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Romano L

Sicurezza antincendio ascensori

La recente messa in sicurezza fa riferimento al rafforzamento della sicurezza al fuoco della cabina di manovra dell'ascensore.

Logico desumere che la cabina deve essere immune agli incendi esterni ad essa, infatti l'accesso alla stessa prevede una porta metallica con determinati requisiti, le cui chiavi sono possedute unicamente dal manutentore autorizzato, negli impianti recenti i materiali elettrici impiegati sono autoestinguenti e le caratteristiche di tale impianto sono sviluppate in modo che non vi siano rischi d'incendio e di propagazione.

La domanda che voglio fare è questa, ha senso mettere nel corridoio di accesso a tale cabina un estintore?

Nel corridoio spoglio dove è presente solo aria si possono sviluppare incendi? ma ammesso che succedesse, chi è il condòmino deficiente/eroe che si va ad infilarsi in uno spazio angusto (corridoio) per prendere l'estintore rischiando di rimanervi intrappolato?

Ebbene, alcuni amministratori che di tecnica sono completamente a zero, in nome delle recenti modifiche in materia e senza dare informazione ai condomini in questi giorni di loro iniziativa stanno dotando di estintori le pre-aree alle cabine, nella nuova norma non vi è riferimento.

Contattato la ditta manutenzione ascensori, mi hanno detto che a loro non serve e che comunque hanno appreso questa novità trovando gli estintori nei condomini.

1) le chiavi del locale ascensore devono essere rese disponibili dal proprietario dell'impianto (una vecchia circolare ENPI prevedeva che le chiavi fossero detenute da 3/4 condomini/affittuari )

2 ) la normativa antincendio (applicabile nel caso di attivita' soggette alla normativa ,nel caso di un normale condominio configurabile con attivita' 77 ovvero edificio di uso civile con altezza antincendio superio a 24 m .) prevede che sia istallato un estintore a polvere con capacita' estinguente (21A89BC )

in prossimita' della porta locale ascensore .

p.s. non so a quale norma recente ti riferisca , ma l'obbligo del estintore v'e' solo se l'edificio rientra nelle attivita' soggette a normativa antincendio .

1) le chiavi del locale ascensore devono essere rese disponibili dal proprietario dell'impianto (una vecchia circolare ENPI prevedeva che le chiavi fossero detenute da 3/4 condomini/affittuari )

2 ) la normativa antincendio (applicabile nel caso di attivita' soggette alla normativa ,nel caso di un normale condominio configurabile con attivita' 77 ovvero edificio di uso civile con altezza antincendio superio a 24 m .) prevede che sia istallato un estintore a polvere con capacita' estinguente (21A89BC )

in prossimita' della porta locale ascensore .

p.s. non so a quale norma recente ti riferisca , ma l'obbligo del estintore v'e' solo se l'edificio rientra nelle attivita' soggette a normativa antincendio .

Sulla base del Decreto Pres. Repubblica 10/01/2017 n. 23.

Questo ha scatenato la fantasia di alcuni amministratori su richiesta fornitori estintori.

 

http://www.edilportale.com/news/2017/03/impianti/ascensori-in-vigore-dal-30-marzo-il-nuovo-regolamento_57055_25.html

 

http://biblus.acca.it/download/decreto-10-gennaio-2017-n-23/

il dpr 23/17 e' solo una modifica del dpr 162/99 ovvero recepisce la nuova direttiva ascensori e modifica alcuni parti di articoli .

 

non e' una regolamentazione antincendio . ovvero non detta nuove regole in materia antincendio .

p.s. il dpr 23/17 non prevede nessun tipo di adeguamento per impianti esistenti (era stato previsto nella bozza un articolo 19 bis da aggiungere nel dpr 162/99 che prevedeva adeguamenti su impianti esistenti ,ma poi e' stato depennato )

Dalla lettura della prima parte del rifermento http://www.edilportale.com/news/2017/03/impianti/ascensori-in-vigore-dal-30-marzo-il-nuovo-regolamento_57055_25.html

si evince chiaramente a chi la disposizione fa riferimento:

" Il regolamento si applicherà agli ascensori, intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni, e ai componenti di sicurezza per ascensori, prodotti da un fabbricante nell’Unione europea oppure importati da un paese terzo. "

 

in altri le disposizioni afferiscono alla fase di produzione

Vedi l'assurdo, il fornitore di estintori e manutenzione in accordo con gli amministratori a fronte di una fantomatica scadenza al 30 marzo 2017 tra febbraio e marzo hanno istallato migliaia di estintori senza alcun riferimento normativo.

