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GHIRO-72

Applicazione pratica dell'art.1132 sul dissenso liti in condominio

Mi è stato chiesto di aprire un nuovo post... riporto l'articolo di partenza:

 

Art.1132 "Dissenso dei condomini rispetto alle liti"

Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

 

Per me era chiaro e lampante, ma in questi giorni qualcuno mi ha fatto venire dubbi o meglio, io queste contestazioni non riesco a vederle, ma noto opinioni diverse anche tra avvocati. Sintetizzo in elenco:

 

1. Ora qualcuno dice che il dissenso non vale tra liti interne l condominio... non mi sembra proprio che l'articolo dica questo, non specifica quindi vale tanto sia in condominio sia verso terzi.

2. Per quanto mi riguarda, una lite è anche sulla richiesta di una perizia... non vedo perché un condomino non si possa dissociare dalle spese se la compagine insiste a voler richiedere una perizia tecnica che il condomino ritiene inutile e controproducente.

3. Per quanto interpreto io, chi si dissocia non paga nulla fino a sentenza, in caso di vittoria partecipa alle spese, in caso di soccombenza del condominio non dovrà pagare nulla. Ora qualcuno asserisce che le spese di avviamento della causa le debba pagare anche il dissociato il quale non pagherà le spese in caso di soccombenza del condominio. Ma non trovo senso a questa applicazione... non tutela il dissociato da cause già perse in partenza!

 

Occorre fare chiarezza...

per me bisogna partire da un presupposto.

il condominio è un ente di fatto.

per cui quando risponde a una domanda di un attore,risponde sempre solidalmente.

l'attore chiama il condominio non i singoli.

questo succede anche nella responsabilità solidale.

E' sempre l'intero condominio a rispondere.

Il dissenso alla lite è solo nel fatto che colui che dissente, alla fine avrà azione di regresso cioè potrà chiamare il condominio in causa e dire:- ragazzi,io avevo ragione,avete sbagliato. Adesso la somma che ho pagato per colpa vostra me la ridate.-

in un giudizio che dipende dal primo,(dal principale)ma è del tutto autonomo,cioè non incidentale.

Mia personale opinione: è un articolo più programmatico che pragmatico.

Serve a poco o a nulla.

i buoi sono usciti da un bel pò dalla stalla,e non li riprendi più.

L'unica alternativa è capire sempre bene prima di affrontare qualunque giudizio a cosa si va incontro,e cercare sempre,a costo di rimetterci,in valore o ne merito(traduco:a costo di perdere un pò la faccia)conviene sempre cercare un dialogo.

Non a caso nel civile,prima dell'udienza di trattazione si cerca sempre di conciliare.

Come si faccia poi ad arrivare in cassazione,te lo faccio dedurre da solo.

Il dissenso alla lite è solo nel fatto che colui che dissente, alla fine avrà azione di regresso cioè potrà chiamare il condominio in causa e dire:- ragazzi,io avevo ragione,avete sbagliato. Adesso la somma che ho pagato per colpa vostra me la ridate.

Ecco, dal punto di vista matematico, in questo caso non cambia nulla... alla fine della causa, se il condominio ha perso DEVE ridare la quota parte al dissenziente. Ma allora, perché non toglierla già dall'inizio? Come si dice, cambiando gli addendi il risultano non cambia!

 

Voglio dire, non vedo scritto da nessuna parte che il dissenziente debba fare causa al condominio per riprendersi ciò che gli spetta! Deve essere automatico proprio grazie alla 1132!

Infatti l'art. 1132 c.c. è molto "buio" se vogliamo dire così ed infatti non parla di non applicazione nel caso di liti tra condomini ma lo fanno due diverse sentenze di cui una del 1970 ed una più recente del 2006; ve ne sono anche altre una mi pare del tribunale di Genova.

Ti posto questo link che mi pare abbastanza chiaro anche se sicuramente non dirime tutti i dubbi che possono sorgere dall'interpretazione di questo articolo del c.c.

 

--link_rimosso--

""Voglio dire, non vedo scritto da nessuna parte che il dissenziente debba fare causa al condominio per riprendersi ciò che gli spetta! Deve essere automatico proprio grazie alla 1132!"""

 

la disciplina del regresso si desume dal codice civile non da un singolo articolo.

nemmeno il 2043 ti spiega per filo e per segno cosa fare in caso di sinistro.

non a caso i giuristi parlano di sistematicità delle norme,le quali si comprendono conoscendo e razionalizzando tutto il sistema.

 

Per Maila:

io trovo molto più problematiche e incomplete le norme ad esempio sulla responsabilità parziaria o sulla rappresentanza senza potere che non l'articolo sul dissenso,che interpreto con serenità combinandolo con la realtà giuridica del condominio, cioè un ente di gestione che ha la necessità nel suo insieme di regole sulla solidarietà che non possono essere discrezionali e troppo discrezionate dal singolo.

se il singolo ha argomenti a suo favore, li dimostrasse a priori,in assemblea per tentare conciliazioni o transazioni,ma se vai in causa,le regole del gioco sono chiare.

