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acarus

Cedimento tettoia

Buonasera, lo stabile in cui abito è costituito da 6 appartamenti, distribuiti asimmetricamente su tre livelli(vedi figura allegatadisegno x tettoia.jpg). Intorno allo stabile si trovano i giardini dei vari condomini, non ci sono ingressi o parti esterne comuni. All'altezza del piano intermedio, esternamente lungo un intero lato della facciata dello stabile, corre una tettoia in legno della larghezza di 1 metro circa. Tale tettoia copre gli ingressi agli appartamenti di alcuni condomini, dai loro rispettivi giardini. Per i 3/4 della sua lunghezza, la tettoia poggia i propri pilastri in tre giardini di tre distinti condomini(in figura: giardini 1,2 e 3). Il quarto restante poggia unicamente sulla facciata dello stabile, poichè i giardini si trovano al piano inferiore(giardini 4 e 5).

Da qualche mese c'è stato un cedimento della tettoia, nella parte che sovrasta i giardini 2 e 3.

La prima domanda è: tale tettoia va considerata come parte della facciata, comune a tutti?

Seconda domanda: chi deve occuparsi della riparazione della suddetta parte di tettoia ceduta?

1)Tutti i condomini.

2)Tutti i condomini che usufruiscono dell'intera tettoia, ovvero i proprietari dei giardini 1, 2, 3 e 5 (e i proprietari del giardino 4 ne usufruiscono stando un piano sotto?).

3)I condomini proprietari dei giardini 2 e 3, in cui si è verificato il cedimento.

 

Vi ringrazio.

Aggiungo altri elementi per completare il quadro:

 

-nell'immagine allegata indico le due finestre sulla sinistra(sottostanti la tettoia) come F5, per indicare che quelle due finestre appartengono al condomino che è proprietario del giardino n. 5.

 

-La tettoia di cui ho parlato non esiste dal punto di vista catastale.

Tutti i condomini mi sembra piu' logico.la tettoia e' di tutti.ma non so la legge cosa dice.

Ciao

Seconda domanda: chi deve occuparsi della riparazione della suddetta parte di tettoia ceduta ?

I condomini proprietari dei giardini 2 e 3, in cui si è verificato il cedimento.

Codice civile art. 1123

il comma 2 recita:

"Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne".

 

il comma 3, anche egli, potrebbe avere una certa affinità per il caso, recita:

 

"Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità."

 

Detto questo è doveroso tenere in conto che la tettoia insiste sulla facciata che è elemento comune a tutti.

 

PS: le tettoie, e in modo particolare quelle rappresentate non vanno inserite o rappresentate in termini catastali

Da quel che leggo, sembrate orientati alla soluzione per cui siano i condomini dei giardini 2 e 3 a doversi occupare della sistemazione della tettoia ceduta.

 

Vorrei comunque capire in che senso Marcanto scrive: "Detto questo è doveroso tenere in conto che la tettoia insiste sulla facciata che è elemento comune a tutti.", in quanto mi sembra in contradizione con la prima frase che ho scritto in questa risposta..

 

Un'ultima domanda, sempre in relazione a una frase di Marcanto: "PS: le tettoie, e in modo particolare quelle rappresentate non vanno inserite o rappresentate in termini catastali ". Dunque non dobbiamo considerare abusiva questa tettoia?

 

Vi ringrazio.

Vagliata la situazione in essere, credo che non si possa dare una risposta univoca per il casa che hai descritto.

Infatti è ipotizzabile questo scenario:

_ 2 e 3 chiedono di contribuire alla riparazione anche a 1,4 e 5, ma questi si rifiutano perché sostengono che non gli compete avvalendosi del art. 1123 commi 1 e 3 (che riportavo),quindi 2 e 3 procedono a riparare a loro spese.

 

_ 2 e 3 fatta la riparazione integralmente a loro spese, decidono di avvalersi del giudizio del giudice perché ritengono che la tettoia in quanto insiste sulla facciata comune è essa stessa comune, e come la facciata segue la ripartizione delle spese tra tutti

Quindi, asseriscono, che la tettoia in quanto elemento continuo in facciata prescinde dalle disposizioni del richiamato art. 1123 del CC.

