#1 Inviato 4 Maggio, 2015 un condomino ha chiuso con assi di legno e lucchetto una porzione di sottotetto per oltre vent'anni . La può usucapire?
#2 Inviato 5 Maggio, 2015 Se lo ha usato solo lui come fosse proprietario e nessuno ha mai richiesto l'uso in questo periodo ventennale, potrebbe richiedere al Giudice la proprietà, si inizia con la mediazione con l'assistenza di un legale. https://www.condominioweb.com/acquisto-per-usucapione-del-vano-condominiale-da-parte-del-singolo-condomino.1129 https://www.condominioweb.com/come-possibile-usucapire-un-bene-che-gia-possiede-sia-pur-pro.865
#4 Inviato 5 Maggio, 2015 sapete la novità? Il vicino ha intercluso il pezzo di sotto tetto per meno di 20 anni. Come si fa a far demolire lo steccato che ha eretto?
#5 Inviato 6 Maggio, 2015 Si invia a questo condomino una lettera raccomandata diffidandolo ad usare parti comuni solo ed esclusivamente per se stesso. invitandolo a ripristinare lo stato dei luoghi come era all'origine e levando lo steccato, avvisandolo che se non sarà fatto entro una certo periodo di tempo dal ricevimento della lettera (diciamo 15 giorni) si procederà per vie legali.
#8 Inviato 6 Maggio, 2015 in pratica se il condomino abusante resiste toccherà agire in giudizio, ottenere un' istanza di demolizione, farla eseguire , tutto a carico inizialmente della parte attrice, un grosso impegno, tutto come se l assemblea del condominio non avesse alcune potere, una azione tra privati ancorchè per una parte comune . Non suona giusto
#9 Inviato 6 Maggio, 2015 Leggi questo, l'avevo postato stamattina in un altro Topic; – mera diffida (inviata per mera raccomandata o tramite ufficiale giudiziario) è inutile ai fini dell'interruzione dell'usucapione, poiché non interrompe il possesso dell'usucapiente sul bene; – eliminazione del possesso; risulta evidente che per impedire l'usucapione l'usucapiente deve perdere il possesso del bene, il problema, semmai, è comprendere come giungere ad un tale risultato, infatti, difficilmente l'usucapiente lascerà "volontariamente" il possesso del bene e, certo, il proprietario non può con un atto di forza "riprendersi il possesso del bene, quanto meno, perché potrebbe compiere il reato di "esercizio arbitrario delle proprie ragioni", ex art. 392 c.p. o 303 c.p., ecco, quindi, che l'unica strada per poter sottrarre il possesso del bene all'usucapiente è quella giudiziaria (come, poi, vada qualificata tale azione o domanda processuale è tutto da studiare e valutare, caso per caso); fonte fanpage.it
#10 Inviato 8 Maggio, 2015 il possesso del bene non è l'unica condizione perr l usucapione dello stesso. sono necessarie diverse caratteristiche per il possesso; la mancanza di una di queste inibisce l' azione di usucapione
#11 Inviato 10 Maggio, 2015 Ma, mi ricordo male che una delle condizioni essenziali per l'efficacia dell'usucapione sia indispensabile ANCHE L'IMPOSSIBILITA' DI SAPERE A CHI APPARTENGA LA PROPRIETA' DEL BENE CHE SI VUOLE USUCAPIRE ???
#12 Inviato 10 Maggio, 2015 si puo' benissimo essere a conoscenza del proprietario di un bene ma cio non significa che non si puo' usucapire .
#13 Inviato 10 Maggio, 2015 più che si può direi si deve essere a conoscenza del proprietario infatti l'usucapioneè il contraddittorio tra il possesso privo di proprietà e la proprietà priva di possesso
#14 Inviato 10 Maggio, 2015 Sì può usucapire sia se si conosce sia se non si conosce chi sia il proprietario .
#15 Inviato 11 Maggio, 2015 più che si può direi si deve essere a conoscenza del proprietario infatti l'usucapioneè il contraddittorio tra il possesso privo di proprietà e la proprietà priva di possessoCredo sia impossibile che una proprietà, qualunque essa sia, sia di nessuno, quantomeno sarà del demanio.