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madam

Prevale la delibera della assemblea o il c.c. in materia di distanze legali?

A breve l'assemblea valuterà dei progetti di alcuni condomini dei piani terra che vogliono installare delle tettoie.

Il regolamento attualmente non lo consente, ma se passasse questa delibera potrebbe essere annullabile per il fatto di non tenere conto delle leggi del codice civile? chiedo questo perché nessuno dei piani terra ha i famosi 3 metri di distanza dalla finestra del piano soprastante, ma di questo l'amministratore non penso si preoccupi...

Prevale il diritto degli aventi diritto, in pratica il Codice Civile e/o norme locali, ma non certo una delibera che potrebbe andare con misure inferiori a quelle prescritte.

Grazie Tullio, come immaginavo...non so come l'amministratore possa mettere l'argomento nell' o.d.g. se, come in questo caso, non ci sono le condizioni, almeno credo. Potrei suggerire in assemblea di nominare un tecnico che faccia una valutazione di fattibilità che tenga conto delle prescrizioni di legge?

Grazie Tullio, come immaginavo...non so come l'amministratore possa mettere l'argomento nell' o.d.g. se, come in questo caso, non ci sono le condizioni, almeno credo. Potrei suggerire in assemblea di nominare un tecnico che faccia una valutazione di fattibilità che tenga conto delle prescrizioni di legge?
L'amministratore riceve delle richieste e magari senza pensarci le inserisce all'OdG, ma se fosse una bravo amministratore potrebbe spiegare durante la riunione che le norme non possono essere stravolte da una delibera in misura inferiore.

Potrebbe servire il tecnico, ma se l'ufficio tecnico del vostro comune lavora bene come in tanti comuni italiani, una concessione senza misure minime non passa, questo posso assicuratelo nella mia città è così.

Credo di non sbagliare se dico che in questa circostanza entra in gioco, anche, il diritto di veduta a piombo dei condòmini sopra il piano terra e quindi sopra le tettoie!

:thumbup:

 

Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi, conseguentemente, ad ogni costruzione degli altri condomini che direttamente o indirettamente pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possa rilevare la lieve entità del pregiudizio arrecato (Cassazione Civile, Sez. II Sent. 16.01.2013, n. 955)

Per quanto concerne l’assenso dell’organo comunale andrebbe fatto un attimo un discorso a parte.

Nella fattispecie di tettoie / pensiline il documento di richiesta viene redatto da tecnico abilitato, su incarico del proprietario avente causa, tecnico che se ne assume anche tutte le responsabilità, del caso in merito alla fattibilità.

 

L’organo comunale in tutto questo (per l'istruttoria) funge da “arbitro” tra il richiedente e i terzi eventualmente danneggiati, dall’intervento.

Quindi, in sostanza, se il richiedente produce i consensi validi è appropriati (allegandoli alla documentazione per il comune), per esempio la deliberazione viene approvata e se tra chi acconsente vi siano anche i soggetti eventualmente danneggiati.

 

In tale circostanza i diritti dei terzi “benché vilati” passano in secondo piano in quanto gli stessi autori di un eventuale ricorso HANNO ACCONSENTITO all’intervento……in tali circostanze l’organo comunale non ha alcun motivo per rigettare la richiesta dell’intervento.

Non ha più ragione il principio di salvaguardare i diritti di terzi che NON SI OPPONGONO, e per iscritto, all'opera

In tale circostanza i diritti dei terzi “benché vilati” passano in secondo piano in quanto gli stessi autori di un eventuale ricorso HANNO ACCONSENTITO all’intervento……in tali circostanze l’organo comunale non ha alcun motivo per rigettare la richiesta dell’intervento.

Non ha più ragione il principio di salvaguardare i diritti di terzi che NON SI OPPONGONO all'opera

Questo è poco ma sicuro, se tutti i quali hanno diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo su questa tettoia, non si oppongono alla costruzione e fanno trascorrere il tempo per l'usucapione è fatta.

"L’organo comunale in tutto questo (per l'istruttoria) funge da “arbitro” tra il richiedente e i terzi eventualmente danneggiati, dall’intervento.

Quindi, in sostanza, se il richiedente produce i consensi validi è appropriati (allegandoli alla documentazione per il comune), per esempio la deliberazione viene approvata e se tra chi acconsente vi siano anche i soggetti eventualmente danneggiati.

 

In tale circostanza i diritti dei terzi “benché vilati” passano in secondo piano in quanto gli stessi autori di un eventuale ricorso HANNO ACCONSENTITO all’intervento..."

 

Intanto grazie per le delucidazioni che io tra l'altro condivido perché di buon senso, ma mi chiedo se i diritti acquisiti del proprietario del piano terra possono successivamente (magari molto tempo dopo) essere messi in discussione per esempio da un nuovo proprietario che abita al piano superiore e che non ha mai dato consenso/rifiuto per il manufatto.

Per nuovo proprietario cosa intendi .....un condòmino che non era tale al momento dell'assemblea che ha autorizzato l'intervento.

Perché quel appartamento a suo tempo era di proprietà di un altro soggetto che ha acconsentito e che poi ha venduto ?

 

Se è cosi il dubbio è lecito ......e la risposta la potrà dare solo la giurisprudenza, nel senso che tale nuovo soggetto si vedrebbe SI lesi i suoi diritti per un opera che non vuole e che non acconsentirebbe. Quindi avrebbe la strada del ricorso al giudice!

 

Di contro, però, ci sarebbe comunque un opera (la tettoia) che al momento della sua costruzione aveva il benestare di tutti quindi "legittimata" !!!!!.....in questa circostanza sarei anche io molto curioso di sapere quale potrebbe essere la decisione del giudice di merito

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