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JEWDONE

Oscuramento vano scala.

Abito al terzo piano di un condominio e nel vano scala, alla destra del mio ingresso, c'è un finestrone (non apribile) per raccogliere la luce esterna, preciso che tutto il vano scala è molto scuro e l'unica fonte di luce nel pianerottolo è quella. Nel retro della finestra c'è il terrazzo di proprietà di un'altro condomino (confinante con la finestra "molto strano mi dicono", ho sentito che quell'ultimo tratto di terrazzo è stato condonato come tutti gli altri in quella medesima situazione) il quale ha montato davanti alla finestra un'armadio che nella misura di almeno un 50% ostruisce il passaggio di luce nel vano scala. Dopo averglielo fatto presente, il proprietario del terrazzo mi risponde che gli dispiace ma lui nel suo terrazzo fa quello che gli pare. A me viene a meno la luce nel vano scala la quale presumo sia un bene comune che vada tutelato, per cui non sono d'accordo. L'ho fatto presente più volte all'amministratore del condominio, mi risponde che ho ragione però è più di un'anno che lo sa e non fa nulla per intervenire e/o prendere posizione. Cosa posso fare? Ho ragione? Ho torto?

Grazie per qualunque suggerimento e consiglio.

Luca.

Abito al terzo piano di un condominio e nel vano scala, alla destra del mio ingresso, c'è un finestrone (non apribile) per raccogliere la luce esterna, preciso che tutto il vano scala è molto scuro e l'unica fonte di luce nel pianerottolo è quella. Nel retro della finestra c'è il terrazzo di proprietà di un'altro condomino (confinante con la finestra "molto strano mi dicono", ho sentito che quell'ultimo tratto di terrazzo è stato condonato come tutti gli altri in quella medesima situazione) il quale ha montato davanti alla finestra un'armadio che nella misura di almeno un 50% ostruisce il passaggio di luce nel vano scala. Dopo averglielo fatto presente, il proprietario del terrazzo mi risponde che gli dispiace ma lui nel suo terrazzo fa quello che gli pare. A me viene a meno la luce nel vano scala la quale presumo sia un bene comune che vada tutelato, per cui non sono d'accordo. L'ho fatto presente più volte all'amministratore del condominio, mi risponde che ho ragione però è più di un'anno che lo sa e non fa nulla per intervenire e/o prendere posizione. Cosa posso fare? Ho ragione? Ho torto?

Grazie per qualunque suggerimento e consiglio.

Luca.

nel suo terrazzo può fare quello che vuole, senza però creare danni ad altri. Se non libera la finestra con le buone bisogna agire per vie legali. Nel rispetto della privacy del condomino proprietario del terrazzo, si potrebbe sostituire il vetro con altro non trasparente.

"nel suo terrazzo può fare quello che vuole, senza però creare danni ad altri. Se non libera la finestra con le buone bisogna agire per vie legali. Nel rispetto della privacy del condomino proprietario del terrazzo, si potrebbe sostituire il vetro con altro non trasparente".

 

Ma c'è già il vetro non trasparente, non si vede nulla al di là, lui ha messo l'armadio solo perchè non sapeva dove appoggiare gli scaffali e lì gli rimaneva comodo.

E' esattemte quello che penso io, lui può fare quello che vuole ma senza togliere a me il diritto alla luce naturale del vano scala. Come devo comportarmi, possibile che bisogna accedere alle vie legali? Ma poi contro chi, il condomino o l'amministratore? Grazie di nuovo. Luca.

Ma c'è già il vetro non trasparente, non si vede nulla al di là, lui ha messo l'armadio solo perchè non sapeva dove appoggiare gli scaffali e lì gli rimaneva comodo.

E' esattemte quello che penso io, lui può fare quello che vuole ma senza togliere a me il diritto alla luce naturale del vano scala. Come devo comportarmi, possibile che bisogna accedere alle vie legali? Ma poi contro chi, il condomino o l'amministratore? Grazie di nuovo. Luca.

visto che parliamo di parti comuni l'amministratore dovrebbe invitare il condomino a rimuovere l'armadio, oltre che verbalmente anche a mezzo raccomandata, in mancanza d'esito, l'unica strada è quella dell'azione legale, se autorizzata con precisa delibera assembleare.

