmino colpevole per non aver verificato e magari risarcire l'amminstratore dei danni patiti per essere stato trascinato in Tribunale.

Possiamo affermare che è legittimo rubare ai condòmini che non controllano o non sanno controllare?

Se i bilanci delle precedenti gestioni sono stati regolarmente approvati,con ripartizioni giuste o sbagliate che siano, non si possono piu modificare a posteriori se nessun ha fatto opposizione nei termini di legge stabiliti. Hai idea che razza di confusione ne deriverebbe se fosse possibile modificare in ogni momento,anche a distanza di anni,i bilanci di precedenti gestioni condominiali? Tutto sarebbe sempre messo in continua discussione senza avere mai alcuna certezza

Di fronte a un errore dell'amm.re si possono avere due casi: lo stesso si scusa e promette di rimettere all'odg la materia. Se trattasi di errore grave, notevole e urgente, magari in una veloce straordinaria a sue spese.

 

Oppure, qualora non lo facesse, non esiste proprio quello che scrivi, in quanto i condomini hanno piena facoltà e diritto di chiedere una straordinaria ai sensi dell'art. 66 dacc e in caso di rifiuto di autoconvocarsi, dopo che il signore gli ha fornito tutti i recapiti come d'obbligo e con mutismo e rassegnazione.

 

E con la riforma, l'amm.re mi pare sia obbligato ad avere una polizza per errori professionali. Benissimo: non convochi l'assemblea? Allora apri il sinistro.

 

In ultimo, rileggiti l'art.1427 cc:

https://books.google.it/books?id=7nBiXTf1MyEC&pg=PA99&lpg=PA99&dq=errore+consuntivo+condominio+art+1427&source=bl&ots=UCdeyrTl9e&sig=p_WqlzYGi7s_tUiNGZ728BbpkBQ&hl=it&sa=X&ei=zH-WVPboGOfVygPckoGACg&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=errore%20consuntivo%20condominio%20art%201427&f=false

... non esiste proprio quello che scrivi, in quanto i condomini hanno piena facoltà e diritto di chiedere una straordinaria ai sensi dell'art. 66 dacc

Ed io ci aggiungo il carico da 11.

Un amministratore professionista, sebbene non avesse ancora fatto nessun corso di aggiornamento annuale, dovrebbe ormai conoscere a menadito le novità approvate dalla Riforma visto che son già passati due anni e di novità non si può più parlare.

L'assemblea può sempre "modificare in ogni momento, anche a distanza di anni, i bilanci di precedenti gestioni condominiali" perchè è proprio la Norma che lo prevede.

Art. 1130 bis

...L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà...

Di fronte a un errore dell'amm.re si possono avere due casi: lo stesso si scusa e promette di rimettere all'odg la materia. Se trattasi di errore grave, notevole e urgente, magari in una veloce straordinaria a sue spese.

 

Oppure, qualora non lo facesse, non esiste proprio quello che scrivi, in quanto i condomini hanno piena facoltà e diritto di chiedere una straordinaria ai sensi dell'art. 66 dacc e in caso di rifiuto di autoconvocarsi, dopo che il signore gli ha fornito tutti i recapiti come d'obbligo e con mutismo e rassegnazione.

 

E con la riforma, l'amm.re mi pare sia obbligato ad avere una polizza per errori professionali. Benissimo: non convochi l'assemblea? Allora apri il sinistro.

 

In ultimo, rileggiti l'art.1427 cc:

https://books.google.it/books?id=7nBiXTf1MyEC&pg=PA99&lpg=PA99&dq=errore+consuntivo+condominio+art+1427&source=bl&ots=UCdeyrTl9e&sig=p_WqlzYGi7s_tUiNGZ728BbpkBQ&hl=it&sa=X&ei=zH-WVPboGOfVygPckoGACg&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=errore%20consuntivo%20condominio%20art%201427&f=false[/quote

 

Nel link leggo che se il rendiconto è viziato da irregolarità frutto di errore, dolo o violenza è invalido anche oltre il termine dei 30 giorni per l'impugnazione.

Ora io evidenzio come è molto difficile qualificare l'irregolarità dovuta a errore o dolo. Il confine è molto aleatorio. di fronte ad evidenti irregolarità contestate (ammesso che i condomini se ne accorgano) l'amministratore troverà 1001 scuse per dire che è solo un errore giustificabile anche se poi ha rubato e ha distratto le somme.

