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wolverine75

Locazione piccolo locale di sgombero condominiale

Buongiorno a tutti.

Nel condominio in cui sono proprietario di un appartamento (ricevuto in successione), vi è un piccolo locale di sgombero (altezza bicicletta), dove da anni un condomino del 3° piano deposita due biciclette di sua proprietà.

Tale utilizzo è sempre stato fatto con autorizzazione degli altri condomini, previa pagamento di una quota "simbolica" per il fitto.

Essendo tale quota "simbolica" esageratamente simbolica (scusate il giro di parole), ovvero 30 euro l'anno, si deve per forza di cose adeguare questo importo.

La mia domanda è: che maggioranza serve per adeguare tale "quota simbolica", ovvero per cedere in affitto tale locale?

Grazie

L'avevo letto ma cosa intende per "maggioranza semplice"?

Inoltre il locale verrebbe dato in affitto ad un condomino, non ad un estraneo....

Maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi se la locazione è inferiore a 9 anni. Se, invece, superiore, maggioranza degli intervenuti e almeno 2/3 dei millesimi.

Condomino o estraneo non fa differenza.. sempre locazione di una parte comune.

La locazione di una parte comune (come ad esempio la casa del portiere) è considerata ordinaria amministrazione.

Per correttezza, devo chiarire un passaggio. Ho trovato altri orientamenti che sostengono la tesi che per locazioni superiori a 9 anni, sia necessaria l'unanimità. Pertanto, mi è sembrato giusto farlo presente.

La maggioranza semplice, in assemblea, è data dalla maggioranza dei partecipanti e da almeno 1/3 dei millesimi.

Se si raggiunge una maggioranza più ampia, ovviamente, è meglio..

Mi scuso per l'imprecisione nella mia precedente risposta...

Io vorrei che il contratto fosse annuale o al massimo biennale, però mi sembra che 1/3 dei millesimi...ponga il condominio non proprio al sicuro da future discussioni, lo vedo troppo basso come quorum.....sarebbe meglio averne uno maggiore, proprio per tranquillità....

Infatti, è quello che sostengo anch'io.. proprio per mettere al riparo il condominio da possibili contestazioni.

Giovanni mi confermi che il ricavato dell'affitto va suddiviso poi in base ai millesimi di proprietà tra tutti i condomini escluso il beneficiario del locale (colui che paga)?

Ripartizione per millesimi di proprietà..

Per la seconda questione, non vorrei darti una risposta errata ma, per logica, essendo comproprietario spetterebbe anche a lui una quota proporzionale ai suoi millesimi.

Si ma non mi pare logico che lui, a conti fatti, paghi poi in realtà meno di quanto dovrebbe (se gli tornano dietro....)!!!

--link_rimosso--

 

http://www.professionecondominio.it/locazione.asp?menuSel=informativa

 

La locazione.

Il codice civile predilige chiaramente l’uso diretto da parte dei condomini delle parti comuni, tuttavia il condominio può autonomamente decidere di affittare lo spazio dell’ex portineria a un terzo estraneo al condominio o anche a un condomino. Nel secondo caso è bene precisare che secondo la giurisprudenza l'assemblea può deliberare la locazione del bene comune e non è costretta a preferire uno dei condomini, anche nel caso in cui quest’ultimo abbia offerto una somma più elevata. Infatti in generale la scelta del conduttore e la conclusione del contratto (per mezzo di procura all’amministratore) spetta all’assemblea. La giurisprudenza ha precisato locazione di un bene comune del condominio rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione e ha lo scopo di accrescere il godimento delle cose comuni ex art. 1106 del codice civile, pertanto la relativa delibera può essere approvata con la maggioranza semplice. Il contratto di locazione stipulato dal condominio seguirà poi le norme vigenti in materia per qualunque appartamento.

Il canone percepito dalla locazione andrà ripartito tra tutti i condomini proporzionalmente alle rispettive quote millesimali di proprietà condominiale. I condomini potranno altresì deliberare di introiti in un fondo destinato alla riduzione delle spese generali.

 

Alcuni aspetti fiscali.

Gli introiti ricavati con la locazione costituiscono a tutti gli effetti un reddito percepito da ogni singolo proprietario residente nel condominio. Per questo motivo tali redditi devono essere dichiarati ai fini della determinazione delle imposte da pagare.

La locazione invece deve anche essere registrata all’Agenzia delle entrate pagando le relative imposte. Attenzione alla marca da bollo per la registrazione del contratto che deve indicare una data non successiva a quella della sottoscrizione del contratto, pena una sanzione amministrativa.(contralegem.it)

Grazie della conferma. In tal caso vorrà dire che si aumenterà l'affitto in modo da compensare l'introito del condomino che usufruisce del locale.

gentilissimo

Una cosa che ho dimenticato di chiedere: il condomino che richiede di poter usufruire di tale spazio condominiale vota a favore (ovviamente). Il suo voto deve rientrare nel conteggio o deve essere considerato ininfluente (visto che stesso lui usufruirà del bene)?

Non c'è un obbligo. E' un condòmino a tutti gli effetti. Come dice Mario, in considerazione della decisione da prendere potrebbe uscire all'atto della votazione per una questione di correttezza

Non c'è un obbligo. E' un condòmino a tutti gli effetti. Come dice Mario, in considerazione della decisione da prendere potrebbe uscire all'atto della votazione per una questione di correttezza

 

💪

La registrazione del contratto presso l'agenzia delle entrate costa minimo 67 euro e deve essere rinnovato ogni anno. L'amministratore deve certificare il reddito da locazione con apposita comunicazione annuale da inviare a tutti i condomini. Ogni condomino deve inserire il reddito ripartito derivante dalla locazione nella propria dichiarazione dei redditi e quindi pagandoci irpef. Ne vale la pena per 30 euro o poco più?

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