Mi scusi, già era stato invitato a rimuoverlo verbalmente dal precedente amministratore, in più era stato anche fatto verbalizzare in una assemblea da me medesimo chiedendo appunto di farlo rimuovere, ma niente è stato fatto. Lui non ne vuole sapere. Mi domando se l'amministratore per agire in giudizio nei suoi confronti deve essere autorizzato da una precisa delibera assembleare. Credo che le parti comuni le debba tutelare anche senza autorizzazione assembleare. Mi sbaglio? Sa illuminarmi in merito... Grazie a chi lo farà.

Saluto. Luca. Rimini.

Se qualcuno mi sapesse indicare qualche esperto (legale) in materia dalle mie parti sarò riconoscente.

per il rispetto delle parti comuni, l'amministratore (in autonomia) ha solo l'arma del richiamo.

per una eventuale sanzione, pur prevista dal regolamento condominiale, deve essere autorizzato a comminarla dall'assemblea.

per l'apertura di un contenzioso legale stessa cosa: innescare il giudizio, decidere l'avvocato, ... tutte cose da decidere in assemblea.

l'amministratore sarà investito o meno a seconda della decisione dell'assemblea

Per cui se l'amministratore non riesce ad ottenere la rimozione dell'armadio con le buone e l'assemblea condominiale non delibera l'apertura di un contenzioso legale, io debbo rimanere al buio?

Debbo far causa io al condomino indisciplinato? Ma questa che giurisdizione è mi scusi? A questo punto credo (e magari mi sbaglio) di poter tranquillamente non ottemperare alle decisioni dell'assemblea sino a quando l'assemblea non risolve la mia questione per il semplice fatto che ogni volta serve l'autorizzazione assembleare.

Io credo, ma non ne sono sicuro ed insisto nel chiedere conferma a qualcuno, che l'amministratore del condominio è legittimato, senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad agire in giudizio nei confronti dei singoli condomini e dei terzi al fine di:

a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini;

b) disciplinare l'uso delle cose comuni così da assicurare il godimento a tutti i partecipanti al condominio;

c) riscuotere dai condomini i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea;

d) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.

Grazie a tutti per i consigli e le opinioni, rimango in attesa di un aiuto concreto, ovviamente non gratuito.

Luca. Rimini.

ciò che tu citi infatti non ha bisogno di alcuna autorizzazione ulteriore a quella prevista della delibera e dalla sua nomina (sono suoi compiti).

a) e c) sono comunque delibere assembleari.

b) è un questione organizzativa e propositiva

può trarre in inganno la situazione d) ...--link_rimosso--

http://www.confedilizia.it/rasleg2.htm

 

--link_rimosso--

 

--link_rimosso--

 

--link_rimosso--

 

" ... La Cassazione, con una sentenza del 21 febbraio 2013, è tornata sull’argomento, specificando quanto segue.

 

Si legge nella pronuncia che “dall'esame del combinato disposto degli artt. 1130 e 1131 c.c. emerge che la prima norma, al punto 4, fa obbligo all'amministratore di: "compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio": nei limiti di questa attribuzione, l'amministratore del condominio ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi; secondo l'interpretazione di questa Corte, il legislatore ha inteso riferirsi agli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile (v Cass. 8233/07), cioè ad atti meramente conservativi (adde, nel medesimo senso, più di recente: Cass. 16230/2011; Cass. 14626/2010)” (Cass. 21 febbraio 2013, n. 4338).

 

Questo il contesto generale che chiarisce la portata del concetto di “atti conservatividei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio". Più specificamente si legge ancora nella sentenza “questa Corte ha riconosciuto la legittimazione attiva dell'amministratore ad agire in giudizio senza l'autorizzazione dell'assemblea: per conseguire la demolizione della soprelevazione realizzata in violazione delle prescrizioni e delle cautele fissate dalle norme speciali antisismiche (Cass., Sez. Un., 8 marzo 1986, n. 1552); per ottenere la rimozione di alcuni vani costruiti sull'area solare dell'ultimo piano (Cass. Sez. II, 21 marzo 1969, n. 907); per conseguire la demolizione della costruzione effettuata, anche alterando l'estetica della facciata dell'edificio, sulla terrazza di copertura (Cass. Sez. II, 12 ottobre 2000, n. 13611); in via possessoria, contro la sottrazione, ad opera di taluno dei condomini, di una parte comune dell'edificio al compossesso di tutti i condomini (Cass. Sez. II, 3 maggio 2001, n. 6190; Cass. Sez. II, 15 maggio 2002, n. 7063); per chiedere il risarcimento dei danni, qualora l'istanza appaia connessa con la conservazione dei diritti sulle parti comuni (Sez. II, 22 ottobre 1998, n. 10474)" (Cass. 21 febbraio 2013, n. 4338).... "

Buongiorno e grazie per la sua esaustiva opinone, per le risposte nonchè tutti i riferimenti in merito.