Nel link leggo che se il rendiconto è viziato da irregolarità frutto di errore, dolo o violenza è invalido anche oltre il termine dei 30 giorni per l'impugnazione.

Ora io evidenzio come è molto difficile qualificare l'irregolarità dovuta a errore o dolo. Il confine è molto aleatorio. di fronte ad evidenti irregolarità contestate (ammesso che i condomini se ne accorgano) l'amministratore troverà 1001 scuse per dire che è solo un errore giustificabile anche se poi ha rubato e ha distratto le somme.

Non è sempre così semplice.

Ora io evidenzio come è molto difficile qualificare l'irregolarità dovuta a errore o dolo. Il confine è molto aleatorio. di fronte ad evidenti irregolarità contestate (ammesso che i condomini se ne accorgano) l'amministratore troverà 1001 scuse per dire che è solo un errore giustificabile anche se poi ha rubato e ha distratto le somme.

ERRORE o DOLO.

Una delle due è sufficiente a rendere nulla l'approvazione del rendiconto.

Non stiamo parlando di far condannare l'amministratore ma di dichiarare NULLA una delibera di approvazione di rendiconto anche se il riparto risultasse ERRATO solo per aver sbagliato un'addizione o una sottrazione.

 

Tribunale di Milano n. 7460/2005
-
La delibera assembleare di approvazione del rendiconto non preclude la contestazione in sede di proposizione di azione risarcitoria da parte del Condominio contro l'ex amministratore, sia per il carattere dichiarativo e confessorio dell'atto di approvazione del conto, revocabile o modificabile in caso di dolo o colpa grave del mandatario (ex art. 1713 c.c.), sia perché
l'assemblea (ex art. 1130 n. 3 e 1135 c.c.) può approvare e autorizzare pagamenti soltanto ove si riferiscano a spese effettivamente erogate
per la manutenzione delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni, onde tale presupposto manca quando l'amministratore richieda il rimborso di somme esposte come erogate nell'interesse della collettività condominiale, ma invece trattenute con indebita appropriazione (con inopponibilità della preclusione derivante dal decorso del termine ex art. 1137 ult. comma c.c., potendosi profilare la
nullità della delibera
di approvazione del rendiconto
).

 

ERRORE o DOLO.

Una delle due è sufficiente a rendere nulla l'approvazione del rendiconto.

Non stiamo parlando di far condannare l'amministratore ma di dichiarare NULLA una delibera di approvazione di rendiconto anche se il riparto risultasse ERRATO solo per aver sbagliato un'addizione o una sottrazione.

 

Tribunale di Milano n. 7460/2005
-
La delibera assembleare di approvazione del rendiconto non preclude la contestazione in sede di proposizione di azione risarcitoria da parte del Condominio contro l'ex amministratore, sia per il carattere dichiarativo e confessorio dell'atto di approvazione del conto, revocabile o modificabile in caso di dolo o colpa grave del mandatario (ex art. 1713 c.c.), sia perché
l'assemblea (ex art. 1130 n. 3 e 1135 c.c.) può approvare e autorizzare pagamenti soltanto ove si riferiscano a spese effettivamente erogate
per la manutenzione delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni, onde tale presupposto manca quando l'amministratore richieda il rimborso di somme esposte come erogate nell'interesse della collettività condominiale, ma invece trattenute con indebita appropriazione (con inopponibilità della preclusione derivante dal decorso del termine ex art. 1137 ult. comma c.c., potendosi profilare la
nullità della delibera
di approvazione del rendiconto
).

 

Ma quello che hai quotato, mica l'ho scritto io!!! Hai fatto un quotomontaggio.

Giusto per precisare sull'argomento:

 

"La norma (art.1130 bis n.d.r.) non si applica a tutte le situazioni giuridiche che ancora non hanno esaurito i loro effetti, e che hanno tratto origine sotto la vigenza della legge precedente. L’obbligo di rendiconto sorge, per l’amministratore, con l’aprirsi di un nuovo esercizio annuale, al termine del quale egli dovrà rendere il conto della propria gestione (articolo 1130, comma 2 del Codice civile nella vecchia formulazione).

Ne consegue che gli adempimenti previsti dal nuovo articolo 1130-bis, che sono entrati in vigore dal 18 giugno 2013, potranno trovare applicazione solo agli esercizi condominiali che vedano la loro origine in data successiva all’entrata in vigore della norma. Sarebbe impensabile che contabilità gestite con parametri semplificati si vedano costrette ad adeguarsi repentinamente alle nuove disposizioni a metà o in prossimità del termine dell’esercizio condominiale".

