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67sere

Balconi parti comuni e parti condominiali

Buongiorno a tutti,

sperio riiusciate a darmi una risposta a questo quesito che sto per porvi un po' complicato.

Nel condominio dove abito stiamo facendo lavori di ristrutturazione. Sono stati smantellati tutti balconi (problemi d'infiltrazione)a giugno e' previsto il rifacimento completo (non sappiamo ancora come verranno realizzati perche' dicono non sia ancora pronto il progetto).

I balconi erano foramti da pavimentazione in piastrell piu' come finitura c'era un manufatto in cemento che faceva da finitura della pavimetazione e parte verticale esterna sulla facciata.

Se non ricordo male la parte verticale dei balconi "aggettati" (credo si chiamino cosi' quelli esterni alla facciata) sia parte condominiale. Fin'ora il manufatto (parte orizzontale perche' tutt'uno con quella verticale)era considerato condominiale ma ora e' stato deciso di abolirlo e di mettere al suo posto come finitura della pavimentazione (quindi parte orizzontale) del serizzo come tutti i balconi normali. Il tipo di serizzo non e' stato fatto scegliere a noi condomini in quanto ci e' stato detto parte condominiale............ Non sono d'accordo secondo me ora e' parte privata. Sbaglio????? Spero riusciate a darmi una risposta a breve in quanto io e altri condomini vogliamo richiedere un assemblea straordinaria per discutere della questione.

Grazie!!!!

Se i balconi sono del tipo aggettante nessuna parte è condominiale, è integralmente privato. Ognuno si paga il suo.

 

 

Grazie e' quello che supponevo.

Quindi anche il serizzo che ovviamento dovra' essere uguale per tutti i balconi dovremmo sceglierlo noi condomini giusto?

Mi e' stato risposto che il bordo in serizzo e' condominiale ma anche se fosse in questo caso chi deve scegliere il colore??? Non e' sempre l'assemblea dei condomini???? Chi e' il condominio, l'amministratore, il direttore lavori o l'impresa che effettua i lavori?

Grazie

 

 

Balconi aggettanti non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e,quindi,di proprietà comune dei proprietari di tali piani.

Corte di Cassazione, Sez. II Civ., sentenza n. 218 del 5 gennaio 2011

I balconi "aggettanti", i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno ne' di necessaria copertura dell'edificio - come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio - non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprieta' comune dei proprietari di tali piani; pertanto ad essi non puo' applicarsi il disposto dell'art. 1125 cod. civ.: i balconi "aggettanti", pertanto, rientrano nella proprieta' esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono.

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Balconi

Cass. 28/11/92 n. 12792

Il RIVESTIMENTO e gli elementi DECORATIVI del fronte o della parte sottostante della soletta dei balconi degli appartamenti di un edificio debbono essere considerati di proprietà comune dei condomini, in quanto destinati all'uso comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c., in tutti i casi in cui assolvano prevalentemente alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio, mentre sono pertinenze dell'appartamento di proprietà esclusiva quando servono solo per il decoro di quest'ultimo; conseguentemente, nel caso di distacco, per vizio di costruzione, del rivestimento o degli elementi decorativi predetti, l'azione di responsabilità nei confronti del costruttore è legittimamente esperita dal condominio, ai sensi dell'art. 1669 c.c., se il rivestimento o gli elementi decorativi abbiano prevalente funzione estetica per l'intero edificio.

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Nulle le delibere condominiali che incidono su beni di proprietà esclusiva dei condomini.

Cassazione civile Sentenza, Sez. II, 31/10/2005, n. 21199 .

Non possono essere oggetto di deliberazioni impositive di spese (e dunque di relativa ripartizione) da parte dell'assemblea del condominio gli interventi di manutenzione relativi ai balconi, da considerarsi beni di proprietà esclusiva, in quanto costituenti appendici o prolungamenti delle unità immobiliari cui accedono e non assolventi, normalmente a funzioni strutturali riferibili all'edificio condominiale, salvo che per i rivestimenti esterni e le parti decorative frontali (che inserendosi nel prospetto dell'edificio contribuiscono all'estetica complessiva dello stesso).

Sono nulle - e pertanto sottratte ai termini di impugnativa di cui all'art. 1137, terzo comma per i casi di semplice annullabilità - le delibere condominiali che incidono sui diritti individuali sulle cose; la dichiarazione di impugnabilità, senza limiti di tempo,dell'atto presupposto inficiato da nullità si estende anche all'atto che ne costituisce esecuzione e che da quello dipende.

 

 

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