#1 Inviato 2 Maggio, 2016 Chiedo se è possibile approvare un accantonamento per un lavoro, senza che sia stata approvata una spesa per questo lavoro? A quale inconveniente va incontro uno che non partecipa all'accantonamento? Grazie.
#2 Inviato 2 Maggio, 2016 una motivazione per creare un accantonamento dovrà pur esserci, per esempio lavori costosi al fabbricato. poi magari si stima una cifra iniziale suscettibile di perfezionamento di lì a qualche mese con dati certi alla mano (es. preventivi più accurati). se l'assemblea approva questa procedura e delibera la cifra, le rate, le scadenze e l'integrazione finale (da rideliberare), non credo possano esserci problemi. si dovrà pagare quanto stabilito dalla maggioranza con i dovuti quorum. ovvio che questi denari sono "dedicati" e non utilizzabili altrimenti
#3 Inviato 2 Maggio, 2016 Sì, è possibile. L'assemblea può prevedere la costituzione di un fondo per determinati lavori. In pratica, le somme versate saranno utilizzate per uno scopo preciso in previsione di un intervento specifico.
#4 Inviato 2 Maggio, 2016 Credo che l'assemblea possa prevedere la costituzione di un fondo spese solo, e soltanto, in conseguenza di una delibera assembleare che approvi tali lavori.
#5 Inviato 2 Maggio, 2016 Salve, una simile ipotesi di accantonamento somme potrà sussistere solo con delibera votata all'unanimità, anche senza una specifica destinazione. È ovvio che queste somme a consuntivo dovranno essere restituite se non utilizzate, non avendo molto senso tenerle parcheggiate senza una vera e propria utilizzazione reale. Cordiali saluti.
#6 Inviato 2 Maggio, 2016 Credo che l'assemblea possa prevedere la costituzione di un fondo spese solo, e soltanto, in conseguenza di una delibera assembleare che approvi tali lavori. non è detto, si può approvare la costituzione di un fondo cassa lavori anche nel caso in cui ci sia una previsione d'intervento futura per lavori necessari allo stabile. Il fondo serve appunto per incassare i soldi in maniera dilazionata in modo da arrivare alla delibera di approvazione dei lavori con un importo accantonato che copra almeno in buona parte l'ammontare dei lavori
#7 Inviato 2 Maggio, 2016 non è detto, si può approvare la costituzione di un fondo cassa lavori anche nel caso in cui ci sia una previsione d'intervento futura per lavori necessari allo stabile. Il fondo serve appunto per incassare i soldi in maniera dilazionata in modo da arrivare alla delibera di approvazione dei lavori con un importo accantonato che copra almeno in buona parte l'ammontare dei lavori Come tu dici, " in previsione di........" Quindi ci deve essere una previsione e le previsioni devono essere approvate.
#8 Inviato 2 Maggio, 2016 In mancanza di unanimità, a mio avviso, il fondo ad hoc deve essere deliberato approvando un preventivo di spesa, la scadenza delle quote e l'inizio lavori. E' mia ulteriore opinione che il fondo non debba essere costituito con scadenze che vanno oltre l'esercizio annuale. Immaginiamo che l'assemblea delibero oggi l'accantonamento di 100mila euro per il rifacimento della facciata tra 10 anni e delibera pro-quota N° 120 rate mensili. Non è meglio che per 10 anni i soldi restino nel mio salvadanaio anzichè nella cassa del condominio?
#9 Inviato 2 Maggio, 2016 Come tu dici, " in previsione di........" Quindi ci deve essere una previsione e le previsioni devono essere approvate. esatto, vanno decisi i lavori che dovranno essere fatti sulla base di un capitolato, si approva un fondo cassa lavori e successivamente si procedere all'approvazione dei preventivi di spesa. E' semplicemente un modo per dilazionare il più possibile la spesa. Anche perché, se la cifra è importante, molto spesso è difficile recuperare i soldi in breve tempo.
#10 Inviato 2 Maggio, 2016 Vi porto la mia esperienza a riguardo. Nel 2008 è stato approvato un fondo cassa con motivazione "spese eventuali straordinarie". Di anno in anno sono stati versati 100 euro (quota ridicola considerati i 5 proprietari). Nel 2014 questo fondo è sparito perchè l'Amministratore uscente l'ha usato per pagare delle rate di un proprietario in ritardo coi pagamenti.