 

A questo punto sarà il giudice a decidere se chiamare in causa anche 1,4 e 5 nella ripartizione delle spese.

 

Al post #2 scrivevi

-La tettoia di cui ho parlato non esiste dal punto di vista catastale.

In risposta a cui

PS: le tettoie, e in modo particolare quelle rappresentate non vanno inserite o rappresentate in termini catastali

POI se tu debba considerare abusiva questa tettoia o non …….NON SI EVINCE dal catasto perché come già ti scrivevo ……la tettoia non va riportata al catasto.

Per verificare se sia abusiva devi far riferimento al titolo abilitativo: licenza edilizia, permesso di costruzione ecc. ecc.

Ok, grazie, ora mi è chiaro il tuo punto di vista. Per quel che dici non c'è certezza su come procedere. O devono partecipare tutti per milesimali (in quanto la tettoia è parte della facciata), oppure sta solo ai condomini 2 e 3.

 

Sono andato a leggermi l'articolo 1123, che, come scrivi tu, fa riferimento al fatto che

 

"le spese sono ripartite in proporzione DELL'USO che ciascuno può farne".

 

e che

 

"le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae UTILITA'."

Mi potreste indicare gli articoli che spiegano che la tettoia è da considerarsi parte della facciata?

Grazie anche per i chiarimenti sul catasto...verificherò licenza edilizia, permesso di costruzione, ecc.

Da come scrivi mi sembra di capire che non se ne il proprietario 2 ne il 3, e quindi hai "interesse" a non intervenire economicamente.

Tettoia:

come già ti dicevo la tettoia E' PARTE DELLA FACCIATA perchè, come hai rappresentato nell'immagine, è un elemento architettonico continuo presente in facciata.

Sia che sia stata costruita nella prima fase costruttiva, con l'edificio.......sia se è stata inserita in facciata in una fase successiva.

Ti dirò di più, sempre riferendomi e giudicando rispetto all'immagine che hai allegato, ossia che la tettoia è parte integrante della facciata ma anche del suo decoro architettonico.

 

NON troverai MAI una norma che ti dice a chiare lettere: una tettoia è parte della facciata (quindi è comune) o non è parte della facciata (e quindi non è comune).

Ma ti ribadisco che la tettoia nel tuo caso è una parte della facciata, perchè si trova materialmente posta sulla facciata (più chiaro di cosi non saprei rappresentarti il concetto poi interpreta ciò che vuoi o ciò che più ti conviene)

 

Codice civile art. 1117, punto 1)

"1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;"

Sinceramente, la cosa che più mi premeva era capire quale fosse la soluzione che indicava la legge, al di là dei miei interessi(altrimenti, non avrei chiesto chiarimenti anche sulla tettoia come parte della facciata).

 

Aggiungo da non esperto in materia, che mi sembra incredibile che su una situazione come questa(direi per niente particolare) non ci sia chiarezza dal punto di vista legislativo. Mi aspetto che la legge mi aiuti a convivere pacificamente con le altre persone.

 

Vi ringrazio comunque, anche se non si delinea una strada precisa, ho un'idea più chiara della questione. Starà a noi condomini trovare la migliore soluzione per tutti.

Aggiungo da non esperto in materia, che mi sembra incredibile che su una situazione come questa(direi per niente particolare) non ci sia chiarezza dal punto di vista legislativo. Mi aspetto che la legge mi aiuti a convivere pacificamente con le altre persone.

Vedi la chiarezza, anche se non prettamente legislativo (o almeno legislativo come tu lo vorresti), esiste ed è li sotto i tuoi occhi......la tettoia sta li sulla facciata!

E' lapalissiano ma sembra che tu non lo voglia vedere.

Con una metafora: Se fai cadere una palla ti aspetti che questa cade verso terrà, e nonostante vedi che è cosi.....poi chiedi quale sia la legge fisica per cui ciò avviene !!!!!!!