Giusto per precisare sull'argomento:

 

"La norma (art.1130 bis n.d.r.) non si applica a tutte le situazioni giuridiche che ancora non hanno esaurito i loro effetti, e che hanno tratto origine sotto la vigenza della legge precedente. L’obbligo di rendiconto sorge, per l’amministratore, con l’aprirsi di un nuovo esercizio annuale, al termine del quale egli dovrà rendere il conto della propria gestione (articolo 1130, comma 2 del Codice civile nella vecchia formulazione).

Ne consegue che gli adempimenti previsti dal nuovo articolo 1130-bis, che sono entrati in vigore dal 18 giugno 2013, potranno trovare applicazione solo agli esercizi condominiali che vedano la loro origine in data successiva all’entrata in vigore della norma. Sarebbe impensabile che contabilità gestite con parametri semplificati si vedano costrette ad adeguarsi repentinamente alle nuove disposizioni a metà o in prossimità del termine dell’esercizio condominiale".

Spaesato scrive:

"Bollette utenze effettivamente pagate per totali 1000€ + 10€ di costo dei bollettini postali. Pagamento effettuato dall'amministratore e successivi assegni da questo incassati per 1020€. Rendicontato 1020€. Quindi abbiamo 10€ non giustificati. L'assemblea ha approvato la spesa senza controllare tali bollette"

Se l'amministratore spende 1.010 ma preleva dalla cassa 1.020 senza ulteriori giustificativi, questo comportamento si chiama "appropriazione indebita" ed un rendiconto presentato in questo modo è NULLO perchè

"l'assemblea (ex art. 1130 n. 3 e 1135 c.c.) può approvare e autorizzare pagamenti soltanto ove si riferiscano a spese effettivamente erogate"

Questo è stato detto già dal lontano 2005

Solo oggi ho potuto riprendere questo mio messaggio che mi leggerò per bene domani, per ora trovo Leonardo sempre preciso e chiaro.

 

Invece avevo intuito che è prassi degli amministratori affermare che un rendiconto approvato è immodificabile, il che è anche vero, solo che la ratio della legge voglio sperare sia di tutelare i proprietari del condominio e non credo tutelare i furtarelli e i giochetti degli amministratori.

 

Ora l'amministratore potrà dire che quei 10€ di extracosto si riferiscono al costo della benzina (SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA per andare in posta)?

Di fronte a un errore dell'amm.re si possono avere due casi: lo stesso si scusa e promette di rimettere all'odg la materia. Se trattasi di errore grave, notevole e urgente, magari in una veloce straordinaria a sue spese.

 

Oppure, qualora non lo facesse, non esiste proprio quello che scrivi, in quanto i condomini hanno piena facoltà e diritto di chiedere una straordinaria ai sensi dell'art. 66 dacc e in caso di rifiuto di autoconvocarsi, dopo che il signore gli ha fornito tutti i recapiti come d'obbligo e con mutismo e rassegnazione.

 

E con la riforma, l'amm.re mi pare sia obbligato ad avere una polizza per errori professionali. Benissimo: non convochi l'assemblea? Allora apri il sinistro.

 

In ultimo, rileggiti l'art.1427 cc:

https://books.google.it/books?id=7nBiXTf1MyEC&pg=PA99&lpg=PA99&dq=errore+consuntivo+condominio+art+1427&source=bl&ots=UCdeyrTl9e&sig=p_WqlzYGi7s_tUiNGZ728BbpkBQ&hl=it&sa=X&ei=zH-WVPboGOfVygPckoGACg&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=errore%20consuntivo%20condominio%20art%201427&f=false

Tutto fatto, difatti le "magagne" sono uscite dopo revoca dell'amministratore con assemblea straordinaria e minaccia di azione legale per la restituzione della documentazione condominiale secondo procedura di restituzione tramite tribunale. L'amministratore ha gestito per 1 anno ed è stato approvato SULLA FIDUCIA, ed un altro mezzo anno lo dobbiamo ancora approvare.

Giusto per precisare sull'argomento:

 

"La norma (art.1130 bis n.d.r.) non si applica a tutte le situazioni giuridiche che ancora non hanno esaurito i loro effetti, e che hanno tratto origine sotto la vigenza della legge precedente. L’obbligo di rendiconto sorge, per l’amministratore, con l’aprirsi di un nuovo esercizio annuale, al termine del quale egli dovrà rendere il conto della propria gestione (articolo 1130, comma 2 del Codice civile nella vecchia formulazione).

