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emiliano ravera

Impianto fotovoltaico su tetto condominiale - la delibera dell' assemblea che essendo due soli proprietari con la stessa quota di millesimi

buongiorno

collaboro da qualche tempo come commerciale per una concessionaria enel si

volevo sottoporre un quesito

oggetto capannone area industriale genova

due proprietari al 50%

la ditta che ci ha contattato ci ha richiesto un preventivo per l'intera copertura che ha valutato insieme all' altro propietario che pero' ha deciso di non volre realizzare ed anzi di voler negare la possibilita' di realizzazione in quanto il tetto e' parte comune

Gli impianti su tetto comune debbono soddisfare l'art.1102 del cod.civile (uso della cosa comune): in particolare, gli impianti privati possono essere installati, a patto che resti la possibilità anche ai dissenzienti di poterne installare uno di medesima potenzialità . dunque in teoria il potenziale cliente puo' installare su meta' della superficie del tetto un impianto che lasci al compropietario la possibilita' di installarne uno identico

il problema nasce per il GSE per poter avviare la pratica per la richiesta di incentivazione , nel caso dei condomini (sia che l'impianto sia comune, sia che sia di un singolo condòmino privato) RICHIEDE ESPRESSAMENTE che ci sia la deliberazione da parte dell'assemblea (bisogna inviare al gse per poter beneficiare del conto energia la dichiarazione di proprietà dell'immobile destinato all'installazione dell'impianto, ovvero autorizzazione

all'installazione dell'impianto sottoscritta dal/i proprietario/i dell immobile

Il quorum deliberativo è quello previsto dal D.Lgs.311/06 (meglio chiarito dalla Legge 99/09) e cioè la maggioranza dei presenti a prescindere dalle quote millesimali (trattasi di tecnologia per il risparmio energetico e/o uso di fonti rinnovabili,

 

la delibera dell' assemblea che essendo due soli proprietari con la stessa quota di millesimi di fatto potrebbe non arrivare

 

e' possibile per il mio potenziale cliente "forzare" la mano anche in funzione delle leggi sul miglioramento energetico ( fra l' altro l'azienda in questione ha un consumo esagerato e dunque l' impianto installato soddisferebbe solo un 10% del consumo della ditta) ?

si puo convocare l' assemblea e pretendere l' approvazione autorizzazione del comproprietario in virtu' del fatto che non sarebbe neanche necessaria stando all' articolo 1102?

 

se non si volesse ricorrere all' incentivo gse di fatto si potrebbe direttamente procedere all' installazione dell'impianto dandone solo comunicazione al compropietario ( rispettando chiaramente i disposti dell' articolo 1102?

ravera emiliano

Rispondo nel mio piccolo caso.

Tetto in comune di cui io possiedo 602 millesimi.Ovviamente cattivi rapporti con l'altro condomino.

 

Abbiamo concordato con l'installatore che aveva chiesto info al GSE, proprio in base al 1102, che è lecito utilizzare in proporzione il tetto senza chiedere a NESSUNO l'autorizzazione. Si lascia pari diritto al vicino che ne farà quello che vuole.

 

Cerca un po' anche nel forum. Ci sono già state interessanti discussioni in merito

GRAZIE PER IL CONTRIBUTO

MI DICI DUNQUE CHE IL PROBLEMA DEL GSE E' BYPASSABILE PRODUCENDO ALTRA DOCUMENTAZIONE CIRCA LA DISPONIBILITA' DELLA PORZIONE DI TETTO CHE NON SIA L' ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

A QUEL PUNTO POSSO PROCEDERE ALLA REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DANDO SEMPLICE COMUNICAZIONE AL COMPROPIETARIO?

MI SONO ANDATO A RIVEDERE I FORUM E NON HO TROVATO RISPOSTA CERTA AL MIO DUBBIO VISTO CHE I CASI DISCUSSI PARLAVANO SEMPRE DI CONDOMINI COMPOSTI DA PIU' PERSONE

 

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

 

ravera emiliano

Non c'è nulla di "by-passabile"...

Di fatto, essendoci più di un proprietario, siete un condominio, con parti comuni utilizzabili individualmente nel rispetto dei dettami dell'art.1102 (parimenti uso).

Il problema al GSE resta, perchè comunque serve l'autorizzazione di una assemblea, che però NON può vietare l'installazione se essa rispetta il 1102 suddetto: pertanto, qualora l'altro proprietario si opponesse, non permettendo il raggiungimento del quorum necessario (che ai sensi della Legge 99/09 è dato dalla maggioranza dei millesimi presenti in seconda convocazione), DOVRAI ADIRE ALLE VIE LEGALI.

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