 

esempio: un cornicione è un elemento della facciata ??? io direi di SI ......eppure non è riportato in nessuna norma, ma perchè non vi è l'esigenza.

 

Non ho mai detto che la tua sia una situazione "particolare" mi sono espresso riferendomi all'immagine che hai postato, quindi ogni valutazione e interpretazione del caso è funzione di quella immagine.

Anche se non è consueto avere una tettoia che corre lungo, ben, 5 unità abitative, e se poi le UA siano solo 3 o 4 poco conta.

 

Vorrei chiederti una cosa: il tetto nel rogito notarile è riportato come proprietà afferente ad ognuna delle proprietà?

oppure non si fa cenno a ciò ?

Preciso che la poca chiarezza di cui mi lamentavo non era riferita al fatto che la tettoia fosse o non fosse parte della facciata, ma a quella che secondo me è una contraddizione delle norme(vedi dopo).

 

Cerco di ricostruire la nostra discussione.

Pongo un quesito e ricevo tre risposte. La prima è espressa da persona che afferma di non sapere cosa dica la legge a riguardo. La seconda, amministratore di condominio, dice che la tettoia la devono rimettere a posto i proprietari degli appartamenti 2 e 3(ma poi non replica più). Nella terza risposta, la tua, spendi 8 righe che vanno nella direzione della stessa ipotesi(o capisco male io?), e 2 su quella per cui la tettoia va considerata come parte della facciata. Non mi sembra che fin qui la lettura che ho dato sia stata così sprovveduta o parziale.

 

Proseguo. (Io) Chiedo precisazioni sulle due righe che scrivi sulla facciata e mi rispondi che la parola definitiva spetta solo al giudice(ti sembra una risposta che indica che la legge è chiara al riguardo?)

Successivamente mi scrivi che invece è evidente che la faccenda si risolve col fatto che la tettoia è parte della facciata. Ma allora perchè nella tua prima risposta mi hai citato l'articolo 1123? Ma allora perchè mi hai anche scritto: "Vagliata la situazione in essere, credo che non si possa dare una risposta univoca per il caso che hai descritto."

 

Detto questo, l'idea che mi sono fatto è proprio che ci sia una contraddizione dal punto legislativo(che sarebbe giusto chiarire e regolamentare), in quanto le spese di manutenzione della tettoia, essendo questa parte della facciata, vanno suddivise tra tutti i condomini per millesimali, ma per l'articolo 1123, è anche vero che: "Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne." Come dire, la tettoia/facciata è di tutti, ma i condomini 2 e 3 sono gli unici a farne uso in quanto tettoia. E quindi? Secondo me le spese dovrebbero essere ripartite tenendo conto sia di un criterio che dell'altro...ma non essendoci una norma al riguardo...(per esempio per i lastrici solari di proprietà, l'articolo 1126 regola le particolari modalità di suddivisione delle spese)

 

Sulla tua ultima domanda, non ne ho idea...credo che nel rogito non si faccia riferimento al tetto. Perchè me lo chiedi?

 

Aggiungo alla discussione un ulteriore dettaglio. La causa del cedimento della tettoia è stato individuato nella presenza di tarli nel legno: secondo voi, si dovrebbe tenere conto anche dell'articolo 2051 del codice civile? http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ix/art2051.html

 

Mi piacerebbe se alla discussione si aggiungesse qualche altra voce.

Vi ringrazio.

L'analisi che fai è corretta, ma la situazione al momento è quella che prospettavo al Post #7 "Infatti è ipotizzabile questo scenario:"

In merito ai lastrici solari di Proprietà, ti faccio notare che le ripartizioni che citi (1126) sono tali proprio perchè qualcuno ne ha la proprietà esclusiva ed al contempo l'elemento ha funzioni di copertura, anche, per le altre unita abitative.

Cosa che non avverrebbe se il lastrico fosse comune a tutti e non di proprietà......allora la ripartizione sarà a millesimi.