#11 Inviato 2 Maggio, 2016 Vi porto la mia esperienza a riguardo.Nel 2008 è stato approvato un fondo cassa con motivazione "spese eventuali straordinarie". Di anno in anno sono stati versati 100 euro (quota ridicola considerati i 5 proprietari). Nel 2014 questo fondo è sparito perchè l'Amministratore uscente l'ha usato per pagare delle rate di un proprietario in ritardo coi pagamenti. il fondo non deve essere costituito per spese eventuali straordinarie in modo generico, ma per precisi lavori che dovranno essere eseguiti nell'arco di un ragionevole periodo di tempo (es. 2 / 3 anni) e non può essere utilizzato per altri scopi.
#12 Inviato 2 Maggio, 2016 Salve, di fatto non avendo una sua specificità, l'Amministratore ha agito molto male, dovendo convocare assemblea per deliberare sul suo utilizzo. Cordiali saluti.
#13 Inviato 5 Maggio, 2016 Buona Sera, la previsione dell'art. 1135 c.c. novellato con la legge 220/2012 prevede che in caso di lavori straordinari l'assemblea costituisca obbligatoriamente un fondo di importo pari a quello dei lavori. In realtà il codice non pone altre limitazioni. In altre parole l'assemblea, quando ancora non ha chiaro a quanto ammonteranno i lavori che intende affrontare, può effettuarne una stima e decidere di accantonare le somme necessarie per affrontarli. E' sicuramente buona prassi fare in modo che i fondi confluiscano in un conto corrente dedicato ai lavori deliberando in assemblea che l'amministratore non possa distrarne le sostanze per altri scopi fornendo, periodicamente, la copia dell'estratto conto ad alcuni condomini individuati dall'assemblea. Altre limitazioni non sembrano giustificate. saluti Dott. Andrea Pisani
#14 Inviato 5 Maggio, 2016 Prima si approvano i lavori e poi si costituisce il fondo. Un fondo per lavori generici non si costituisce se non con l'approvazione di tutti i partecipanti al Condominio.
#15 Inviato 5 Maggio, 2016 Buona Sera,la previsione dell'art. 1135 c.c. novellato con la legge 220/2012 prevede che in caso di lavori straordinari l'assemblea costituisca obbligatoriamente un fondo di importo pari a quello dei lavori. In realtà il codice non pone altre limitazioni. In altre parole l'assemblea, quando ancora non ha chiaro a quanto ammonteranno i lavori che intende affrontare, può effettuarne una stima e decidere di accantonare le somme necessarie per affrontarli. A mio avviso il codice impone chiare limitazioni. 1) Il fondo da costituire deve essere PARI (ne un centesimo di più, ne un centesimo di meno) all'importo dei lavori per cui si deve obbligatoriamente stabilire l'importo al centesimo, quanto meno approvando un preventivo ben dettagliato e non una semplice stima. 2) l'art. 1135 c.c specifica che la gestione è annuale e che l'assemblea provvede all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini e quindi l'approvazione di spese occorrenti oltre l'esercizio annuale, a mio avviso non rientra tra le attribuzioni dell'assemblea, pertanto, la stessa non può statuire in tal senso.
