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Installazione tenda contro delibera

Buonasera, sono un nuovo condomino ho installato una tenda a rulli a pian terreno nel mio giardino e mi viene detto che c'è una delibera specifica che vieta questo, inoltre non mi è stato consentito di installare una veranda in precedenza, inoltre ho la necessità di questa tenda perché ho un serio problema con i piccioni.

Nel condominio ci sono altre tende simili installate nei stessi punti ma sul versante opposto del fabbricato, l'amministratore mi ha detto che esistono due diverse delibere per le diverse parti del Palazzo, in questo caso come posso comportarmi?

Grazie.

Se sono delibere a maggioranza, è tuo diritto installare la tenda, in quanto a maggioranza non si può vietare un diritto, ovvero quanto previsto dall'art 1102 cc;

 

cc Art. 1102. Uso della cosa comune.

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Diversamente sarebbe stato se la delibera fosse stata approvata all'unanimità, trascritta e registrata ai Pubblici Registri (ora AdE) ed inserita nel regolamento contrattuale ed allegata al rogito, oppure tu stesso abbia sottoscritto questa delibera auto limitandoti il tuo diritto.

 

A parte che se fosse contrattuale dovresti averle scritte sul rogito, ma per tua tranquillità chiedi all'amministratore di che tipo di delibera si tratta.

Buonasera, sono un nuovo condomino ho installato una tenda a rulli a pian terreno nel mio giardino e mi viene detto che c'è una delibera specifica che vieta questo, inoltre non mi è stato consentito di installare una veranda in precedenza, inoltre ho la necessità di questa tenda perché ho un serio problema con i piccioni.

Nel condominio ci sono altre tende simili installate nei stessi punti ma sul versante opposto del fabbricato, l'amministratore mi ha detto che esistono due diverse delibere per le diverse parti del Palazzo, in questo caso come posso comportarmi?

Grazie.

Forse intendi che il regolamento di condominio assembleare impone tipologia e colori delle tende per le varie zone del condominio. Se è così il regolamento va rispettato.

No praticamente mi sono state vietate prima le verande per una delibera specifica in un determinato angolo del palazzo ed ora che ho messo la tenda nello stesso punto l'amministratore mi dice che c'è una delibera che impedisce anche quella, mi pare proprio una cosa esagerata, oggi in assemblea vedremo, ma non è un mio capriccio è un'esigenza visto che senza tenda si riempie il pavimento di escrementi di piccione che portano malattie e sporcizia, anche questo è all'ordine del giorno.

Se sono delibere a maggioranza, è tuo diritto installare la tenda, in quanto a maggioranza non si può vietare un diritto, ovvero quanto previsto dall'art 1102 cc;

 

cc Art. 1102. Uso della cosa comune.

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Diversamente sarebbe stato se la delibera fosse stata approvata all'unanimità, trascritta e registrata ai Pubblici Registri (ora AdE) ed inserita nel regolamento contrattuale ed allegata al rogito, oppure tu stesso abbia sottoscritto questa delibera auto limitandoti il tuo diritto.

 

A parte che se fosse contrattuale dovresti averle scritte sul rogito, ma per tua tranquillità chiedi all'amministratore di che tipo di delibera si tratta.

Se fosse una delibera all'unanimità, ma non mi fosse mai stato consegnato nulla al rogito e nel regolamento di condominio che mi è stato dato non c'è nulla che vieta nello specifico, che posso fare?

 

Grazie.

No praticamente mi sono state vietate prima le verande per una delibera specifica in un determinato angolo del palazzo ed ora che ho messo la tenda nello stesso punto l'amministratore mi dice che c'è una delibera che impedisce anche quella, mi pare proprio una cosa esagerata, oggi in assemblea vedremo, ma non è un mio capriccio è un'esigenza visto che senza tenda si riempie il pavimento di escrementi di piccione che portano malattie e sporcizia, anche questo è all'ordine del giorno.
A me pare che questo amministratore non sia molto preparato, ovvero si rifugia sempre nelle delibere che vietano questo o quello, e non sa che le delibere a maggioranza non possono vietare alcun che ma solamente possono regolamentare l'uso delle parti comuni, e soltanto una delibera all'unanimità (1000/1000) vincola chi la sottoscrive, meglio ancora se trascritta e registrata.
Se fosse una delibera all'unanimità, ma non mi fosse mai stato consegnato nulla al rogito e nel regolamento di condominio che mi è stato dato non c'è nulla che vieta nello specifico, che posso fare?

 

Grazie.

Difficilmente una delibera all'unanimità trascritta e registrata non viene allegata o quantomeno citata da parte del Notaio nel rogito, io credo invece che sia una delibera assembleare approvata a maggioranza e scritta sul verbale, e se è così non ha nessun valore per chi non la sottoscrive, perchè come detto a maggioranza non si può vietare ciò che il cc permette.
Se fosse una delibera all'unanimità, ma non mi fosse mai stato consegnato nulla al rogito e nel regolamento di condominio che mi è stato dato non c'è nulla che vieta nello specifico, che posso fare?

