#1 Inviato 7 Novembre, 2014 Buongiorno a tutti, un condominio di tre piani (due appartamenti a piano) che gestisco deve sostenere la spesa per il rifacimento della colonna verticale che serve solo un lato del fabbricato (tre appartamenti). Ai sensi del 1123 c.c. III comma la spesa andrebbe ripartita tra le unità a cui la colonna serve a prescindere dal punto di rottura (chiaramente escludendo le diramazioni). Nel regolamento di condominio ho invece il seguente articolo che riporto testualmente: "n) COLONNE MONTANTI IDRICHE-FOGNANTI: le spese di riparazione e ricostruzione delle colonne montanti idriche, fognanti, vanno ripartite fra tutti i condomini secondo la tabella "A" dei millesimi di proprietà." Io interpreterei questo articolo nella maniera seguente: utilizzo i millesimi della tabella A delle sole unità allacciate alla colonna. Premetto che si tratto di un piccolo stabile con una sola scala scala e due colonne verticali (l'altra colonna serve l'altro lato del fabbricato). Chiedo una vostra opinione in quanto vorrei adottare il 1123 perchè mi sembra più equo rispetto ad un articolo di regolamento alquanto scarno e secondo me suscettibile della doppia interpretazione. Grazie
#2 Inviato 7 Novembre, 2014 Bisognerebbe capirne il senso.. Tutti i condomini intesa la totalitá o tutti i condomini allacciati?
#3 Inviato 7 Novembre, 2014 Io vorrei suddividere le spese fra tutti i condomini allacciati secondo i millesimi estrapolati dalla tabella A, mentre il regolamento riporta quelle due righe che escluderebbero, ad una prima analisi, il riparto da me avallato.
#4 Inviato 7 Novembre, 2014 Appunto... per legge, la spesa è a carico di coloro che la usano (art. 1123 c.c. III comma). Se il regolamento è contrattuale, prevale quest'ultimo.
#5 Inviato 7 Novembre, 2014 Ok, adotterò l'art. del regolamento che fra le altre cose mi eviterà spiegazioni "integrative" di cos'è il 1123 etc. etc. etc. Ti ringrazio infinitamente.