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condominioora

Quorum costitutivo e deliberativo

Salve,

come da oggetto, vorrei sapere quanti millesimi ci vogliono in seconda convocazione sia in termini di quorum costitutivo sia di quorum deliberativo per approvare la richiesta di ripristino di una parte comune condominiale privatazza da un condomino ?

 

Grazie

non e' molto chiaro il quesito posto .

Allora la prima parte del quesito mi sono auto risposto..in seconda convocazione prima di qualsiasi argomento da trattare ci vuole almeno un 1/3 dei millessimi quindi 334. Quello che non ho ben chiaro quanto sia il quorum deliberativo ..per deliberare il ripristino di una parte comune...perchè non riesco a capire a quale argomento collegare la discussione sul ripristino di parte comune.

Allora la prima parte del quesito mi sono auto risposto..in seconda convocazione prima di qualsiasi argomento da trattare ci vuole almeno un 1/3 dei millessimi quindi 334. Quello che non ho ben chiaro quanto sia il quorum deliberativo ..per deliberare il ripristino di una parte comune...perchè non riesco a capire a quale argomento collegare la discussione sul ripristino di parte comune.

che cosa intendi per "ripristino di una parte comune"

che cosa intendi per "ripristino di una parte comune"

intendo un condomino che vive al piano terra ha privatizzato una parte comune in modo esclusivo...ora ho scaricato da internet la tabella che per ogni argomento ti dice quanti millesimi ci vogliono sia per il quorum costitutivo (1/3 in seconda convocazione a prescindere dall'argomento) e il quorum deliberativo che varia a secondo dell'argomento....Quindi mi chiedo a quale voce corrisponde per sapere quanti millesimi ci vogliono per deliberare a favore del ripristino in seconda convocazione?

intendo un condomino che vive al piano terra ha privatizzato una parte comune in modo esclusivo...
Come si è privatizzato?

Le parti comuni, fatto salvo un acquisto con rogito (pagando) oppure per usucapione (con sentenza), non possono essere privatizzate.

se un condomino si è appropriato di una parte comune a tutti i condomini, in assemblea si possono decidere le azioni da intraprendere nei confronti dello stesso, a mio avviso, per questo tipo di delibera è sufficiente la maggioranza semplice (in seconda convocazione, maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio). A meno che non abbia usucapito il bene.

Come si è privatizzato?

Le parti comuni, fatto salvo un acquisto con rogito (pagando) oppure per usucapione (con sentenza), non possono essere privatizzate.

Nessuna delle due...durante i lavori di ristruttuazione del suo appartamento una parte comune che è l'interspazio tra le due scale lo ha chiuso con una tettoia e messo un cancello! L'amministratore ha già inviato lo scorso mese per iscritto una diffida chiedendo il ripristino entro 10 giorni dalla ricezione, ma ovviamente se ne è fregato...Quindi adesso vogliamo votare per il ripristino e se si ha la maggioranza delegare l'amministratore per seguire il caso via giudice di pace visto che dovrebbe tale lavoro stare sotto i 5000€

Nessuna delle due...durante i lavori di ristruttuazione del suo appartamento una parte comune che è l'interspazio tra le due scale lo ha chiuso con una tettoia e messo un cancello! L'amministratore ha già inviato lo scorso mese per iscritto una diffida chiedendo il ripristino entro 10 giorni dalla ricezione, ma ovviamente se ne è fregato...Quindi adesso vogliamo votare per il ripristino e se si ha la maggioranza delegare l'amministratore per seguire il caso via giudice di pace visto che dovrebbe tale lavoro stare sotto i 5000€

come già detto, a mio avviso è sufficiente la maggioranza semplice. D'altra parte si tratta di un bene che deve ritornare nella disponibilità del condominio, quindi, dovrebbe essere interesse di tutti.

come già detto, a mio avviso è sufficiente la maggioranza semplice. D'altra parte si tratta di un bene che deve ritornare nella disponibilità del condominio, quindi, dovrebbe essere interesse di tutti.

Ok, ma vorrei una fonte che lo dica chiaramente perchè non vorrei che l'amministratore dica per esempio un valore maggiore per evitare brutte rogne...

