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7182

Ascensore: Lavori per Adeguamento “Decreto 23-lug-2009"

Mi presento sono Giuseppe Di Vincenzo e faccio l'amministratore al condominio dove abito, da premettere che l'ascensore è istallato dal 1969, e che in seguito alla verifica biennale, l'ingegnere preposto con il tecnico della ditta incaricata alla manutenzione mi notificavano, che in seguito al decreto del 23-07-2009 vi erano dei lavori da eseguire entro il 2013, ma quest'estate l'ascensore si e fermato, per la seconda volta, ha questo punto dopo vari tentativi per farla ripartire, la ditta che ha la manutenzione ci ha fatto un preventivo per l'adeguamento visto che il lavoro piu essenziale, per far ripartire l'ascensore coincideva con l'adeuamento, ho chiesto altri preventivi, l'assemblea ha deliberato la ripartizione delle spese tra tutti i proprietari del condominio, consegnando la ripartizione spesa alcuni garagi che non anno accesso all'ascensore mi dicono che ha loro non tocca.

E' VERO.??????

Le spese vanno ripartite a norma dell'art. xxxxxxx c.c. comma xx

 

Giuseppe Di Vincenzo

ciao

la ripartizione è in base all'art. 1124 cod. civ.

Spiegati meglio in merito ai lavori straordinari, in quanto sia la verifica straordinaria che i lavori conseguenti non sono più obbligatori.

Il decreto ascensori del 23 luglio 2009 è stato annullato dal TAR del Lazio in accoglimento di un ricorso di Confedilizia.

Ciao

Nicola.L

Scritto da Nicola L. il 25 Nov 2010 - 12:04:08: Il decreto ascensori del 23 luglio 2009 è stato annullato dal TAR del Lazio in accoglimento di un ricorso di Confedilizia.

Ciao

Nicola.L

 

è stato annullato il decreto per un vizio di forma

ma non la direttiva europea a cui fà riferimento

(con tutte le responsabilità che questa cosa comporta)

 

e quanto si fanno degli interventi, vanno sempre e comunque fatti, in base alle ultime norme

Scritto da prociotta il 25 Nov 2010 - 12:12:47:

è stato annullato il decreto per un vizio di forma

ma non la direttiva europea a cui fà riferimento

(con tutte le responsabilità che questa cosa comporta)

 

e quanto si fanno degli interventi, vanno sempre e comunque fatti, in base alle ultime norme

Mi puoi citare i riferimenti e dirmi dove hai letto del vizio di forma poichè a me non risulta e non mi è arrivata nessuna informazione in tal senso.

Ciao

Nicola.L

Scritto da Nicola L. il 25 Nov 2010 - 12:18:22:

Mi puoi citare i riferimenti e dirmi dove hai letto del vizio di forma poichè a me non risulta e non mi è arrivata nessuna informazione in tal senso.

Ciao

Nicola.L

 

il problema del decreto è aver prescritto l'applicazione di una normativa uni a pagamento

e così il cero della responsabilità della non applicazione della normativa europea comunque da applicare è rimasto a noi amministratori, in caso di incidenti colpevoli di non aver applicato una norma europea vigente

 

non cambia la sostanza per 7182 il suo ascensore deve ripartire, necessata di interventi e questi interventi devono comunque rispettare le normative uni e le normative europee

 

ora il problema di 7182 è

questi interventi li ripartisco in base ai millesimi generali di tutti trattandosi di interventi indubbiamente anche di sicurezza o altro criterio, visto che servono per farlo andare?

Scritto da prociotta il 25 Nov 2010 - 12:47:24:

il problema del decreto è aver prescritto l'applicazione di una normativa uni a pagamento

e così il cero della responsabilità della non applicazione della normativa europea comunque da applicare è rimasto a noi amministratori, in caso di incidenti colpevoli di non aver applicato una norma europea vigente

 

non cambia la sostanza per 7182 il suo ascensore deve ripartire, necessata di interventi e questi interventi devono comunque rispettare le normative uni e le normative europee

 

ora il pr [...]

Prociotta ti posto il testo integrale di Confedilizia e le leggi e le normative che noi abbiamo restano in vigore e ci dobbiamo attenere ad esse (e modestamente in fatto di ascensori siamo i più preparati in europa :da noi hanno da imparare).

Il Tar del Lazio,accogliendo un ricorso della Confedilizia,ha annullato il decreto del Ministrero dello sviluppo economico del 23 luglio 2009 che imponeva una verifica straordinaria degli ascensori installati e messi in esercizio prima del 1999,dichiarando il provvedimento “illegittimo sotto tutti i profili”.

La sentenza del Tar del Lazio è immediatamente esecutiva. Condòmini e proprietari di casa interessati non sono quindi più tenuti a richiedere la verifica straordinaria imposta dal decreto,che avrebbe causato forti spese agli stessi ,calcolate da una società del settore ascensori in 6 miliardi di euro.

