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geppo30

Balconi aggettanti - io per sport intendo la sporgenza quindi sono da intendere per sporgenze anche i frontalini

Salve a tutti vorrei chiedere un informazione

Il regolamento condominiale contrattuale del palazzo che amministro annovera tra le parti di proprietà esclusiva gli sporti balconi.

Io per sport intendo la sporgenza quindi sono da intendere per sporgenze anche i frontalini e le solette?

Questo significa che sono di proprietà esclusiva?

Grazie mille

kurt allora mi confermi che la genericità del regolamento implica che i frontalini e e solette sono di proprietà esclusiva nel caso specifico?

Grazie mille

kurt allora mi confermi che la genericità del regolamento implica che i frontalini e e solette sono di proprietà esclusiva nel caso specifico?

Grazie mille

Confermo, a meno chè non costituiscano decoro architettonico.

Balconi: la spesa è personale.

Le spese per i frontalini dei balconi sono sempre dei singoli proprietari, se non viene provata la loro funzione decorativa-ornamentale dell'immobile. Così la sentenza 1784/2007 della Cassazione ha messo i puntini sulle i dell'annosa questione.

Nel concreto, la Cassazione ha affrontato il caso di una spesa sostenuta dall'amministratore che era intervenuto per rimuovere situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone sui frontalini di balconi ritenendoli parti comuni e pertanto di sua competenza, e costretto poi ad agire in giudizio per il recupero dell'importo anticipato ( posto a carico di tutti i condomini dello stabile ), non essendo stato ratificato il suo operato dall'assemblea dei condomini.

La premessa da cui è partita la Corte, anzitutto, è che tra le attribuzioni dell'amministratore si annovera anche il compimento di atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio ( articolo 1130, n. 4 del Codice civile ).

Non può però ordinare lavori di manutenzione straordinaria salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea ( articolo 1135 del Codice civile ).

Nessun tipo di intervento sulle parti di proprietà privata può essere richiesto o spontaneamente eseguito all'amministratore salvo incarico personale su richiesta di un condomino: in tal caso l'incarico, se accettato, lo dovrà gestire a titolo personale e non in quanto amministratore.

La Corte ha confermato l'orientamento ormai condiviso dai giudici di legittimità secondo cui " i balconi non essendo elementi accidentali e privi di funzione portante rispetto alla struttura del fabbricato e non essendo destinati all'uso comune ma soltanto all'uso e al godimento di una parte dell'immobile oggetto di proprietà esclusiva, non costituiscono parti comuni dell'edificio ma devono considerarsi esclusivamente appartenenti al proprietario dell'unità immobiliare della quale costituiscono naturale prolungamento " ( sentenza n. 8159/1996 ), in tutte le sue componenti salvo che le parti che lo compongono contribuiscono a costituire l'aspetto architettonico o abbellimento dell'edificio.

La spesa dei frontalini dei balconi, pertanto, non può essere ripartita fra tutti i condomini se non viene provata la loro funzione decorativa-ornamentale dell'immobile, secondo una valutazione riservata al giudice del merito, anche quando l'intervento sia stato imposto da una ordinanza comunale per ragioni di urgenza ( sentenza n. 1784/2007 ).

Al di fuori di tale circostanza o in mancanza di prova, le spese dei frontalini vanno imputate solo ai condomini proprietari dei balconi ed è addirittura considerata illeggttima e viziata di nullità la delibera che impone spese ( e la relativa ripartizione ) riguardanti gli interventi di manutenzione dei balconi da considerarsi di proprietà esclusiva a chi non è titolare di balconi ( Cassazione, sentenza n. 21199/2005).

Ai soli proprietari compete, invece, l'esecuzione degli interventi manutentivi che li riguardano e su di essi ricadono le responsabilità per eventuali danni, causati a terzi, da caduta di parti pericolanti.

E' questa la conseguenza naturale e ovvia della natura " privata " dei balconi che la Suprema corte nella sentenza in commento n. 1784/2007 ha voluto fare emergere.

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