Nessuna delle due...durante i lavori di ristruttuazione del suo appartamento una parte comune che è l'interspazio tra le due scale lo ha chiuso con una tettoia e messo un cancello! L'amministratore ha già inviato lo scorso mese per iscritto una diffida chiedendo il ripristino entro 10 giorni dalla ricezione, ma ovviamente se ne è fregato...Quindi adesso vogliamo votare per il ripristino e se si ha la maggioranza delegare l'amministratore per seguire il caso via giudice di pace visto che dovrebbe tale lavoro stare sotto i 5000€
Per l'azione legale l'amministratore potrebbe già agire di sua iniziativa in virtù dell'art 1130 punto 4. ma per sicurezza sarà meglio avere l'approvazione assembleare come ha già detto Josefat
Per l'azione legale l'amministratore potrebbe già agire di sua iniziativa in virtù dell'art 1130 punto 4. ma per sicurezza sarà meglio avere l'approvazione assembleare come ha già detto Josefat

Quindi anche tu confermi maggioranza semplice per tale argomento?

Quindi anche tu confermi maggioranza semplice per tale argomento?
Si, anche perchè ci saranno delle spese, per cui si dovranno approvare, anche se come detto l'amministratore potrebbe agire di sua iniziativa, però se la cassa è vuota, come potrebbe fare, mica ci rimetterà?
Si, anche perchè ci saranno delle spese, per cui si dovranno approvare, anche se come detto l'amministratore potrebbe agire di sua iniziativa, però se la cassa è vuota, come potrebbe fare, mica ci rimetterà?

Si è pensato ,se approvato, di delegare l'amministratore ad agire presso giudice di pace visto che per rimuovere una tettoia e un cancello non credo si possano sforare i 5000€.

Mi spiace, provando il link funziona.

 

In ogni caso, se il lavoro eseguito può essere considerato modifica di destinazione d'uso, l'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136. (Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio)

 

Vedi art. 1117 quater cod. Civ.

Ciao,

Allora, questa persona ha già concluso i lavori . Quello che hai riportato tu è il comma 2 dell'articolo 1136 e si riferisce ai millesimi in prima convocazione. Siccome, da noi, nella prima convocazione non si raggiunge mai il quorum costitutivo..andremo direttamente in seconda convocazione e stando sempre all'articolo 1136 comma 3 dice :

 

CODICE CIVILE

ART. 1136

(Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni)

 

3° Comma

-Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di

numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno

successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci

giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un

numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al

condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.

 

Quindi come aveva già osservato sia Tullio sia Josefat per deliberare un'azione legale atta al ripristino basta una maggioranza semplice (1/3 di condomini e 1/3 di millesimi = 334).

Grazie ancora

Ciao,

Allora, questa persona ha già concluso i lavori . Quello che hai riportato tu è il comma 2 dell'articolo 1136 e si riferisce ai millesimi in prima convocazione. Siccome, da noi, nella prima convocazione non si raggiunge mai il quorum costitutivo..andremo direttamente in seconda convocazione e stando sempre all'articolo 1136 comma 3 dice :

 

CODICE CIVILE

ART. 1136

(Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni)

 

3° Comma

-Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di

numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno

successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci

giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un

numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al

condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.

 

Quindi come aveva già osservato sia Tullio sia Josefat per deliberare un'azione legale atta al ripristino basta una maggioranza semplice (1/3 di condomini e 1/3 di millesimi = 334).

Grazie ancora

L'articolo 1117 quater è chiaro. Vi sono casi in cui le maggioranze del secondo comma dell'articolo 1136 sono richieste anche in seconda convocazione.

L'articolo 1117 quater è chiaro. Vi sono casi in cui le maggioranze del secondo comma dell'articolo 1136 sono richieste anche in seconda convocazione.

Ok, ho letto. Quindi l'assurdo è che se non si raggiungono 500 millesimi in seconda convocazione non si può fare più niente per ottenere il ripristino?

Ok, ho letto. Quindi l'assurdo è che se non si raggiungono 500 millesimi in seconda convocazione non si può fare più niente per ottenere il ripristino?

Purtroppo ci sono dei passi da seguire, la diffida è stata fatta, ora serve l'impegno dei condòmini a deliberare il ripristino di ciò che è stato modificato.

Con tale delibera sarete più forti nell'eventuale azione legale.

 

Cercate un buon avvocato specializzato in questioni condominiali, chissà che sulla base della sua esperienza non trovi un cavillo a voi favorevole.

Salve a tutti,

avrei bisogno del vostro aiuto: mi chiedevo qualora il condominio volesse assumere, non un'impresa di pulizia, ma una privata senza partita iva, si potrebbe fare stipulando un contratto di lavoro occasionale che non ecceda i 30 giorni lavorativi?, e se si potesse fare, sarebbe opportuno chiedessi alla stessa Sig.ra la stipola di una polizza?

Grazie

Le pulizie vanno affidate a ditte abilitate ovvero che hanno i requisiti per poter esercitare attivita' di pulizia .

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