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rusty77

Messa in sicurezza balcone

Buon giorno a tutti, posso rivolgermi alle autorità ( es vigili urbani) anche se la messa in sicurezza è stata disposta dall'amministratore? Inoltre l'amministratore ha dato al condomino un preventivo di spesa, sono più di un anno che il balcone non è stato ristrutturato.

Grazie e Buona Giornata !

Il compito dell'amministratore di un balcone privato che può creare dei pericoli,è avvisare la proprietà per un'intervento immediato fissandone un termine.Se questo non avviene,per garantirne la sicurezza,sarà lui stesso a chiamare un muratore o i VV.FF. Naturalmente le spese sono a carico del condomino.

A questo punto se la cosa è grave,e l'amministratore è in spiaggia sotto l'ombrellone spensierato.Senti pure cosa ti dicono i vigili.

1 saluto

Grazie 1000 per la risposta... e pensare che quando l'amministratore le ha comunicato il preventivo le avevo detto che le avrei dato una mano.... Adesso mi viene in mente una cosa, la spesa deve sostenerla per intero il proprietario del balcone non deve essere ripartita con tutti i condomini che abitano sotto? Grazie ancora per la risposta e buona domenica... :-)!

Cass. 23 settembre 2003 n. 14076. 30 luglio 2004, n. 14576.

In relazione alla tipologia, la Corte è costantemente e univocamente orientata nel senso che i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.

In pratica riassumendo la posizione, univoca e consolidata della Corte di Cassazione, è possibile affermare che:

Nel caso di balcone aggettante le spese per la sua manutenzione saranno a carico del proprietario dell’appartamento del quale il balcone costituisce prolungamento.

Le spese per la parte frontale saranno a carico di tutti i condomini solo se sono presenti delle caratteristiche che incidono sul decoro dello stabile.

Il proprietario dell’appartamento del piano inferiore rispetto al balcone non potrà utilizzare, senza il consenso del proprietario del balcone, la parte inferiore della soletta per agganciare tende da sole (cfr. Cass. 17 luglio 2007, n. 15913), lampade ecc.

Tutte le decisioni assembleari relative al balcone, adottate senza il consenso del proprietario dello stesso, sono da considerarsi nulle.

a) i balconi aggettanti (compresa la soletta nella sua interezza) sono di proprietà esclusiva del proprietario dell’unità immobiliare cui fungono da prolungamento;

b)la soletta dei balconi incassati è di proprietà comune ai condomini cui serve rispettivamente da copertura e piano di calpestio;

c) le parti decorative presenti su entrambe le tipologie di balconi, laddove caratterizzino la fisionomia dello stabile, sono da considerarsi di proprietà comune a tutti i condomini.

Sui Balconi Aggettanti l'Amministratore NON ha nessun Potere inquanto afferenti a parti Private.

 

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