Ora ho le idee più chiare, meglio di così non poteva illuminarmi. Scriverò subito all'amministratore facendogli presente che in caso di mancata risoluzione, sarò costretto ad adire alle vie legali. Non è ben chiara la competenza, concordo, ma mi è ben chiaro che l'amministratore gioca un ruolo determinante nella specifica materia. Grazie e mille di nuovo.

Luca. Rimini.

Scusate sono ancora a chiedere un consiglio sulla mia vicenda condominiale. Ho appena saputo con certezza che il terrazzo confinante con la finestra esterna che serve a dar luce all'interno del vano scala, dove appunto mi hanno chiuso la luce con un armadio è stato condonato per l'ultimo metro sino ad arrivare alla finestra e così tutti gli altri sotto per i cinque piani. Mi domandavo se a certi condoni pongano dei vincoli. Cerco di spiegare dove vorrei arrivare: Se il palazzo è stato costruito in quel modo ed i terrazzi erano stati creati più corti rispetto al perimetro dove appunto è stata messa una finestra che a nulla poteva servire se non al motivo di fare passare la luce all'interno del vano scala, con il condono come minimo avrebbero dovuto negare la possibilità di coprire la finestra per non oscurare il vano scala proprio in considerazione di non violare i diritti di terzi. Sto forse farneticando? C'è qualche possibiltà che ciò sia avvenuto? Cosa dovrei richiedere al Comune per verificare se questo condono è stato rilasciato con giusta motivazione e senza ledere diritti altrui. Mi rendo condo della difficoltà della risposta a questa mia domanda fra l'altro anche poco comprensibile in questa giungla di burocrazia. Però son qui speranzoso che qualcuno possa chiedermi alcuni chiarimenti per illuminarmi come già accaduto più volte.

Saluto e ringrazio.

Luca.

Scusate sono ancora a chiedere un consiglio sulla mia vicenda condominiale. Ho appena saputo con certezza che il terrazzo confinante con la finestra esterna che serve a dar luce all'interno del vano scala, dove appunto mi hanno chiuso la luce con un armadio è stato condonato per l'ultimo metro sino ad arrivare alla finestra e così tutti gli altri sotto per i cinque piani. Mi domandavo se a certi condoni pongano dei vincoli. Cerco di spiegare dove vorrei arrivare: Se il palazzo è stato costruito in quel modo ed i terrazzi erano stati creati più corti rispetto al perimetro dove appunto è stata messa una finestra che a nulla poteva servire se non al motivo di fare passare la luce all'interno del vano scala, con il condono come minimo avrebbero dovuto negare la possibilità di coprire la finestra per non oscurare il vano scala proprio in considerazione di non violare i diritti di terzi. Sto forse farneticando? C'è qualche possibiltà che ciò sia avvenuto? Cosa dovrei richiedere al Comune per verificare se questo condono è stato rilasciato con giusta motivazione e senza ledere diritti altrui. Mi rendo condo della difficoltà della risposta a questa mia domanda fra l'altro anche poco comprensibile in questa giungla di burocrazia. Però son qui speranzoso che qualcuno possa chiedermi alcuni chiarimenti per illuminarmi come già accaduto più volte.

Saluto e ringrazio.

Luca.

Hai perfettamente ragione... ciò che potresti fare (se ci riesci) è di controllare che tutta la documentazione relativa al condono sia in regola! Con un pò di fortuna, si trova qualche magagna...

"se ci riesci" ben detto...

essendo parte interessata in quanto oscurato della luce sul vano scala interno da parte dell'armadio sul tratto condonato del terrazzo del mio condomino incivile, come potrei richiedere il condono per verificarlo e a chi? Al comune? Dovrei forse appellarmi ad uno tecnico specialista e pagarlo per questa ricerca. Non so se ne vale la pena può anche darsi che non contenga vincoli. Non mi intendo per niente di queste cose.

Grazie.

Luca.

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