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Emanuelec

Regolamento contrattuale e codice civile

Una domanda mi sorge spontanea.

Ha più valore il regolamento condominiale contrattuale o il codice civile?

Nel caso specifico, nel nostro regolamento condominiale è scritto esplicitamente "è vietato introdurre o posteggiare nell'atrio di ingresso e comunque negli spazi comuni carrozzine, biciclette, ecc." mentre un condomino che molte volte parcheggia lo scooter nella corsia dei garage davanti la sua basculante contesta dicendo che secondo la legge (credo il codice civile) il parcheggio saltuario è concesso.

In questo caso ha più validità il regolamento condominiale o il codice civile?

Una domanda mi sorge spontanea.

Ha più valore il regolamento condominiale contrattuale o il codice civile?

Nel caso specifico, nel nostro regolamento condominiale è scritto esplicitamente "è vietato introdurre o posteggiare nell'atrio di ingresso e comunque negli spazi comuni carrozzine, biciclette, ecc." mentre un condomino che molte volte parcheggia lo scooter nella corsia dei garage davanti la sua basculante contesta dicendo che secondo la legge (credo il codice civile) il parcheggio saltuario è concesso.

In questo caso ha più validità il regolamento condominiale o il codice civile?

1) Il codice della strada non prevede il parcheggio saltuario ma fa differenza solo tra:

SOSTA = fermata con abbandono del veicolo

FERMATA = arresto temporaneo del veicolo senza abbandono.

 

2) Neanche il codice civile fa alcun riferimento al parcheggio temporaneo.

 

Quel regolamento che vieta il posteggio nelle parti comuni è perfettamente valido.

Lo scooter può stare temporaneamente fermo sulle parti comuni solo in presenza del conducente.

Grazie Leonardo.

Ha detto che si è informato da un avvocato che gli ha detto questa cosa.

Afferma che il codice civile dice che nelle zone comuni, come la corsia dei garage in questo caso, è ammesso il parcheggio saltuario.

Sinceramente chiedevo qui perché se ha più valore il regolamento contrattuale rispetto al codice civile non prendiamo nemmeno in considerazione quello che dice.

Fatti dire gli estremi dell'articolo del Codice Civile che invoca. Non te li saprà indicare.

L'art. 1138 ultimo comma del codice civile dice che le norme del regolamento condominiale non possono derogare agli articoli in esso ben specificati (1118,1119,1120, 1129, 1131,1132, 1136,1137). Pertanto un regolamento contrattuale ben potra' prevedere quanto dice. A buon senso si potra' parcheggiare in dette aree soltanto, p. es., per carico e scarico, o per lasciar scendere un passeggero, o per incombenze di brevissima durata

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