E non certo considerandone l'impronta/l'incidenza della superfice nella colonna......che mi sembra di capire che sia per te la ripartizione più appropriata.......anzi forse l'ultimo piano (più alto) dovrebbe addirittura pagare di più perchè copre direttamente la sua abitazione !!!!!!

Analogamente si potrebbe dire per le fondamenta per i pilastri interni ad ognuna delle Unità abitative ????

La ripartizione per un lastrico come per un tetto (non di proprietà e quindi comune) avviene in base ai millesimi in quanto è elemento strutturale architettonico dell'intero involucro edilizio nonchè del suo decoro architettonico. In altri termini un bene comune.

 

La domanda l'avevo posta per poi rappresentare ciò che qui si è esposto in merito al lastrico solare, in quanto comunione di tutti.

 

Per il momento preferisco non entrare nel merito del 2051! anche perchè è altro contesto e qui si discute del crollo/cedimento della tettoia.

 

Devo ancora rilevare che sino ad adesso NON hai ancora risposto alla domanda: quale sia la tua proprietà ?

L'analisi che fai è corretta

Bene, grazie.

 

In merito ai lastrici solari di Proprietà, ti faccio notare che le ripartizioni che citi (1126) sono tali proprio perchè qualcuno ne ha la proprietà esclusiva ed al contempo l'elemento ha funzioni di copertura, anche, per le altre unita abitative.

Cosa che non avverrebbe se il lastrico fosse comune a tutti e non di proprietà......allora la ripartizione sarà a millesimi.

Capisco quel che dici: il caso del lastrico solare ad uso esclusivo è diverso da quello della facciata poichè in quel caso si parla di proprietà e non di bene comune. Grazie del chiarimento.

Detto questo, l'art.1123 ("Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne") mi sembra(ma da non esperto potrei sbagliare!) che contempli la possibilità che la ripartizione delle spese relative alle parti comuni di un edificio possano essere suddivise non per millesimali; in base all'uso che ciascuno può farne. E torno a dire, che l'uso di quella tettoia in quanto facciata è ad uso di tutti, ma che come tettoia(sarà sì parte della facciata, ma resta pur sempre anche una tettoia) è utilizzata dai condomini 2 e 3. Mi sembra che il ragionamento abbia una sua logica.

Questo, non solo per dire cosa sia giusto, ma soprattutto per ribadire che secondo me c'è poca chiarezza dal punto di vista legislativo.

 

Invece, ci terrei ad avere da te o da altri un parere rispetto a

Aggiungo alla discussione un ulteriore dettaglio. La causa del cedimento della tettoia è stato individuato nella presenza di tarli nel legno: secondo voi, si dovrebbe tenere conto anche dell'articolo 2051 del codice civile? --link_rimosso--

in quanto, uno dei condomini ha citato proprio questo articolo per motivare il fatto che la spesa del cedimento debba ricadere sui condomini 2 e 3.

 

Ultima cosa:

Devo ancora rilevare che sino ad adesso NON hai ancora risposto alla domanda: quale sia la tua proprietà ?

Marcanto, se rileggi le tue risposte vedrai che non me lo avevi mai chiesto... 🙂

Vedo che comunque non si riesce a smuoverti dalle tue posizioni!

 

Al post #9 scrivevo

era un implicito invito a confermare da parte tua o a smentire ....e la conferma avrebbe reso "lampante" che sei proprietario di una delle unità non interessata dalla riparazione/cedimento......ma anche che hai un oggettivo interesse a che 2 e 3 si accollino integralmente le spese, sei ciò che si dice in conflitto di interesse.

E questo malgrado il tuo vano tentativo di mascherare il "tuo accanimento" con il voler cercare una presunta chiarezza in una norma che ""nella fattispecie non lo è"".

 

Come si è appurato il tetto nel tuo caso è parte comune, è proprietà comune

- Supponiamo che il tetto sopra la tua abitazione sia da riparare, TU COSA FAI lo ripaghi a tue spese o chiedi agli altri di contribuire ?