Tra l'altro ho fatto parte in passato di una squadra antincedio aziendale, dove abbiamo dovuto sostenere un corso teorico pratico, sulla base di questo una persona incompetente rischia di vuotare l'estintore e lasciarci le penne.

per quanto riguarda la materia antincendio si parte dal d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (se non ricordo male il piu' recente ) che nel caso si dovesse applicare all'edificio si arriva per quanto riguarda l'ascensore al dm 15/09/2005 (MINISTERO INTERNI ).

quindi il dpr 23/2017 non c'entra nulla .

Dalla lettura della prima parte del rifermento http://www.edilportale.com/news/2017/03/impianti/ascensori-in-vigore-dal-30-marzo-il-nuovo-regolamento_57055_25.html

si evince chiaramente a chi la disposizione fa riferimento:

" Il regolamento si applicherà agli ascensori, intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni, e ai componenti di sicurezza per ascensori, prodotti da un fabbricante nell’Unione europea oppure importati da un paese terzo. "

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Dalla lettura della prima parte del rifermento http://www.edilportale.com/news/2017/03/impianti/ascensori-in-vigore-dal-30-marzo-il-nuovo-regolamento_57055_25.html

si evince chiaramente a chi la disposizione fa riferimento:

" Il regolamento si applicherà agli ascensori, intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni, e ai componenti di sicurezza per ascensori, prodotti da un fabbricante nell’Unione europea oppure importati da un paese terzo. "

cio' vale per istallazioni future non per impianti esistenti (per gli impianti vecchi si applica solo una parte del dpr 162/99 modificato dal dpr 23/17). e comunque per quanto riguarda gli estintori si parte dalle normative antincendio non dalla normativa ascensori .

se devo istallare o meno un estintore vicino al locale macchina non me lo dice il dpr 23/2017 ma me lo dice il dm 15/09/05 che e' la conseguenza dell'applicazione del dpr 151/11 .

se devo istallare o meno un estintore vicino al locale macchina non me lo dice il dpr 23/2017 ma me lo dice il dm 15/09/05 che e' la conseguenza dell'applicazione del dpr 151/11 .

Parliamo di un ascensore oleodinamico, quindi con cabina adiacente alla base dell'ascensore collocata in seminterrato, raggiungibile da corridoio di 6 m senza uscita e senza aereazione, se fosse previsto dalla norma antincendio lo spegnimento di un eventuale incendio, non certamente l'estintore manuale può assolvere alla funzione, ci vorrebbe un impianto automatizzato.

Nessuno potrebbe accedere a un "similforno" per spegnerlo, solo un folle senza cervello simile a chi ha fatto installare l'estintore.

Il locale già pieno di CO2 (residuo di combustione) con l'aggiuna del CO2 dell'estintore priverebbero l'eroe di ossigeno facendolo crepare.

 

Ci chiudereste dentro l'amministratore?

direi che l'estintore piu' che spegnere un incendio serve a spegnere un principio d'incendio .

 

comunque l'estintore e' il minimo previsto dalla normativa .

e' possibile istallare impianto automatizzato antincendio all'interno del locale macchina (unico impianto ammesso nel locale ascensore )

direi che l'estintore piu' che spegnere un incendio serve a spegnere un principio d'incendio .

 

comunque l'estintore e' il minimo previsto dalla normativa .

e' possibile istallare impianto automatizzato antincendio all'interno del locale macchina (unico impianto ammesso nel locale ascensore )

Quindi bisogna inventarsi un dipendente dell'amministratore che sta li ad aspettare il principio d'incendio ... per poter usare l'estintore.

Mi sembra abbastanza chiaro che la norma in parola non impone la collocazione di estintori.....si tratta solo di espedienti da parte di chi ha interesse a installare e manutenere estintori.

 

Nella citazione di sopra #6, nella parte finale si legge " prodotti da un fabbricante nell’Unione europea oppure importati da un paese terzo " ossia lascia intendere che la disposizione sia da applicare dal produttore in fase di costruzione, e non già alla fase successiva di installazione.

Almeno così interpreto

Lascia perdere quella frase che non c'entra nulla con la normativa antincendio .

L'eventuale estintore non c'entra con la normativa ascensore .l' estintore si mette se previsto dalla normativa antincendio .

 

Eventuale istallazione dell' estintore non e' competenza dell' istallatore ascensore . Il DPR 23\17 regolamenta il prodotto ascensore non l' attivita' soggette a prevenzione incendi .

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