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mezzan

Porte finestre su proprietario verde

nel 1990 la proprietaria muore e lascia due immobili con verde contiguo ai due figli, uno dei due costruisce su meta del verde e apre delle finestre e una porta sul verde rimanente. Nel 1994 i figli suddividono la proprieta e tramite tacito accordo rimangono le aperture. Nel 2001 avviene il pignoramento della casa con il verde non costruito e la vendita viene effettuata nel 2013 tramite asta giudiziaria . Nella perizia si denota tutto. Il nuovo proprietario può chiedere la chiusura delle aperture (trasformandole in luci e finestre con grata) o deve accettare il tutto per usucapione servitù art 1062 o altro.

 

 

🤔

Secondo me se la modifica effettuata con le aperture sul fondo vicino è stata effettuata nel 1990 e la divisione dei fondi nel 1994, il tempo per far valere il ripristino originale è scaduto nel 2014, per cui il proprietario può chiedere all'A.G. il diritto dell'usucapione.

carissimo Tullio grazie per avermi risposto ma l usucapione no è valida tra parenti. (padre figlio, fratello sorella)

saluti

 

 

Il mio cruccio è l art 1062 cc

Se sono fondi diversi (divisi dal 1994) con proprietari diversi anche se parenti tra loro l'usucapione non perde di validità

usucapione non va bene tra parenti.
Dove sta scritto, che non si può usucapire tra parenti proprietari di due fondi diversi?

Non si usucapisce la casa dei genitori, prestata ai figli solo per aiutarli in un momento di difficoltà economica.

 

Il tribunale di Bari [1] ha negato a una donna la possibilità di chiedere l’usucapione dell’immobile concessole in comodato dalla madre solo per sostenerla in un momento di precarietà subito dopo il matrimonio.

 

Il giudice ha ricordato che, nel caso di comodato gratuito, non può scattare l’usucapione [2].

 

Infatti, perché possa formari l’usucapione, è necessario innanzitutto il “possesso” del bene. Al contrario, nel caso di comodato gratuito, vi è solo una “detenzione”.

 

È cruciale distinguere tra detenzione e possesso. Nel primo caso, il detentore tiene la cosa solo in custodia e si comporta riconoscendo il possesso in capo ad un’altra persona.

Per fare un esempio: Tizio prende in prestito un libro da un amico e, anche se quest’ultimo non glielo chiede indietro, continua a rispettare quel libro (non lo sottolinea, non lo spagina), perché lo considera non suo.

 

Diversamente, quando Tizio esterni un comportamento tale da volersi manifestare anche alla società come il titolare del bene, il suo comportamento sarà quello del possessore e quindi utile ai fini dell’usucapione.

 

Insieme al requisito del possesso, affinché scatti l’usucapione, è necessario che:

 

– il titolare del bene non abbia agito in giudizio per la restituzione del bene e, quindi, se ne sia disinteressato;

– sia decorso un termine di 20 anni (salve le eccezioni).

Non si usucapisce la casa dei genitori, prestata ai figli solo per aiutarli in un momento di difficoltà economica.
Non stiamo parlando di prestito, si sa benissimo che una cosa prestata non si può usucapire neppure tra non parenti, stiamo parlando di porte e finestre che si affacciano sul fondo del vicino, anche se fratello ma cosciente che queste sono state costruite, se questo non chiede l'interruzione della servitù di vista, trascorso il periodo per l'usucapione è usucapito il diritto;

 

La Suprema Corte ha ritenuto sufficiente che le opere destinate all’esercizio della servitù fossero visibili da un altro punto di osservazione (una vicina via pubblica) rispetto al fondo servente, rilevando, ai fini dell’usucapione, quella visibilità tale da escludere la clandestinità del possesso e da far presumere la consapevolezza della situazione di obbiettivo asservimento del fondo servente a vantaggio di quello dominante.

(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Sentenza 17 novembre 2014, n. 24401)

Nella perizia dovrebbe esserci un paragrafo in cui il CTU relaziona sulla regolarità del fabbricato. Tali aperture vennero realizzate in maniera legittima?

nella perizia risalente al 26/01/04 il perito scrive " sul cortile prospettano alcune finestre dell immobile limitrofo . la superficie calpestabile èmq 70,72 coperta mq 57.2 destinati a cortile" . Il ctu non si espone alla regolarità o meno delle aperture.

usucapione non va bene tra parenti.

la legge si applica a tutti compresi i parenti .

Non stiamo parlando di prestito, si sa benissimo che una cosa prestata non si può usucapire neppure tra non parenti, stiamo parlando di porte e finestre che si affacciano sul fondo del vicino, anche se fratello ma cosciente che queste sono state costruite, se questo non chiede l'interruzione della servitù di vista, trascorso il periodo per l'usucapione è usucapito il diritto;

 

La Suprema Corte ha ritenuto sufficiente che le opere destinate all’esercizio della servitù fossero visibili da un altro punto di osservazione (una vicina via pubblica) rispetto al fondo servente, rilevando, ai fini dell’usucapione, quella visibilità tale da escludere la clandestinità del possesso e da far presumere la consapevolezza della situazione di obbiettivo asservimento del fondo servente a vantaggio di quello dominante.

