#1 Inviato 25 Aprile, 2017 Si prospettano dei lavori di rifacimento facciate condominiali (verniciatura previo recupero parti ammalorate in cls armato) regolarmente deliberati. In tali lavori sono stati previsti, a spese dei singoli proprietari esclusivi, il rifacimento del manto di copertura e dell'impermeabilizzazione dei terrazzi aggettanti dal corpo di fabbrica all'ultimo piano, ovvero quelli maggiormente esposti agli agenti atmosferici dato che gli altri, sottostanti, risultano da quelli maggiormente protetti. Tale ultima condizione si evince anche dallo stato di manutenzione degli intradossi di detti terrazzi che soli manifestano i segni delle infiltrazioni di acqua piovana ed, essendo in cemento armato, rischiano di produrre danni ulteriori oltre a quelli al decoro generale in parte motivo della delibera. Uno dei condomini prospetta il rifiuto a realizzare tali lavori alla propria terrazza e non potendo l'assemblea realizzarli in maniera coatta la stessa si è limitata a prospettare l'addebito di tutte quelle prevedibili opere di ripristino che si renderebbero necessarie, dopo la conclusione dei lavori di verniciatura, ai primi eventi piovosi. La domanda è: l'amministratore, responsabile e tenuto per legge a garantire la manutenzione del bene, può imporre la realizzazione di tali lavori al condomino riluttante o farli realizzare anche senza il suo consenso durante gli interventi alle facciate? grazie a tutti gli esperti di questo utile forum... saluti
#2 Inviato 26 Aprile, 2017 L'assemblea può deliberare solamente relativamente alla manutenzione delle parti comuni; eventuali delibere relative la parti private sono NULLE e giuridicamente inesistenti e pertanto l'amministratore non può in alcun modo imporle al privato e quest'ultimo può decidere di non attuarle anche senza impugnazione. Anche la delibera che riporti " prospettare l'addebito di tutte quelle prevedibili opere di ripristino che si renderebbero necessarie, dopo la conclusione dei lavori di verniciatura, ai primi eventi piovosi." è illecita in quanto in mancanza da parte del condomino di assunzione di responsabilità relativamente ad un danno al condominio, solo un giudice può sentenziare al riguardo ed imporre al condomino il risarcimento del danno subito dal condominio. L'amministratore essendo tenuto alla salvaguardia delle parti comuni altro non può fare che sollecitare gli interventi di manutenzione ai terrazzi da parte dei privati e nel caso non si eseguano in caso di danno alle parti comuni provocati dagli stessi, chiedere risarcimento a favore del condominio.
#3 Inviato 26 Aprile, 2017 Da quello che dice Maila67 (grazie delle note) si evince che anche di fronte a danni alle parti comuni causate da incuria e inadempienza di condomino, l'amministratore che chiedesse il risarcimento a favore del condominio potrebbe vedersi negata l'assunzione di responsabilità da parte del condomino e quindi essere costretto ad adire a vie legali (certamente con mediazione e non via avvocato, in base all'entità dei danni).
#4 Inviato 27 Aprile, 2017 E' proprio così: se chi causa un danno non se ne assume le responsabilità purtroppo se si vuole essere risarciti occorre adire a vie legali: questo accade anche in condominio come nel caso da te menzionato. La mediazione obbligatoria in materia condominiale, prevede obbligatoriamente la presenza di un avvocato a tutela del condominio