- Supponiamo che per la tettoia antistante la tua proprietà un bel giorno tu decida di cambiare le tegole, e non solo, le metti di un colore giallo canarino (dico colore a caso) mentre le restanti unità hanno le tegole marroni, domanda:

1- tu lo puoi fare ?

2 - gli altri proprietari si possono ritenere danneggiati da questa tua azione ?

 

in merito all'art 2051 CC

Art. 2051. Danno cagionato da cosa in custodia.

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito

--link_rimosso--

Intanto si dovrebbe provare la comunanza tra causa ed effetto e provare che l'eventuale incuria abbia cagionato il danno.

Ti faccio anche notare che custode, che è il termine a cui tu poni più attenzione, nella fattispecie della tua tettoia, non è esclusivamente colui che ha la porzione di tettoia fuori casa ma custode/DI siete parimente tutti e 5 voi proprietari.

 

Se in seguito ad una folata di vento si alza una tegola dalla tettoia e finisce in testa ad un passante, chi ne è responsabile:

- il proprietario dalla cui facciata si è levata la tegola

- l'intero edificio (tutti e 5) in quanto la tettoia è parte comune > IO direi questo secondo caso.

Salvo poi provare la fortuità, come asserito dalla parte finale del 2051

 

Concludo dicendo che custoDI e responsaBILI della tettoia sieTE tutti, in quanto elemento condominiale della facciata.

la conferma avrebbe reso "lampante" che sei proprietario di una delle unità non interessata dalla riparazione/cedimento......ma anche che hai un oggettivo interesse a che 2 e 3 si accollino integralmente le spese, sei ciò che si dice in conflitto di interesse.

Mi sembra che l'uso del termine conflitto d'interesse sia improprio...magari, se fossi stato anche amministratore del condominio...

Se intendevi dire che i miei vantaggi dal punto di vista economico non sono gli stessi di quelli di tutti gli altri condòmini, sono d'accordo, ma questo vale per tutti i condòmini, dall'1 al 5...mi sembra normale, quale sarebbe il problema? Se stessi cercando la verità che più mi fa risparmiare, non avrei proseguito la discussione scrivendo il post #6, chiedendo chiarimenti in merito alla tettoia come facciata. Non trovi? La verità è che sto cercando di capire cosa dice la legge e quali sono le motivazioni per cui lo dice, nonchè le norme che lo dimostrano(visto che dovrò confrontarmi con gli altri condòmini che magari la penseranno in maniera diversa).

poi interpreta ciò che vuoi o ciò che più ti conviene)
Devo ancora rilevare che sino ad adesso NON hai ancora risposto alla domanda: quale sia la tua proprietà ?
E questo malgrado il tuo vano tentativo di mascherare il "tuo accanimento" con il voler cercare una presunta chiarezza in una norma che ""nella fattispecie non lo è"".

Ieri sera, dopo averti risposto, ho cliccato sui "mi piace" relativi alle tue risposte di questa discussione, perchè apprezzo il fatto che continui a confrontarti con me su questo tema. Allo stesso tempo, desidero chiarirti cosa è che non mi piace del tuo modo di interloquire: ritengo che ti lasci andare a interpretazioni allusive, su di me e sui miei comportamenti, che trovo poco rispettose nei miei riguardi, e inoltre poco utili alla discussione. Ieri scherzando ti chiedevo se si trattasse di un interrogatorio, oggi aggiungo che in effetti mi sembra di parlare con un commissario o un giudice. Cosa vuoi dimostrare con le tue "indagini"? Che ho degli interessi economici? E quale sarebbe il problema? Capisco che questo punto di vista sia poco consueto, ma ti prego di valutare la possibilità che oltre ai miei legittimi interessi economici, esistano anche i miei interessi nei riguardi della collettività(è importante che queste due cose coesistano). Ti chiedo di accettare il fatto che non puoi pretendere di conoscere la realtà tramite una discussione su un forum web(credo anche che la realtà in questione sia più complessa di quel che tu immagini), e di riflettere su quale sia l'utilità di ciò.