 

Grazie.

Anche se fosse stata una delibera all'unanimità, ha valore di CONVENZIONE solo per chi ha firmato e non per i nuovi acquirenti.

Se tu hai acquistato dopo, la CONVENZIONE avrebbe valore solo se trascritta all'A.d.E. (ufficio conservatoria dei registri immobiliari) e ne fosse stata fatte menzione o richiamo nel rogito.

 

Se questa tenda deve rimanere aperta fissa, considera anche il diritto di eventuali condòmini che affacciano sulla tua proprietà perchè hanno diritto di veduta in appiombo fino al suolo.

Anche se fosse stata una delibera all'unanimità, ha valore di CONVENZIONE solo per chi ha firmato e non per i nuovi acquirenti.

Se tu hai acquistato dopo, la CONVENZIONE avrebbe valore solo se trascritta all'A.d.E. (ufficio conservatoria dei registri immobiliari) e ne fosse stata fatte menzione o richiamo nel rogito.

 

Se questa tenda deve rimanere aperta fissa, considera anche il diritto di eventuali condòmini che affacciano sulla tua proprietà perchè hanno diritto di veduta in appiombo fino al suolo.

Ma scusa ma non esiste pure la privacy, io lo faccio per altro, ma quello di sopra praticamente è nel mio giardino con la finestra lunga fino a terra.....poi se vogliamo dirla tutta l'amministratore ha una veranda di circa 40 mq che chiude completamente il sotto di un terrazzo e sborda di circa 3 metri sotto al terrazzo di quello che affaccia sopra, sarebbe lo stesso principio immagino.

Ma scusa ma non esiste pure la privacy, io lo faccio per altro, ma quello di sopra praticamente è nel mio giardino con la finestra lunga fino a terra.....poi se vogliamo dirla tutta l'amministratore ha una veranda di circa 40 mq che chiude completamente il sotto di un terrazzo e sborda di circa 3 metri sotto al terrazzo di quello che affaccia sopra, sarebbe lo stesso principio immagino.
Il diritto di veduta a piombo vale per le nuove costruzioni, se il terrazzo (chiuso a veranda) esiste dalla costruzione dello stabile non si può parlare di diritto di veduta a piombo, perchè era già impedita dalla nascita dello stabile;

 

Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi, conseguentemente, ad ogni costruzione degli altri condomini che direttamente o indirettamente pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possa rilevare la lieve entità del pregiudizio arrecato (Cassazione Civile, Sez. II Sent. 16.01.2013, n. 955)

Per la tenda a rulli come tu hai intenzione di installare la questione è diversa. perchè non si tratta di costruzione fissa e si presume che la tenda ogni tanto venga chiusa.

Esatto è stoffa non tetto, invece l'amministratore ha fatto la veranda in legno dopo la costruzione dell'edificio, quindi il problema lo dovrebbe avere più lui che io o sbaglio.....

Esatto è stoffa non tetto, invece l'amministratore ha fatto la veranda in legno dopo la costruzione dell'edificio, quindi il problema lo dovrebbe avere più lui che io o sbaglio.....
La stoffa non è tetto se non è fissa come nel tuo caso.

I problemi per l'amministratore potrebbero esserci, se la veranda è stata costruita impedendo la vista a chi sta sopra, ma se la veranda è stata costruita p.es. sotto un balcone già esistente non si può parlare di lesione alla vista a piombo, comunque per la costruzione deve ottenere i dovuti permessi e concessione edilizia, ma questo non è di competenza assembleare.

no lui oltre a chiudere il sotto di un balcone ha fatto un tetto sporgente dal balcone di sopra di circa 4 metri verso il suo girdino (lo stesso ingombro della mia tenda), quindi direi che la veduta a piombo dal terrazzo di sopra proprio non c'è, mi interessa tanto per rispondergli se mi dice questa cosa della mia tenda.

no lui oltre a chiudere il sotto di un balcone ha fatto un tetto sporgente dal balcone di sopra di circa 4 metri verso il suo girdino (lo stesso ingombro della mia tenda), quindi direi che la veduta a piombo dal terrazzo di sopra proprio non c'è, mi interessa tanto per rispondergli se mi dice questa cosa della mia tenda.
Se questa prolunga non interessa la tua vista a piombo, l'amministratore potrebbe risponderti che a te non importa nulla, e sono affari che non ti competono, ed è così perchè solo chi sta sopra a lui potrebbe fare qualche cosa, come adire al Giudice, ma non tu.