La sentenza sottolinea che il decreto “impone ai privati proprietari pesanti prestazioni personali e patrimoniali al di fuori di qualsiasi prescrizione legislativa e soprattutto lascia ampio spazio nella loro individuazione ad una associazione privata (l’UNI),alle cui libere determinazioni,assunte nel tempo e finalizzate ad un continuo adeguamento delle tecniche di valutazione dei rischi degli impianti,da essa imposte,dipende la progressiva quantificazione e i vantaggi economici che l’associazione ne ricava”.

La riprova della “ anomala e ingiustificata posizione di vantaggio che ad essa si è ritenuto di assicurare,in danno dei proprietari- sottolinea anche la sentenza- è già nell’obbligo fatto ai privati proprietari di acquisire, ad un prezzo esoso,limitatamente ad una sola copia del cartaceo recante il testo delle norme tecniche da osservare ed >, la licenza da parte dell’UNI ad utilizzare la normativa tecnica da essa predisposta, di cui si è ritenuta proprietaria e che per questa ragione non è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale,come sarebbe doveroso per ogni normativa che alla collettività si impone di applicare”.

La sentenza evidenzia,ancora,che “l’ordinamento vigente già impone ai proprietari di immobili dotati di ascensori due verifiche annuali ed una straordinaria ad opera di tecnici specializzati ed autorizzati,con i relativi costi di non limitato livello”. Per effetto del decreto impugnato, ”a detto sistema,niente affatto abrogato ma tuttora vigente e cogente –sottolinea la sentenza – ora se ne sovrappone un altro con riferimento alla migliore qualità che garantirebbero le norme UNI, come se la loro applicazione non potesse essere imposta ai tecnici che effettuano i primi controlli”. In sostanza – evidenzia la sentenza – “ si mantiene in piedi un sistema,della cui efficacia si dubita,ma che obbliga i suoi operatori a segnalare immediatamente eventuali difetti dell’ascensore ai relativi proprietari perché provvedano ad eliminarli,ed ad esso se ne sovrappone un altro,che introduce un’ulteriore verifica. Il primo controllore è controllato dal secondo,senza che sia neppure stabilito,in caso di esiti diversi, a quale dei due i privati proprietari devono conformarsi”.

La sentenza è stata emessa in un procedimento nel quale la Confedilizia è stata difesa dal prof. Vittorio Angiolini dell’Università di Milano e nel quale è intervenuta a sostegno del ricorso l’associazione consumatori Assoutenti.

Il nostro amico 7182 dovrà adeguare l'ascensore con riferimento alle nostre norme vigenti e ripartire le spese come già postato da Camillo.

Ciao

Nicola.L

 

Modificato Da - Nicola L. il 25 Nov 2010 13:35:42

 

Modificato Da - Nicola L. il 25 Nov 2010 15:10:55

Scritto da prociotta il 25 Nov 2010 - 12:47:24:

il problema del decreto è aver prescritto l'applicazione di una normativa uni a pagamento

Non in questo caso, in allegato al decreto del 16 gennaio 2006 il Ministero delle attività produttive ha reso disponibile la norma EN (e non UNI) 81-80.

E' una "anomalia", infatti tutte le altre norme UNI-CIG-CEI sono a pagamento benchè regole tecniche dello "stato dell'arte" di DM e DPR.

saluti

 

NaCaSa

Scritto da Nicola L. il 25 Nov 2010 - 13:32:18:

Prociotta ti posto il testo integrale di Confedilizia e le leggi e le normative che noi abbiamo restano in vigore e ci dobbiamo attenere ad esse (e modestamente in fatto di ascensori siamo i più preparati in europa :da noi hanno da imparare).

Il Tar del Lazio,accogliendo un ricorso della Confedilizia,ha annullato il decreto del Ministrero dello sviluppo economico del 23 luglio 2009 che imponeva una verifica straordinaria degli ascensori installati e messi in esercizio prima del 1999,dichiara [...]

Parola chiave: imposizione.

 

Che dire, l'Italiano è una bella lingua.

Dire che una legge impone, è dire una cosa ovvia; diversamente, se non coatto, sarebbe stato un parere.

Il D.M. è solo sospeso, non abrogato. La EN 80-81 (95/16/CE e non ultima la UNI 10411) sono e saranno alla bisogna, i sicuri riferimenti per il giudice di turno (affirmanti incumbit probatio..e troverà! ) alla prima gatta da pelare che potrebbe riguardarvi. Questo vale, vecchio o nuovo che sia l'impianto e a prescindere che personalmente la faccenda Decreto sospeso possa piacervi oppure no.

 

Il concetto più volte espresso nelle Leggi, Decreti e sentenze di tribunale, è il rispetto sia per quanto vige, sia nell'uso delle evoluzioni tecnologiche (il cd. stare al passo).

Quest'ultimo aspetto, è sicuramente positivo sia dal punto di vista delle analisi (proposte → preventivo → lavoro e indotto) sia quale logica utile nell'innescare ulteriore evoluzione e soluzioni.