Ciao.

Sei uno dei pochi che considera chiaro l'art. 1132 c.c. Non mi sembra che avvocati civilisti siano concordi con te e se fai un giro su internet lo vedrai. Il fatto che questo art. di legge non si chiaro non esclude che anche altri lo siano su questo concordo; anche "la riforma del condominio" è servita a ben poco in questo senso, (come già molte volte si è scritto) a chiarire alcuni passaggi e a rendere più semplice e felice la giurisprudenza condominiale.

P.S.Il dissenziente dovrà adire a vie giudiziarie nel momento che i suoi diritti sanciti dall'art. 1132 c.c. non vengano rispettati o rispettati in modo scorretto

Non mi stupisco Maila che molti avvocati non siano d'accordo.

la materia condominiale sembra semplice...e di certo internet in questo caso è davvero fuorviante.

molto fuorviante.

Non credo che perché su internet vi sono dei pareri professionali diversi dal tuo lo stesso possa essere considerato fuorviante. Anzi sarei curiosa di vedere se ne trovi uno di pareri concordi con te su questo argomento. Anche l' ANACI la pensa così:

 

http://www.anaciroma.it/news-condominio/liti-condominiali/526/il-dissenso-alle-liti.html

 

Qui si legge:

L’articolo 1132 c.c. è tra quelli che non sono stati toccati dalla riforma del 2012, mentre avrebbe avuto bisogno di una radicale riscrittura, meglio ancora sarebbe stata la sua eliminazione.

Infatti la norma in esame è confusa, si presta a interpretazioni le più disparate ed è fonte di contrasti tra amministratori e condomini, così come tra i condomini, ma soprattutto è dannosa, contraria allo spirito di socialità che deve (dovrebbe?) permeare il condominio.

Ma alcuni punti fermi ci sono, anche se il merito di questi va ascritto alla giurisprudenza più che al legislatore.

 

La materia condominiale sembra semplice ma non lo è proprio a causa di leggi "confuse"che anziché chiarire le cose le complicano

io continuo ad essere del mio parere,come tu giustamente rimarrai del tuo.

e ti dico che per chi lo sa leggere il codice civile è un testo di chiarezza mirabile e mi viene l'orticaria ogni volta che qualcuno voglia correggerlo o riformarlo tramite addendi o leggi speciali.

soprattutto dove c'è poco o nulla da correggere o da capire.

certo per leggere l'articolo sul dissenso devi masticare qualcosa sulla configurabilità giuridica del condominio,sull'interesse ad agire,sulla responsabilità solidale sostanziale e processuale,su cui tu Maila sei di certo preparata,ma non tutti lo sono.

io ho molte lacune,ma ripeto,sul dissenso mi sembra proprio ci sia poco da scontrarsi.

E' l'estrinsecazione sostanziale e processuale della facoltà di regresso.

se io pago un debito altrui in responsabilità solidale ho facoltà,non obbligo di regresso.

idem qui:a priori ti dico che mi dissocio perché per me perdi.

Però pago anche io i soldi della lite perché faccio parte dell'ente di gestione condominio.

Il condominio perde; e io ti dico:lo vedi condominio che avevo ragione?

e adesso ridammi i soldi. E'una mia facoltà,non un mio dovere.

Se io fossi esonerato dall'inizio,si creerebbe un caos pazzesco,è come se diventasse discrezionale qualsiasi spesa.

Se poi voglio affrontare il giudizio di regresso posso farlo avendolo fatto verbalizzare a tempo debito.

Se no c'è una preclusione oggettiva ad agire.

Mi spieghi cosa c'è di complicato?

certo per leggere l'articolo sul dissenso devi masticare qualcosa sulla configurabilità giuridica del condominio,sull'interesse ad agire,sulla responsabilità solidale sostanziale e processuale,

 

Non ti sembra abbastanza complicato? ed inoltre nemmeno specifica l'art. in questione se sia applicabile alle liti interne al condominio oppure no e al riguardo si può solo fare riferimento a due o tre sentenze: ma saranno sempre applicabili?

Io rimango del mio parere che è lo stesso espresso dall' Anaci nel link che ho postato e di tanti altri professionisti.

Ho chiesto chiarimenti ad un avvocato che sta seguendo una causa in condominio ed emerge quanto segue:

 

1. In effetti non si evince da nessuna parte che l'articolo non si possa applicare all'interno del condominio, ci sono pareri discordanti in merito, ma due sentenze di Cassazione hanno espresso parere contrario.

2. Sul modo di ripartire le spese, non ci sono chiare indicazioni e ci sono pareri discorsi.

 

Sul primo punto dico che invece è lampamente chiaro, nel senso che l'articolo NON indica che sia vietato applicarlo all'interno del condominio, per me è applicabile a prescindere dalla Cassazione in quanto è chiaro! Non so da dove abbia preso questa idea la Cassazione, che per fortuna non a sezioni unite.

Sul secondo punto, in effetti non è chiaro per nulla... come fai fai sbagli.

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