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dettoben

Rimozione vecchio impianto di riscaldamento centralizzato

Nel mio garage transita il vecchio impianto di riscaldamento centralizzato di proprietà condominiale. L'involucro isolante sta subendo un processo di disfacimento con fuoruscita di polvere di vetro,quindi dannosa se inalata. In pratica tutto l'impianto che interessa sette palazzine affiancate è nelle medesime condizioni , quindi sarebbe opportuno rimuovere l'impianto per intero. Ho inviato una comunicazione all'amministratore che dovrebbe farsi parte dirigente, essendo il responsabile alla sicurezza e i condomini inoltre,non intendono partecipare alla spesa. Nella peggiore delle ipotesi ho intenzione di coinvolgere l'ASL di competenza.

Qual'è il Vs. parere?

Grazie

La nuova formulazione dell'art.1120 cc, stabilisce che su argomenti di sicurezza e salubrità l'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro 30 gg. anche su richiesta di un solo condomino. Anche se non è molto chiaro se per "precedente comma" intenda effettivamente i punti 1-2-3, dato che seguono la punteggiatura precedente.

 

La Asl (ufficio igiene pubblica), può darti indicazioni in merito all'aerodispersione delle fibre e loro eventuale tossicità. Tieni presente che l'ispezione può essere a pagamento.

Potrebbe essere anche possibile rivestire i tubi con materiale plastico o vernice fissante a bloccare la dispersione.

La nuova formulazione dell'art.1120 cc, stabilisce che su argomenti di sicurezza e salubrità l'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro 30 gg. anche su richiesta di un solo condomino. Anche se non è molto chiaro se per "precedente comma" intenda effettivamente i punti 1-2-3, dato che seguono la punteggiatura precedente.

 

La Asl (ufficio igiene pubblica), può darti indicazioni in merito all'aerodispersione delle fibre e loro eventuale tossicità. Tieni presente che l'ispezione può essere a pagamento.

Potrebbe essere anche possibile rivestire i tubi con materiale plastico o vernice fissante a bloccare la dispersione.

Quello a cui fai riferimento è per le innovazioni e non per qualsiasi intervento, sta di fatto che l'amministratore deve convocare un'assemblea anche su segnalazione verbale data la delicatezza della situazione e se la delibera a favore, devono sottostare anche i dissenzienti.

Quello a cui fai riferimento è per le innovazioni e non per qualsiasi intervento, sta di fatto che l'amministratore deve convocare un'assemblea anche su segnalazione verbale data la delicatezza della situazione e se la delibera a favore, devono sottostare anche i dissenzienti.

Appunto: incapsulare i tubi ammalorati o meglio ancora tracantonarli, potrebbe essere innovazione ovvero " interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti", come da punto 1 dell'art.1120.

Ok, se fosse un'innovazione e se fosse gravosa come spesa (come penso) ed essendo a godimento non separato, in caso di dissenso non si fa nulla (Prevede > e 500 mill.), in caso di miglioria come penso debba essere inquadrata, sono approvate in seconda convocazione con la maggioranza dei partecipanti all’ assemblea che rappresentano 1/3 dei millesimi, se l’importo è notevole (come penso), bisogna utilizzare le maggioranza per le spese straordinarie di notevole entità (> e 500 mill.).........in sostanza non cambia nulla.

 

Se non si raggiungono le maggioranze, puoi ricorrere all'autorità giudiziaria.

L'incapsulamento a mezzo fissante o materiale plastico (guaina a restringere o altro), è sempre meno costoso della rimozione.

Tra l'altro la materia dell'innovazione è stata spesso controversa per l'assenza di una definizione, salvo quelle date dalla giurisprudenza di merito.

 

Ora l'art. 1120 fornisce un inquadramento migliore delle innovazioni.

 

Non cambia nulla? Non proprio, perchè se dettoben si troverà da solo, può appellarsi all'art.1120 e chiedere la convocazione dell'assemblea, ma ovviamente poi si devono seguire le maggioranze conseguenti.

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