Come si è appurato il tetto nel tuo caso è parte comune, è proprietà comune

- Supponiamo che il tetto sopra la tua abitazione sia da riparare, TU COSA FAI lo ripaghi a tue spese o chiedi agli altri di contribuire ?

Chiedo agli altri di contribuire.

 

- Supponiamo che per la tettoia antistante la tua proprietà un bel giorno tu decida di cambiare le tegole, e non solo, le metti di un colore giallo canarino (dico colore a caso) mentre le restanti unità hanno le tegole marroni, domanda:

1- tu lo puoi fare ?

2 - gli altri proprietari si possono ritenere danneggiati da questa tua azione ?

1- Da quel che ho appreso qui, non lo posso fare perchè è parte della facciata

2- Certo

 

Se capisco il senso per cui mi poni queste domande, ti dico che le risposte che ti ho appena dato non mi sembrano in contraddizione con la mia tesi, per cui(tanto quanto la tettoia è parte della facciata, e quindi di tutti) l'uso della tettoia in quanto tettoia(che ripara dalla pioggia) resta esclusivo ai condòmini 2 e 3.

 

in merito all'art 2051 CC

Art. 2051. Danno cagionato da cosa in custodia.

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

--link_rimosso--

 

Intanto si dovrebbe provare la comunanza tra causa ed effetto e provare che l'eventuale incuria abbia cagionato il danno.

Esatto, e quel che chiedevo è se un danno provocato da tarli si può considerare tale.

 

Ti faccio anche notare che custode, che è il termine a cui tu poni più attenzione, nella fattispecie della tua tettoia, non è esclusivamente colui che ha la porzione di tettoia fuori casa ma custode/DI siete parimente tutti e 5 voi proprietari.

Quindi, dici che la tettoia è in custodia di tutti i condomini, anche se è raggiungibile(perchè nel loro giardino) solo dai condomini 2 e 3? Questo è molto interessante..spero di non snervarti, ma anche qui, mi servirebbero le norme che lo dimostrano...

Al momento la tua posizione si infittisce:

oltre a non essere proprietario né di 2 e ne di 3, cosa che mi era chiaro sin dall’inizio, ora aggiungi anche un altro elemento all’enigma….. fai considerare l’idea che ne sei anche l’amministratore, interno s’intende.

Francamente non saprei se le mie siano interpretazioni allusive…….è solo che non mi spiegavo il perché di una tua insistenza e tra l’altro ho avuto l’impressione che l’insistenza fosse più orientata a cercare una sorta di scappatoia che non imputasse la tettoia come elemento della facciata e quindi non imputabile quale bene comune a tutti…….tutto qui .

Poi è come dici, non conosco la realtà e ne la si piò conoscere compiutamente.

 

Qui

Se capisco il senso per cui mi poni queste domande, ti dico che le risposte che ti ho appena dato non mi sembrano in contraddizione con la mia tesi, per cui(tanto quanto la tettoia è parte della facciata, e quindi di tutti) l'uso della tettoia in quanto tettoia(che ripara dalla pioggia) resta esclusivo ai condòmini 2 e 3.

Pensavo che l’esempio del lastrico salare comune avesse chiarito

È come se tu dicessi che il proprietario dell’ultimo piano non dovrebbe contribuire in millesimi ma dovrebbe contribuire di più perché ne fa un uso maggiore in quanto il lastrico copre direttamente la sua abitazione.

Analogo discorso per il tetto, chi l’ha direttamente “sulla testa” deve pagare di più? Certo che no!

E poi sopra alla domanda rispondevi “Chiedo agli altri di contribuire.” Ove per contribuire si intende in termini millesimali.

 

Vorrei fare il punto sulla situazione edilizia “dell’edificio” qui trattato

Direi che siamo in presenza di una Tipologia Edilizia che potremmo definire a Schiera, ove ogni unità edilizia (in quanto a schiera) è assestante: si sviluppa su più piani sino al sottotetto (quest’ultimo se presente), ha scala interna propria e non condivisa poi ogni unita ha un proprio giardino di proprietà debitamente chiuso.

