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misikimo

Acque di scolo pluviali dei vicini nella mia proprieta'

Buongiorno, sono proprietario di una casa di corte posta a quota inferiore rispetto alla cortile dei vicini.

Nel 2002 ho effettuato la ristrutturazione del mio immobile e nel sistemare l' impianto fognario, mi sono reso conto che non esisteva ne allaccio a fognatura comunale, ne fossa biologica, pertanto ho provveduto a mie spese all' istallazione di una nuova biologica. a distanza di quasi 13 anni, ho scoperto che le acque piovane di superficie e dei pluviali del cortile a monte del mio, convogliano nella mia biologica.

A questo punto (essendo consapevole che le acque piovane di superficie scorrono dall' alto al basso e pertanto me le tengo come mi arrivano), volevo capire se per le acque piovane dei pluviali, i miei vicini sono soggetti a:

- riconoscermi un indennizzo per le opere sostenute ai tempi dell' installazione,

- partecipare ai costi di manutenzione della biologica (pulizia 2 volte anno),

- qualora debbano essere partecipi alle spese di pulizia, mi spetta anche un riconoscimento per gli anni passati?

Ciao hai perfettamente ragione a lamentarti.

La situazione è regolata dall'art. 908 c.c. e, ti deve essere riconosciuto un rimborso in tal senso, infatti, tutto ciò è normato dall'art. 913 c.c.

Ciao

Ciao Brico, grazie per il "supporto".

 

La cosa assurda è che mi sono reso conto del problema a causa di una vicina di casa che butta gli scarti del cibo nella griglia di raccolta acque piovane di superficie. Pensa che dopo aver fatto presente che quel pozzetto loro non lo hanno mai pulito e che tutto cio' che vi è presente all' interno finisce nella mia biologica, mi sono anche sentito dire che ero un coglione.

 

A questo punto alienato, ho chiuso il pozzetto con dei boccioni di pietra e solo allora mi hanno detto che i loro pluviali convogliavano proprio in quel pozzetto, pertanto nella MIA biologica.

 

Ora le acque di superficie convogliano nel mio cortile dove ai tempi della ristrutturzione, avevo gia' provveduto a posare delle caditoie per l' acqua piovana.

Bisogna verificare se trattasi di servitù di stillicidio, ossia del diritto per il proprietario del fondo dominante di far scolare le acque su quello servente.

 

In tal caso spettano al proprietario del fondo dominante tutte le opere necessarie per conservare la servitù, ciò è stabilito da un preciso articolo di legge, vale a dire l’art. 1069 c.c., queste ultime si sostanziano in tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che l’esercizio della servitù rende necessari per continuare ad utilizzarla.

Bisogna verificare se trattasi di servitù di stillicidio, ossia del diritto per il proprietario del fondo dominante di far scolare le acque su quello servente.

 

In tal caso spettano al proprietario del fondo dominante tutte le opere necessarie per conservare la servitù, ciò è stabilito da un preciso articolo di legge, vale a dire l’art. 1069 c.c., queste ultime si sostanziano in tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che l’esercizio della servitù rende necessari per continuare ad utilizzarla.

Ma da quello che ha scritto misikimo non mi sembra emerga una servitù di cui si può avvalere l'altro.

Diversamente, potresti aver anche ragione ma, solo, se ciò fosse ben stabilito.

Ciao

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