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enzojunior593

Servitù e diritto di passaggio

Salve. Volevo porvi un quesito e spero mi possiate rispondere in maniera esauriente. Trattasi di un condominio familiare con tre famiglie formate da tre fratelli. Il padre unico proprietario del lotto di terreno nell'anno 1981 costruisce tre appartamenti di cui due anteriormente al lotto di terreno in cui vengono installate 3 sevitù dal predetto padre che sono il pozzetto di raccolta di acque reflue, i contatori dell'enel di tutti gli appartamenti ed i contatori dell'acqua. Con il successivo atto di donazione avvenuto circa 10 anni dopo venivano suddivisi gli appartamenti ed i terreni antistanti ed i due proprietari posti davanti hanno ereditato le servitù in questione ed il rogito portava la classica frase notarile "servitù attive e passive, per uso e destinazione in comproprietà tra le parti ecc.....". Nel 2009, in particolare una proprietaria dell'appartamento davanti si rifiuta, dopo aver delimitato le sue pertinenze con dei cancelli, a fornire le chiavi di accesso alla proprietaria posta nell'appartamento posteriore su cui non gravano servitù, del pozzetto fognario e soprattutto del contatore luce. La domanda era, visto soprattutto le continue intimidazioni della proprietaria davanti alla rimozione di dette servitù definite "illegali" dalla stessa, se ciò che sta facendo è giusto, se lo può fare o se è punibile giudizialmente.

Ciao

art. 1063 c.c.

L'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti.

 

art. 1064 c.c.

Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne.

Se il fondo viene chiuso , il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.

Art. 1067 c.c. II comma

Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.

 

Quindi l'illegalità la stà facendo lei..

ad integrazione di quanto giustamente detto da Vanni, e a puro titolo di dimostrazione della liceità delle servitù esistenti:

Art. 1062 Destinazione del padre di famiglia

 

La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova (2697 e seguente), che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

 

Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.

 

(il numero 2 citato ad indicazione dei fondi utilizzato ad esempio nell'articolo è solo indicativo... per estensione:

se il lotto era unico e chi lo possedeva ha imposto delle sevritù... le stesse rimangono quando il lotto viene frazionato se le stesse non vengono rimosse prima o se non via sia differente e chiara indicazione.)

 

Modificato Da - tbsgnn il 07 Feb 2010 11:59:52

Avevo dimenticato di aggiungere che se i due proprietari posti davanti, su cui ricade la servitù del pannnello ove sono ubicati tutti i contatori luce del condominio, decidessero di spostare tale pannello in un altro sito condominiale che non per forza deve essere di loro pertinenza ma anche di pertinenza comune, senza considerare che tutto ciò mi comporterebbe spese notevoli, è nelle loro possibilità visto che a me non mi hanno mai invitato ad eventuali accordi ma solo intimato la rimozione perchè ritenuta da loro illegale?

Volevo aggiungere che il panello è lì installato da oltre 25 anni per volere del padre e si tratterebbe solo di un mero capriccio per togliermi il diritto di passaggio all'interno della loro area, ed amesso che tutto ciò fosse legalmente possibile posso chiedere il risarcimento danni di tale spostamento non a me necessario?

 

Cordiali saluti.

mettiamola così... le servitù per quelle utenze ci sono e hanno diritto di continuare ad esserci.

 

ogni altra azione atta a liberare il fondo servente può essere fatta SOLO con l'accordo di parte dominante (tu) e parte servente (loro)....

 

solo lo spostamento dell'oggetto di servitù in altra parte (ma sempre dello stesso proprietario!!!!! e purchè la sua presenza sia diventata troppo gravosa per il fondo servente) può essere fatta (e tu non puoi rifiutarglielo) a completo carico del fondo servente come da art 1068.

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