(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Sentenza 17 novembre 2014, n. 24401)

in realta' anche la cosa prestata puo' essere oggetto d'usucapione . ovviamente deve esserci un azione possessoria dell'oggetto e non la semplice detenzione , ovvero da oggetto detenuto diventa oggetto posseduto (e se lo possiedo per 20 anni senza che il prorietario nulla fa ne acquisto la prorieta per usucapione ) ovviamente e' difficile ma possibile .,

in realta' anche la cosa prestata puo' essere oggetto d'usucapione . ovviamente deve esserci un azione possessoria dell'oggetto e non la semplice detenzione , ovvero da oggetto detenuto diventa oggetto posseduto (e se lo possiedo per 20 anni senza che il prorietario nulla fa ne acquisto la prorieta per usucapione ) ovviamente e' difficile ma possibile .,
Ho capito ciò che vuoi dire;

 

... Facciamo un esempio: se io prendo in prestito un oggetto da un amico, anche se lui non me lo chiede indietro, non inizia l'usucapione, se non interviene un fatto oggettivo con il quale si manifesta la mia volontà di trasformare la detenzione in possesso. Nell'esempio di prima, solo quando il mio amico me lo richiederà ed io negherò la restituzione inizierà a decorrere il tempo del possesso necessario perché maturi l'usucapione. ...

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OK, il periodo di usucapione inizierà dal momento il proprietario richiede la restituzione e il detentore rifiuta di restituire, quindi ci vorranno ancora 20 anni.

nella perizia risalente al 26/01/04 il perito scrive " sul cortile prospettano alcune finestre dell immobile limitrofo . la superficie calpestabile èmq 70,72 coperta mq 57.2 destinati a cortile" . Il ctu non si espone alla regolarità o meno delle aperture.

Giusto.

La perizia del ctu era sull'immobile subastato che era l'altro.

 

A questo punto, credo tu debba appurare la regolarità di quelle aperture, verificando con un accesso agli atti se venne richiesta una concessione in sanatoria o meno.

Tieni conto che la perizia è del 2004. Undici anni fa. Non ricordo se il "salvo diritti di terzi" del condono, sia soggetto a prescrizione o no.

 

In caso sia totalmente abusivo, puoi provare per questa via con un esposto in comune.

in realta' anche la cosa prestata puo' essere oggetto d'usucapione . ovviamente deve esserci un azione possessoria dell'oggetto e non la semplice detenzione , ovvero da oggetto detenuto diventa oggetto posseduto (e se lo possiedo per 20 anni senza che il prorietario nulla fa ne acquisto la prorieta per usucapione ) ovviamente e' difficile ma possibile .,

se l immobile viene pignorato nel 2001 e aggiudicato tramite asta a fine 2014 può sempre richiedere l usucapione?

ho letto il rogito del tribunale e non parla da nessuna parte di servitù. Nella perizia del 2001 si accenna a queste vedute e il ctu nella perizia dice Poichè l intero immobile può edificarsi è apparso opportuno ai fini della stima considerare un prezzo comune per il cortile e per il costruito e fissarlo in euro 250 al mq Pertanto poichè l intera sup è pari a 123,79 mq ( coperto e scoperto) il valore complessivo è stimato euro 31958.00 Mi riservo di controllare catastale storico e progetto di edificazione

E' ininfluente se sul rogito del tribunale sia scritta la servitù, in quanto il proprietario del fondo con le finestre in veduta del fondo attiguo ad oggi ha usucapito la vista, perchè sono passati più di 20 anni da quando queste esistono ed in qualsiasi momento potrebbe richiedere al Giudice la servitù di vista.

Anche se il diritto di veduta fosse usucapibile, mi accerterei sulla regolarità urbanistica del fabbricato.

La possibilità di usucapire dove ci sono di mezzo fabbricati abusivi è controversa nella relativa giurisprudenza.

mi riservo la catastale storica e documantazione in comune. IL signore secondo me non può invocare l usucapione del bene e delle vedute perchè abbiamo a che fare con atti di mera tolleranza tra parenti. con IL signore arriveremo ad una conclusione idonea per entrambi le parti un affitto equo e la trascrizione al catasto che finito il rapporto di affitto lui non potrà vantare nessun privilegio. le vedute trasformate in luci o chiuse,

 

saluti

... con IL signore arriveremo ad una conclusione idonea per entrambi le parti un affitto equo e la trascrizione al catasto che finito il rapporto di affitto lui non potrà vantare nessun privilegio. le vedute trasformate in luci o chiuse,
Un affitto? Ed una chiusura dopo 25 anni che le aperture con vista sul fondo vicino sono state costruite? Quale norma di legge prevede tutto questo?

Solamente in caso di abuso edilizio sarebbe possibile la chiusura.

... Solamente in caso di abuso edilizio sarebbe possibile la chiusura.
Aggiorno ed aggiungo;

Solamente in caso di abuso edilizio sarebbe possibile la chiusura, o con sentenza giudiziale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 8900/13 – depositata l’11 aprile 2013

Usucapione, la pacifica e ultraventennale detenzione non prova l'interversione del possesso

http://www.sentenze-cassazione.com/usucapione-interversione-possesso/

 

caro Tullio c è differenza tra detenzione e possesso tra accettazione ventennale e mera tolleranza.

Quella che sorge tra parenti. Non do niente per scontato la partita è aperta.

Infatti c'è differenza tra detenzione e possesso, il vicino in questo caso è in possesso delle finestre dal 1990.

Comunque auguri, mi saprai dire dopo la sentenza del giudice in quanto non credo che il vicino chiuderà le vedute che si trovano in loco da 25 anni!

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