#16 Inviato 7 Maggio, 2016 Buona Sera, ho letto la sua risposta e la trovo un po imprecisa. Per valutare il 1335 lo riporto per intero e vedrà che al numero 4 si trova la disposizione relativa alle spese straordinarie: 1135. Attribuzioni dell’assemblea dei condomini Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede: 1) alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione; 2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; 3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione; 4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori. pertanto la previsione puntuale la smentisce sulla possibilità di deliberare spese occorrenti di natura straordinaria. Circa l'importo della spesa ho detto nella prima risposta che l'importo, con il consenso dell'assemblea, poteva essere stimato rimandando ad una più puntuale, anche se successiva, quantificazione. saluti Dott. Andrea Pisani
#17 Inviato 7 Maggio, 2016 Buona Sera,ho letto la sua risposta e la trovo un po imprecisa. Per valutare il 1335 lo riporto per intero e vedrà che al numero 4 si trova la disposizione relativa alle spese straordinarie: 1135. Attribuzioni dell’assemblea dei condomini Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede: 1) alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione; 2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; 3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione; 4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori. pertanto la previsione puntuale la smentisce sulla possibilità di deliberare spese occorrenti di natura straordinaria. Circa l'importo della spesa ho detto nella prima risposta che l'importo, con il consenso dell'assemblea, poteva essere stimato rimandando ad una più puntuale, anche se successiva, quantificazione. saluti Dott. Andrea Pisani Secondo me il punto 4 non smentisce niente. Il punto 4 dice solo che per fare spese straordinarie occorre costituire un fondo. Non dice che si può fare nel corso di più anni perchè l'esercizio è sempre annuale ed al punto 2 viene specificato che l'assemblea approva le spese occorrenti durante l'anno senza specificare se solo ordinarie o anche straordinarie per cui io la vedo così: si approvano TUTTE le spese di esercizio ripartendo in quote perchè si prevede che le spese saranno spalmate durante l'anno e non saranno pagate tutte anticipatamente il primo giornio di esercizio. Se ci sono spese straordinarie non preventivate si dovrà costituire un fondo, ma senza sforare sull'arco temporale di esercizio perchè l'assemblea può deliberare solo per le spese occorrenti durante l'anno (punto 2 art. 1135) siano esse ordinarie, siano esse straordinarie. P.S. Puoi darmi del tu perchè nel forum si usa darci del tu.
#18 Inviato 9 Maggio, 2016 Ritorno sull'argomento. Studio Pisani RBM continua a far riferimento all'art 1135 che prevede la possibilità, da parte dell'assemblea, di approvare spese straordinarie non solo durante l'approvazione del preventivo dell'anno corrente ma anche in una successiva riunione. Infatti, con le dovute maggioranze, l'assemblea può approvare spese straordinarie e successivamente approvare la costituzione di un fondo, di pari valore della spesa, da pagarsi entro un numero di rate ( non necessariamente contenute nell'anno corrente ) che la stessa assemblea decide. Il punto fondamentale è rappresentato dal fatto che UN FONDO non può essere costituito se non a fronte di una spesa già approvata.
#19 Inviato 9 Maggio, 2016 Salve, scusa enzovar la tua è una domanda o stai affermando qualcosa? Non è chiaro. Comunque la ripartizione del fondo oltre ad avere una sua specifica destinazione dev'essere ricompresa nell'anno di gestione. A tal proposito consiglio di leggere questa consulenza: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Costituzione fondo spese straordinarie >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Spero sia utile al dibattito, cordiali saluti.
#20 Inviato 11 Maggio, 2016 La mia è un'affermazione. L'art. 1135 dice che il fondo deve essere creato necessariamente a fronte di un spesa approvata, naturalmente dall'assemblea. Non ho capacità per discutere se l'assemblea possa deliberare solo per l'anno corrente. A mio avviso, per la costituzione di un fondo, sempre relativamente ad una spesa straordinaria approvata, l'assemblea può decidere di costituirlo con rate mensili che vanno oltre i dodici mesi.
#21 Inviato 13 Giugno, 2016 Salve, io ho più o meno lo stesso problema. L'assemblea ha deliberato, una cifra annuale per l'eventuale rifacimento della facciata del condominio, ma per il quale non si ha nè preventivi, nè idea precisa della somma,che sarà ingente dato che trattasi di grosso condominio. Diciamo che è un'idea, e che il lavoro non è urgente. E' stato deliberato un fondo di 30.000€ annui su un preventivo di 100.000 e che per risparmiare è stato votato di non creare un conto a parte per questo fondo. La mia domanda è, posso rifiutarmi di fare l'accantonamento visto che i lavori non sono ancora stati deliberati? Non vedo perchè debba affidare i miei soldi in gestione all'amministratore e poi, l'accantomento è ridicolo in ogni caso, visto che pare si tratti di un milione di euro di lavori a detta di qualcuno. Per quanti anni dobbiamo accantonare?? E' necessario impugnare l'assemblea? Cosa comporta il non versamento della quota? E' valida la delibera assembleare? Grazie e saluti