Il caso più tipico, è quello della fermata non precisa rispetto al piano di sbarco con il relativo scalino che si forma generalmente in quegli impianti ad una velocità. Di quì la necessità ad evitare cadute rovinose e grattacapi anche in carta bollata, che vede in principio quel senso e spirito espresso (e impositivo) del fare-agire del pater familias.

Ma che forse occorra che l'adoperare la logica e il raziocinio.. ci siano dettati da una legge?

(in effetti siamo il paese con il più alto numero di leggi e decreti al mondo; pensiero mio erroneo, ma credo che più di un motivo ci sarà..)

Sinceramente, se fossi amministratore o ascensorista (quale sono) non farei spallucce infischiandomene perchè c'è un qualcosa che non è divenuto operante; neanche se fossi il condomino del primo piano!

 

Saggi pensieri a tutti (Aequam memento servare mentem)

ROI

Scritto da ROI il 25 Nov 2010 - 17:44:45: Il D.M. è solo sospeso, non abrogato. La EN 80-81 (95/16/CE e non ultima la UNI 10411) sono e saranno alla bisogna, i sicuri riferimenti per il giudice di turno (affirmanti incumbit probatio..e troverà! ) alla prima gatta da pelare che potrebbe riguardarvi. Questo vale, vecchio o nuovo che sia l'impianto e a prescindere che personalmente la faccenda Decreto sospeso possa piacervi oppure no.

 

Il concetto più volte espresso nelle Leggi, Decreti e sentenze di tribunale, è il rispetto sia per quan [...]

Il decreto Roi è annullato non sospeso. Infatti se leggi il testo integrale di Confedilizia che ho postato dice "annullato".

Ciao

Nicola.L

Giusto Nicola!

tanto per dovere di precisione, “per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia”

 

Con il mio breve sermone di cui sopra, ho voluto semplicemente dar spunto alle riflessioni che proprio questa sentenza evidenzia in questo passo.

Di quì il mio errato citare la parola abrogato; perchè taluni aspetti non lo sono.

 

Ne potremmo parlare e sensibilizzare a josa e alla noia, per me vale quel senso che avevo espresso.

 

Un saluto e un ringraziamento per la tua corretta osservazione che mi ha dato occasione per meglio esplicitare

ROI

Scritto da ROI il 25 Nov 2010 - 19:27:25: Giusto Nicola!

tanto per dovere di precisione, “per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia”

 

Con il mio breve sermone di cui sopra, ho voluto semplicemente dar spunto alle riflessioni che proprio questa sentenza evidenzia in questo passo.

 

resta il fatto che in occazione di lavori da farsi nell'ascensore per farlo funzionare, vanno rispettate le normative e ci si ritrova prescitti i lavori richiesti dalla direttiva

 

pertanto non si può dire a 7182 ...

 

mentre in tutti i fabbricati dove lìascensore non si ferma costringendo a fare i lavori, se succede un incidente, il cero è in mano all'amministratore, colpevole di non aver applicato la direttiva europea

Morale della FAVOLA i lavori sono stati eseguiti a norma delle vigente leggi Europee ma la ripartizione, della spesa, deve essere ripartita, fra tutti i condomini, in base ai millesimi di proprieta, ho tra i condomini che ne fanno uso,

 

Giuseppe Di Vincenzo

Scritto da 7182 il 26 Nov 2010 - 23:06:35: Morale della FAVOLA i lavori sono stati eseguiti a norma delle vigente leggi Europee ma la ripartizione, della spesa, deve essere ripartita, fra tutti i condomini, in base ai millesimi di proprieta, ho tra i condomini che ne fanno uso,

 

Giuseppe Di Vincenzo

Morale della favola:trattandosi di lavori di adeguamento alle norme vigenti queste spese li ripartisci tra tutti i condomini per millesimi di proprietà.

I proprietari dei garage risultano proprietari poichè l'ascensore è parte comune dell'edificio art.1117 del C.C. mentre per l'uso sono esclusi essendo loro a piano terra.

L'assemblea ha deliberato che la spesa sia ripartita tra tutti i proprietari del condominio; se i proprietari dei garage si oppongono devono impugnare la delibera condominiale con un legale entro trenta giorni dalla data di ricevimento del verbale dell'assemblea.

Per tagliare la testa al toro potresti ripartire la spesa secondo la tabella scale: 50% tra tutti i condomini proprietari per millesimi di proprietà e l'altro 50% tra i condomini che ne fanno uso.

Ciao

Nicola.L

Modificato Da - Nicola L. il 27 Nov 2010 17:29:10

Vorrei sapere se quando da lei affermato e valido anche se lunico proprietario nei singoli rogiti notarili al momento della vendita:

art 1 La Premessa forma parte integrante del presente contratto.

art.2

art.3 E "Compresa nella vendita la proporzionale quota condominiale ed indivisibili del fabbricato compresi il suolo su cui sorge il fabbricato, lAndrone, la passerella, la scala e l'Ascensore.

ecc.

art.4

art.5

art.6

art.7

art.8

art.9

Giuseppe Di Vincenzo

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