OK, ma una tenda mobile non vedo come possa impedire la vista.....poi a dirla tutta dei cavoli miei in casa mia....ci fanno tante chiacchiere e carta per la privacy e poi uno può far valere il diritto di vedermi in casa.....

Ma scusa ma non esiste pure la privacy, io lo faccio per altro, ma quello di sopra praticamente è nel mio giardino con la finestra lunga fino a terra........

Una ulteriore infomazione che potrebbe tornarti utile

Se decidi di installare la tenda, salvo regolamento di condominio (e qui ci può stare una delibera regolamentare a maggioranza già esistente) puoi fissare la tenda in facciata, altrimenti dovrai studiare un sistema di fissaggio sulla tua proprietà (ad esempio con pali, tipo gazebo).

Se sopra di te c'è un balcone aggettante, in nessun caso potrai fissare la tenda al sottobalcone senza il permesso del suo proprietario perchè quel sottobalcone è di proprietà esclusiva del proprietario del balcone

Si ma la delibera a maggioranza da quello che leggo non è vincolante e non può impedire ma regolare solo le parti comuni, poi io non ho sottoscritto tale delibera essendo arrivato ora nell'appartamento.

Figuriamoci che a detta dell'amministratore l'unica cosa fattibile è attaccare la tendo come la sua veranda sotto il terrazzo del condomino di sopra senza problemi, a questo punto visto lo sapete che vi dico, faccio di testa mia senza dar fastidio a nessuno e poi vedremo, nel palazzo ci sono cose ben più gravi di questa, non credo di rischiare nulla.

Si ma la delibera a maggioranza da quello che leggo non è vincolante e non può impedire ma regolare solo le parti comuni, poi io non ho sottoscritto tale delibera essendo arrivato ora nell'appartamento.

Figuriamoci che a detta dell'amministratore l'unica cosa fattibile è attaccare la tendo come la sua veranda sotto il terrazzo del condomino di sopra senza problemi, a questo punto visto lo sapete che vi dico, faccio di testa mia senza dar fastidio a nessuno e poi vedremo, nel palazzo ci sono cose ben più gravi di questa, non credo di rischiare nulla.

L'avevo già detto, e questo conferma che questo amministratore non è preparato, non si può attaccare la tenda sul balcone superiore, fatto salvo con accordo con il proprietario del balcone aggettante oppure si tratti di balcone a castello (all'interno della facciata) in questo caso è possibile;

 

La corte, con sentenza del 17 luglio 2007, n. 15913, ha precisato che l'art. 1125 c.c. non può trovare applicazione nel caso dei balconi "aggettanti", i quali sporgendo dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono; e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura dell'edificio (come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio), non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; ma rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono.

Ne consegue che il proprietario dell’appartamento sito al piano inferiore, non può agganciare le tende alla soletta del balcone "aggettante" sovrastante, se non con il consenso del proprietario dell'appartamento sovrastante. (Cass. civile, Sez. II, 17 luglio 2007, n. 15913)

L'avevo già detto, e questo conferma che questo amministratore non è preparato...

Poichè l'amministratore abita lì, e viste le risposte da lui date, probabilmente non è un professionista ma un amminestratore condòmino che si inventa le leggi secondo le sue convinzioni.

Ciò non toglie che in caso di lite ci penseranno gli avvocati a chiedere che sia rispettata la Legge secondo prescrizione e non secondo convinzione personale di ciascuna delle parti.

 

... faccio di testa mia senza dar fastidio a nessuno e poi vedremo...

Questo è quello che pensi tu ma se ai vicini dà fastidio e decidono di rivolgersi al Giudice, vale quello che decide il Giudice.

Poichè l'amministratore abita lì, e viste le risposte da lui date, probabilmente non è un professionista ma un amminestratore condòmino che si inventa le leggi secondo le sue convinzioni.
Questo lo avevo capito, ma ciò non toglie che sia impreparato rispetto altri condomini/amministratori di mia conoscenza, non faccio nomi però 😎

A me risulta che il calpestio di un balcone siano di proprietà del condomino fruente, mentre il sottobalcone sia di proprietà del condomino di sotto.

 

Sbaglio?

A me risulta che il calpestio di un balcone siano di proprietà del condomino fruente, mentre il sottobalcone sia di proprietà del condomino di sotto.

 

Sbaglio?

Non sbagli se il balcone è a castello o loggia, cioè all'interno della facciata, sbagli se invece il balcone è aggettante, cioè che si sporge fuori dalla facciata.
A me risulta che il calpestio di un balcone siano di proprietà del condomino fruente, mentre il sottobalcone sia di proprietà del condomino di sotto.

 

Sbaglio?

Questo in presenza di balconi a castello (incassati nella facciata). In tal caso solo la soletta centrale è comune.

 

Se invece il balcone è aggettante (sporgente) tale balcone è proprietà esclusiva di chi lo calpesta

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