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ottaviano

Balcone aggettante: quali rischi per mancata manutenzione?

Buona serata a tutti. In un condominio che amministro c'è un balcone aggettante che ha assoluto bisogno di una radicale ristrutturazione( rifare ex novo) onde evitare danni personali al condomino sottostante e alle persone che si trovano a transitare sotto la perpendicolare di esso. Ho convocato entrambi i condomini, 5° e 6° piano, invitandoli a trovare un accordo in ordine al tempo (lavorano entrambi) e in ordine alle spese ho fatto presente al titolare del balcone che, essendo aggettante, le stesse rimangono a suo totale carico.

Il problema si sta trascinando ormai da qualche anno. Ho esaurito tutta la mia pazienza e buona volontà per convincerli ad eseguire i lavori e che la responsabilità che ne consegue, in caso di sinistro grave a persone, si ripercuote su entrambi anche se in misura diversa.

Risultato: il balcone continua a rappresentare un potenziale pericolo per tutti, e questi due condomini si rimpallano il problema.

Domando a voi: cosa può fare l'amministratore in casi come questo, visto che trattasi di proprietà privata?

Ringrazio infinitamente per la risposta.

anche se il balcone è di proprietà privata tu sei l'amministratore dello stabile e devi garantire la sicurezza di tutti. Io al tuo posto chiamerei i vigili del fuoco.

Comunque anche se privato,in quanto amministratore sei responsabile penalmente,perchè nonostante che lo sai,sei negligente.Visto che l'interessato se ne frega,devi immediatamente chiamare un muratore o come già ti è stato consigliato i VVFF.. Naturalmente la spesa è carico del o dei proprietari incoscienti.

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pagina 7.

In caso di inadempimento troverà applicazione l'art. 40 2° comma c.p. che disciplina il reato omissivo, il quale prevede che: “non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. In questi casi la giurisprudenza ha precisato che la fonte dell'obbligo può provenire da un ramo qualsiasi del diritto, anche quello privato. E' chiaro quindi che per esservi reato vi dev'essere un obbligo giuridico di attivarsi in dato senso per prevenire eventi dannosi.

 

--link_rimosso--

Buonasera,

un chiarimento su quello che detto giglio2. Quindi il proprietario del balcone menfreghista non ripara il balcone, che sappiamo è privato in quanto aggettante, in caso di caduta di calcinacci e danni a persone, sarebbe l'amministratore responsabile? L'amm.re dovrebbe far eliminare il eprciolo chiamando una ditta poi con che cosa paga se non ha fondi? Dovrebbe emettere quote straordinarie e poi chiedere al condomino il rimborso? Non farebbe bene l'amm.re a chiamare i vvff e far arriva un'ingiunzione del comune al prorietario ( se fosse fattibile) Altra cosa el forum lessi che la cassazione (credo) ondanno l'amm.re xkè spiccono' alcuni balconi per elimanre il pericolo e un condomino non volle pagare, la cassazione dette ragione al condomino in quanto i balconi erano privati.

No,la fattura la paga il proprietario.

 

- - - Aggiornato - - -

 

...in caso di caduta di calcinacci e danni a persone, sarebbe l'amministratore responsabile?

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Anche.

E' suo dovere prevenire che certe disgrazie non avvengano.

Il condominio non risponde dei danni verificatisi sulla parte sovrastante e sottostante dei balconi

Cazz. Sez. III Civile, n. 22370 del 29 novembre 2004

Il condominio non è responsabile dei danni riscontratisi sulla parte sottostante e sovrastante dei balconi, dei quali rispondono solo i proprietari degli appartamenti immobiliari corrispondenti. (Nel caso di specie, infiltrazioni d'acqua nell'appartamento, provenienti dal sovrastante immobile, con danni al bagno padronale e di servizio, nonché al soffitto del balcone, ove si era verificata anche caduta di calcinacci.)

Altra cosa el forum lessi che la cassazione (credo) ondanno l'amm.re xkè spiccono' alcuni balconi per elimanre il pericolo e un condomino non volle pagare, la cassazione dette ragione al condomino in quanto i balconi erano privati.

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Dipende dalla tipologia e...

Balconi

Cass. 28/11/92 n. 12792

Il RIVESTIMENTO e gli elementi DECORATIVI del fronte o della parte sottostante della soletta dei balconi degli appartamenti di un edificio debbono essere considerati di proprietà comune dei condomini, in quanto destinati all'uso comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c., in tutti i casi in cui assolvano prevalentemente alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio, mentre sono pertinenze dell'appartamento di proprietà esclusiva quando servono solo per il decoro di quest'ultimo; conseguentemente, nel caso di distacco, per vizio di costruzione, del rivestimento o degli elementi decorativi predetti.

Altra cosa el forum lessi che la cassazione (credo) ondanno l'amm.re xkè spiccono' alcuni balconi per elimanre il pericolo e un condomino non volle pagare, la cassazione dette ragione al condomino in quanto i balconi erano privati.

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Dipende dalla tipologia e...

Balconi

Cass. 28/11/92 n. 12792

Il RIVESTIMENTO e gli elementi DECORATIVI del fronte o della parte sottostante della soletta dei balconi degli appartamenti di un edificio debbono essere considerati di proprietà comune dei condomini, in quanto destinati all'uso comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c., in tutti i casi in cui assolvano prevalentemente alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio, mentre sono pertinenze dell'appartamento di proprietà esclusiva quando servono solo per il decoro di quest'ultimo; conseguentemente, nel caso di distacco, per vizio di costruzione, del rivestimento o degli elementi decorativi predetti.

... forse manca la conclusione finale nell'ultima frase ...

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