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Giovanni67

Individuazione dei partecipanti alle spese per lavori strutturali condominiali?

Salve, il punto è che non si riesce a capire chi deve partecipare alle spese per il rifacimento di un solaio.

Il solaio esegue la funzione di pavimento di un appartamento del primo piano e da soffitto in uno dei vani di fondazione.

In questo vano di fondazione nessun condomino ha delle pertinenze, la fondazione poggia sul piano campagna ed è di difficile accesso.

 

Grazie e buon lavoro.

Salve, il punto è che non si riesce a capire chi deve partecipare alle spese per il rifacimento di un solaio.

Il solaio esegue la funzione di pavimento di un appartamento del primo piano e da soffitto in uno dei vani di fondazione.

In questo vano di fondazione nessun condomino ha delle pertinenze, la fondazione poggia sul piano campagna ed è di difficile accesso.

 

Grazie e buon lavoro.

 

In ambito condominiale, le spese per la manutenzione e la ricostruzione di soffitti, volte e solai sono suddivise in parti uguali tra i proprietari dei due piani interessati: in particolare, grava sul proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e sul proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Detto criterio trova applicazione nel caso in cui il crollo o il danneggiamento derivino da cattiva manutenzione o dal normale logorio delle strutture; non opera, invece, in caso di responsabilità diretta di uno dei codòmini.

 

In ogni caso la ripartizione appena indicata, per come prevista dal codice civile, è comunque derogabile: in pratica, i condomini interessati possono accordarsi in maniera differente per la ripartizione delle spese rispetto alla regola generale stabilita dalla legge.

 

Manutenzione Solaio a carico dell'abitante del primo piano

Manutenzione Soffitto da ripartire in millesimi di proprietà

 

https://www.condominioweb.com/il-regime-giuridico-degli-spazi-vuoti-nel-solaio.13540

Quanto mi si indica risulta nell'art. 1125c.c.. OK, il problema è che il soffitto di questo solaio non funge da soffitto a nessun condomino, quindi visto che nessuno ha pertinenze in questo vano strutturale, il restante condominio dice che le spese per il rifacimento spettano al condomino che ne fa un uso di camminamento del suo appartamento. Questi altri condomini in pratica dicono che il solaio avendo la funzione solo di pavimento, paga chi ci cammina sopra. E' così o no?

Non sono un legale, ma a rigor di logica spetta al condominio dimostrare che quella parte ammalorata è solo parte privata e non comune, come si dice in premessa "soffitto in uno dei vani di fondazione".

Le fondazioni sono parti comuni ai sensi del 1117, a mio modesto avviso è il condominio a dover dimostrare che detto solaio non è facente parte delle fondazioni nonostante lo stato di fatto.

 

Ovviamente è un giudizio basato sulla descrizione del posti di Giovanni67

Salve, il punto è che non si riesce a capire chi deve partecipare alle spese per il rifacimento di un solaio.

Il solaio esegue la funzione di pavimento di un appartamento del primo piano e da soffitto in uno dei vani di fondazione.

In questo vano di fondazione nessun condomino ha delle pertinenze, la fondazione poggia sul piano campagna ed è di difficile accesso.

A mio avviso reputo l'espressione usata: "soffitto"

Non appropriata in questo contesto e non ne qualifica correttamente l'ambiente in questione.

stanza. Non è, generalmente, un elemento strutturale; si tratta della parte inferiore di un tetto o di un piano superiore[/i][/font].

Da https://it.wikipedia.org/wiki/Soffitto >

Si qualifica solitamente come soffitto l'ambiente sottostante il tetto e non, come in questo caso, lo spazio compreso tra il primo solaio e le fondazioni.

 

Dovresti chiarire cosa intendi per "vano di fondazione" ossia:

- tale vano che altezza interna presenta.

- il solaio in rifacimento a che altezza si trova dal piano di campagna.

- il solaio in rifacimento poggia direttamente sulla fondazione o ne è distaccato.

 

Detto questo credo che per tale vano di fondazione sia applicabile lo stesso principio valido per i sottotetti:

Se nulla è indicato nel titolo di proprieta si presume che sia di proprietà comune/ condominiale.

Ne discende che le spese siano applicabili: 50% per il condòmino che lo ha da calpestio e 50% per il condominio da spalmare in base ai millesimi.

Salvo che il condominio riesca a dimostrare il contrario, anche eventualmente, in sede legale.

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