Ne consegue che gli adempimenti previsti dal nuovo articolo 1130-bis, che sono entrati in vigore dal 18 giugno 2013, potranno trovare applicazione solo agli esercizi condominiali che vedano la loro origine in data successiva all’entrata in vigore della norma. Sarebbe impensabile che contabilità gestite con parametri semplificati si vedano costrette ad adeguarsi repentinamente alle nuove disposizioni a metà o in prossimità del termine dell’esercizio condominiale".

C'è una differenza. Non si tratta di esercizi che vedono origine in data successiva, bensì approvazione. Ad esempio tre esercizi approvati insieme nel 2014.

Ma in ogni caso una delibera si poteva revocare pure prima e l'art. 1427 cc esisteva pure prima nella medesima formulazione.

JACKFOL

..poi mi fa ridere quando si dice che si può vedere la contabilità......gli amministratori cialtroni ti fanno vedere solo quello che vogliono e sono dei super professionisti nell'imbambolare il malcapitato condomino.

.In questa professione come in altre ci sono persone serie professionali ed oneste ed altre cialtrone; peccato che queste ultime siano la maggioranza.

.... l'amministratore troverà 1001 scuse per dire che è solo un errore giustificabile anche se poi ha rubato e ha distratto le somme.

LEVAMI UNA CURIOSITA': TU CHE LAVORO FAI ??? ( E NON CHIEDO COME)

JACKFOL

..poi mi fa ridere quando si dice che si può vedere la contabilità......gli amministratori cialtroni ti fanno vedere solo quello che vogliono e sono dei super professionisti nell'imbambolare il malcapitato condomino.

.In questa professione come in altre ci sono persone serie professionali ed oneste ed altre cialtrone; peccato che queste ultime siano la maggioranza.

.... l'amministratore troverà 1001 scuse per dire che è solo un errore giustificabile anche se poi ha rubato e ha distratto le somme.

LEVAMI UNA CURIOSITA': TU CHE LAVORO FAI ??? ( E NON CHIEDO COME)

Basta ricordare la levata di scudi contro l'albo, ma io non sarei così pessimista. Buono o cattivo che sia, il mercato ha una lenta funzione regolatrice. La crisi ha aperto gli occhi a molti condomini che la sera si spulciano i conti, invece di guardare la tv. E non credo che le pecore nere abbiano vita facile come prima.

 

Sulle scuse dell'amministratore, è un problema di chi se le beve, dato che basterebbe solo una risposta: "Ma lei fa l'amministratore o il magistrato?"

Solo oggi ho potuto riprendere questo mio messaggio che mi leggerò per bene domani, per ora trovo Leonardo sempre preciso e chiaro.

 

Invece avevo intuito che è prassi degli amministratori affermare che un rendiconto approvato è immodificabile, il che è anche vero, solo che la ratio della legge voglio sperare sia di tutelare i proprietari del condominio e non credo tutelare i furtarelli e i giochetti degli amministratori.

 

Ora l'amministratore potrà dire che quei 10€ di extracosto si riferiscono al costo della benzina (SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA per andare in posta)?

Mi pare francamente eccessivodare del disonesto a un amministratore per 10 euro. Se egli avesse voluto fare veramente il disonesto credo che si sarebbe messo in tasca una cifra decisamente piu alta,nessuno si rovina la reputazione per 10 euro. Mi piacerebbe sentire anche la campana del tuo amministratore perchè per il momento abbiamo solo la tua parola che dici che questa differenza di 10 euro è senza giustificato motivo e tutti qui danno per scontato che quello che scrivi è legge.Bisogna invece sempre sentire entrambe le parti di una discussione per conoscere la verità

Mi pare francamente eccessivo dare del disonesto a un amministratore per 10 euro...

Se si fosse trattato di 10 euro credo che ne "spaesato" ne nessun altro si sarebbe messo a discutere.

I 10 euro erano solo un esempio per far capire la differenza tra il giustificato e l'ingiustificato.

Nel primo post, infatti, Spaesato scrive testualmente:

 

A seguito di revisione delle gestioni passate e controllo delle pezze giustificative abbiamo riscontrato (importi a titolo di esempio)...

La "marchetta" la faceva su ogni pagamento.

Grazie per le risposte, la mia sensazione è che ci siano certe prassi di alcuni amministratori diciamo poco trasparenti. Poi altri ti fanno un bel 200€ di cancelleria e fotocopie e la chiudono semplicemente così, perlomeno non evadono le tasse!

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