Quindi siamo in presenza di un condominio di tipo orizzontale, in quanto i condòmini/proprietari si distribuiscono in senso orizzontale e non canonicamente perso l’alto.

 

Il fatto che i giardini siano chiusi e accessibili ai soli proprietari SI fa la differenza.

Ma Vedi quella tettoia è comunque un elemento continuo, privo di interruzioni, sulla facciata…..se avesse presentato delle interruzioni anche minime (tipo 50 cm) in corrispondenza di ogni proprietà al fine di “qualificarne l’appartenenza” del tratto interrotto alla relativa proprietà che la porta in facciata, allora la situazione sarebbe leggermente differente.

In questo secondo caso, tettoia interrotta e non continua, sarebbe più semplice imputare la proprietà della stessa ad ogni singolo proprietario (nella fattispecie di case a schiera)……questi ultimi sarebbero stati in tal modo accomunati dal solo VINCOLATO di tutelare il decoro architettonico in caso di manutenzioni e/o ricostruzioni della tettoia stessa.

 

Il tuo caso particolare non è ma ha delle annotazioni di singolarità , questo si……se non si raggiunge un accordo di tipo bonario tra tutte le parti la vedo dura uscirne in modo “pacifico”.

Ovviamente questo è un mio personale punto di vista.

 

Per le norme, che ciedi, che lo dimostrano…….ho fatto richiesta e mi è stato risposto/garantito che si sta lavorando per un qualcosa ad-hoc 😂

Al momento la tua posizione si infittisce:

oltre a non essere proprietario né di 2 e ne di 3, cosa che mi era chiaro sin dall’inizio, ora aggiungi anche un altro elemento all’enigma….. fai considerare l’idea che ne sei anche l’amministratore, interno s’intende.

Marcanto, è tanto che non mi facevo una bella partita a Cluedo!!!!! 🙂

Eccola, l'ho rifatta, così anche l'ultimo piano è veritiero. In verde le proprietà.

 

disegno tettoia con proprietà.jpg

 

Citazione Originariamente Scritta da acarus:

Potrei sbagliare, ma mi sembra che l'art 1124, (sulla manutenzione e ricostruzione delle scale condominiali), regoli la ripartizione delle spese in maniera diversa da quella per millesimali "puri". E, credo, che nel caso delle scale non si parli di proprietà come per il lastrico solare esclusivo...

a cui Marcanto ha risposto:

E' valutato in relazione all'altezza......non dimenticare, e vale lo stesso per ascensori!

Non fare confusioni concettuali.

Che sia relazionato all'uso o all'altezza, intanto sta di fatto che le spese relative a un bene comune non devono necessariamente essere ripartite per millesimali "puri", come mi sembrava che tu sostenessi...il lastrico è di proprietà, ma le scale no... poi, spiegami perchè questo ragionamento dovrebbe valere sul parametro dell'altezza, e non su quello dell'uso (inoltre, immagino che l'altezza delle scale sia legata proprio all'uso che se ne fa...se vivo al quarto piano, userò le scale fino al quarto piano..).

- Le balconate (continue o interrotte) fanno parte della facciata? si

- Soggiacciono al decoro? si al pari della facciata

- Le balconate sono proprietà del condominio? no

- Le balconate sono del proprietario dell'unità abitativa che le calpesta? si

So che per le balconate funziona così...ma una tettoia che poggia sulla facciata di un edificio, può essere considerata parte della facciata e, allo stesso tempo, essere di proprietà di qualcuno dei condòmini?(prendi come esempio il disegno che hai modificato tu, con la tettoia interrotta).

Anzi, per capirci ancora meglio, nel disegno che ho appena aggiunto, la tettoia più piccola(quella al piano di sotto)che copre la porta-finestra/ingresso di casa del condòmino 4, è parte della facciata? Sì.

Ed è anche di proprietà del condomino 4?? Io questo non lo so, dimmelo tu!

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