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Adeguamento Ascensore Norme CEE e norme ENI

Vorrei Chiedere un Chiarimento in merito ha dei lavori per la ripartizione spese dell’Ascensore per l’Adeguamento CEE e Norme Eni Cui Hanno Comportato la sostituzione del quadro comandi dove e situato il motore con uno nuovo a due velocita e regolazione automatica di piano, la sostituzione di tutta la cavetteria dalla sala motore al cabina ascensore, con ripristino luci di presenza ascensore e ascensore occupato , ecc….

Da Premettere quanto segue:

"Che per quanto prima descritto effettivamente l’avvocato T.M. COD. in qualità di unico proprietario ah inserito come parte integrante nei rogiti di vendita e trascritti in essi, tali norme in tutti gli atti da lui effettuati e registrati dai Notai presso gli uffici di registro ben 9 art con cui stabilisce delle regole nel condominio, ma successivamente da altri venditori non considerati.

1.La mia prima domanda e che dette regole costituiscono il regolamento contrattuale.

2.Dette regole sono vincolanti per tutti i condomini.

3.Anche se i successivi proprietari nelle loro vendite non lo citano più.

Per essere più chiaro vorrei riportare parte di esso;

"In un atto pubblico del 1969 trascritti dal notaio M.D. di Atessa l’avvocato Cod. T. M. dichiara al notaio stesso, di aver recentemente costruito in Atessa alla Via Rue di Piane della sezione denominata “S. Spirito” su suolo di sua esclusiva proprietà, un fabbricato destinato a civili abitazioni non di lusso e locali ad uso deposito e commerciale.

Tale fabbricato, ancora senza numero civico, è servito da una sola scala.

Ha accesso principale dalla citata Via Rue di Piane, con androne d'ingresso, alle unità abitabili e ai locali, ubicato al livello del primo piano.

Il fabbricato ha anche accesso solo pedonale, dal Viale rimembranza mediante una passerella lunga metri venticinque virgola cinquanta (m 25,50) è larga metri due virgola cinquanta (m 2,50), la quale passerella mena al pianerottolo intermedio della gradinata, tra il quarto ed il quinto piano.

Da tale pianerottolo mediante ascensore e scala si raggiunge il citato androne d'ingresso. Il fabbricato di cui, trattasi è composto da, pianterreno, primo piano o piano ingresso, piano secondo, piano terzo, piano quarto, piano quinto, piano sesto, piano settimo e piano ottavo, oltre un piano ammezzato

 

ART. 3

Gli enti immobiliari in oggetto sono stati venduti ed acquistati in piena proprietà, a corpo con ogni diritto, ragione ed azione, con ogni accessione, pertinenza, servitù e dipendenza di spettanza del venditore.

E " compresa nella vendita la proporzionale quota condominiale delle parti comuni ed indivisibili del fabbricato compresi il suolo su cui sorge il fabbricato, l’Androne, la passerella, la scala e l'ascensore.

E compresa altresì nella vendita una quota proporzionale di comproprietà delle parti e cose di proprietà comune con l'attiguo lotto di fabbricato in corso di ultimazione da parte di esso venditore compresi lo spiazzale di accesso, il terreno libero da costruzioni la centrale termica dell’impianto centrale di riscaldamento, l'impianto stesso e relativo locale ubicato, nel piano ammezzato e con accesso .da una gradinata esterna direttamente dalla strada Rue di Piane e il terrazzo al livello del primo piano e del piano ammezzato, con le relative gradinate di accesso, nonché l’area di distacco dalla proprietà rustica dei, germani Codagnone.

 

Non è condominiale la terrazza a livello dell'appartamento al settimo piano che è accessorio di tale appartamento.

 

Per detti lavori la ripartizione delle spese può essere fatta con la tabella A da premettere che L’assemblea condominiale straordinaria in data 19 luglio 2010 con millesimi 710.131 con 13 condomini presenti, e 7 assenti, di cui 3 non hanno pagato siccome la ditta esecutrice del lavoro vuole riscuote dovendo convocare l’assemblea posso chiedere l’autorizzazione per eseguire l’ingiunzione di pagamento.

Dimenticavo Il verbale agli assenti all'assemblea e stato spedito tramite Ar, e loro entro i trenta giorni non si sono opposti alla delibera dell'assemblea condominiale solo uno di loro con ar a fine marzo 2011 mi informa che lui non paga la quota dell'ascensore in quanto non dovuto. lui e proprietario di un locale negozio al primo piano o piano ingresso io sono propietario di due locoli negozi, ed ho regolarmente pagato.

Le spese per l’ingiunzione come vengono ripartite

Grazie e Buona Pasqua

Giuseppe Dvn

Giuseppe Di Vincenzo

Secondo me devi rivolgerti ad un'associazione della proprietà edilizia.

 

jac0

Chi sa, fa e qualche volta insegna anche.

Proprietari dei locali al piano terreno.

Non risultando il contrario dai titoli di acquisto delle singole proprietà individuali, l'ascensore deve considerarsi di proprietà comune anche dei condomini proprietari di negozi siti al piano terreno, poiché occorre far riferimento non all'utilizzo in concreto, ma alla potenzialità del medesimo.

Corte app. civ. Bologna, sez. II, 1 aprile 1989. n. 273

NON E IL NOSTRO CASO in quanto sull'Atto e specificato.

 

Il proprietario di unità immobiliari sue al piano terreno o aventi accesso separato mediante scala in proprietà esclusiva, è tenuto a concorrere nelle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale o degli ascensori comuni, limitatamente a quella parte di oneri che viene suddivisa, ai sensi dell 'art. 1124 cod. civ., in ragione del valore del piano o della porzione di piano: non è invece dovuta alcuna quota di quella parte di spese ripartite, in base alla medesima norma, in misura proporzionale alla distanza dei piani dal suolo.

Trib. civ. Monza, 12 novembre 1985.

 

L'ascensore è una parte comune anche per i proprietari delle unità condominiali site al piano terra poiché essi possono trarre utilità dall'impianto, che è idoneo a valorizzare l'intero immobile e normalmente permette di raggiungere più comodamente parti superiori che sono comuni a tutti.

Trib. civ. Milano. sez. VIII, 16marzo 1989

Giuseppe Di Vincenzo

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