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Cash1972

Assicurazione globale fabbricati - l' amministratore e l' assemblea deliberano solo sulle cose/parti comuni e non certo su quelle

Salve a tutti,

 

sarei interessato ad un chiarimento definitivo magari tramite un articolo redatto da parte dello staff di avvocati di questo sito per fare chiarezza sull' assicurazione globale fabbricati.

 

L' amministratore e l' assemblea deliberano solo sulle cose/parti comuni e non certo su quelle private. Quindi la polizza che copre sia le parti comuni come tetto e scale sia gli appartamenti dei singoli dovrebbe essere deliberata solo con il consenso scritto di ogni partecipante alla comunione altrimenti per la parte privata bisognerà escludere le proprietà esclusive dei singoli condomini dissenzienti. Questo ai sensi dell' art. 1135 Cc.. In tal senso si è espressa la Confappi. Inoltre detta spesa esula dall' art. 1130 c. 4 in quanto non è diretta alla conservazione dello stabile.

 

In sostanza l' assemblea delibera di assicurare le sole parti comuni, polizza responsabilità civile verso i terzi, e solo con espressa autorizzazione dei singoli gli appartamenti privati, restando in questo caso a ciascuno la gestione del rischio magari tramite altra compagnia di fiducia.

 

Inoltre l' art. 1123 parla del riparto delle spese solo sulle parti comuni. L' art. 1130 attribuisce all' amministratore il compito di disciplinare e riscuotere sulle parti comuni. Insomma sulle parti private non ci può essere imposto nulla salvo concordino il 100 % dei condomini o ci sia un regolamento condominiale in tal senso.

 

Ora una assemblea che obblighi un condomino ad aderire alla globale fabbricati per il suo appartamento compie un illecito che rende nulla la stessa.

 

In questo caso non c' è termine di 30 gg. per opporsi.

 

Ringrazio chi sarà in grado di fornire delucidazioni perchè sul tema ho sentito comuque pareri discordanti.

 

Grazie a tutti.

ciao

 

se il regolamento di condominio non lo prescrive obbligatoriamente, tu non hai alcun obbligo di partecipare alla globale fabbricati che sarà stipulata escludendo i tuoi millesimi, e quindi ad ogni singolo danno manlevato sulle parti comuni, risponderà escludendo la tua quota e tu dovrai fare una tua denuncia o ricoprire la parte ( complicazione tra l'altro non economica, oltre che farraginosa) costringendo inoltre ad una attività maggiore l'amministratore al verificarsi di ogni inconveniente, visto che ad ogni apertura di sinistro sulle parti comuni, dovrebbe informarti e tu tempestivamente passare la denuncia, quindi preventivi, foto, ecc.... In questi casi, se io fossi l'amministratore del tuo condominio, prevederei una mia prestazione integrativa nella mia offerta, proprio per dissuaderti, visto che il tutto a te non porta alcun vantaggio ( anzi e certamente, maggiori costi solo per la polizza stessa, salvo poi tu non decida di stipularne una), ma obbligheresti anche l'amministratore a chiederti sistematicamente la copia della stessa e dei successivi rinnovi, ciò a garanzia del condominio, dove in caso di un grosso inconveniente originato dal tuo appartamento, tu potresti non poter coprire economicamente il danno.

 

Passando ora alla delibera, è vero che ci sono varie scuole di pensiero, ma ritengo che la delibera non è radicalmente nulla, ma annullabile, per cui impugnabile nei termini.

La globale fabbricati copre tutto l'edificio, anche le parti private, così come è stato venduto dal costruttore ovvero senza gli arredamenti interni.

I condomini a volte dovrebbero prendere coscienza che vivono in un condominio e che se vogliono risparmiare non dovrebbero farlo a scapito degli altri condomini e capire che i propri interessi molto spesso coincidono con quello degli altri al di là delle leggi che andrebbero applicate con buonsenso e quando realmente serve

La globale fabbricati copre tutto l'edificio, anche le parti private, così come è stato venduto dal costruttore ovvero senza gli arredamenti interni.

ciao

 

non è proprio così. Dipende dal contratto che fai e cosa vuoi coprire.

In genere è come dici tu, ma non tassativamente, salvo regolamento contrattuale che lo imponga.

I condomini a volte dovrebbero prendere coscienza che vivono in un condominio e che se vogliono risparmiare non dovrebbero farlo a scapito degli altri condomini e capire che i propri interessi molto spesso coincidono con quello degli altri al di là delle leggi che andrebbero applicate con buonsenso e quando realmente serve

Ciao

 

se io non intendo assumermi delle spese per i rischi manlevati dall'assicurazione, so di dover affrontare spese in caso che si verifichino incidenti coperti dalla globale fabbricati. In ogni caso, non ledo nessuno dei diritti degli altri condomini, creando solo qualche complicanza in più all'amministratore, che potrei risparmiarmi. E' vero che la copertura della globale mi costa di meno di quella che farei a titolo personale, ma ... è una mia libera scelta.

 

Ti sottopongo poi il caso di chi ha contratto un mutuo dove furbescamente le banche gli hanno fatto sottoscrivere una polizza con durata sino alla estinzione del mutuo, facendosela già pagare anticipatamente per l'intero periodo. E' scorretto, ma non lesivo di alcun diritto.

Salve e grazie della risposta Camillo,

il regolamento di condominio non esiste. L' amministratore non ha nemmeno mai esibito questa assicurazione e nonostante alcuni sinistri la stessa non è mai stata utilizzata nel senso che i sinistri non sono tatti denunciati perchè secondo l' amministratore conviene pagare tutto e sempre in nero.

 

a questo punto la polizza non serve a niente. Meglio stipularne una personale per abitazione e rc almeno ddecido io se utilizzarla.

 

Il condominio non ha alcun pregiudizio nemmeno se decidessi di non assicurarmi perchè il rischio è mio. E' come circolare con auto senza rca se fai un incidente risarcisci comunque i danni di tasca tua, le assicurazioni servono a questo a renderci più sereni.

 

Qualcuno è a conoscenza di sentenze in materia. O almeno di qualche riferimento normativo.

 

Grazie ancora.

ciao

 

se non c'è regolamento che obbliga, e non c'è delibera ... presumo non ci sia nemmeno la polizza. Controlla se la pagate e se si chiedine una copia. Te la deve fornire. Li leggerai le condizioni della stessa e quindi la convenienza a denunciare. Presumo che il tuo amministratore non sia un professionista, ma uno di voi condomini, visto che non sa cosa rischia con il suo comportamento.

Ciao

 

se io non intendo assumermi delle spese per i rischi manlevati dall'assicurazione, so di dover affrontare spese in caso che si verifichino incidenti coperti dalla globale fabbricati. In ogni caso, non ledo nessuno dei diritti degli altri condomini, creando solo qualche complicanza in più all'amministratore, che potrei risparmiarmi. E' vero che la copertura della globale mi costa di meno di quella che farei a titolo personale, ma ... è una mia libera scelta.

 

Ti sottopongo poi il caso di chi ha contratto un mutuo dove furbescamente le banche gli hanno fatto sottoscrivere una polizza con durata sino alla estinzione del mutuo, facendosela già pagare anticipatamente per l'intero periodo. E' scorretto, ma non lesivo di alcun diritto.

Concordo totalmente con te, infatti, il caso riguardante eventuali mutui, che tu con logica pertinenza citi, è proprio il classico caso che spinge, questi condòmini, a non partecipare al costo della globale fabbricati e, con questo, senza ledere i diritti di altri condòmini.

Ciao

La "polizza globale fabbricati" costituisce un particolare contratto assicurativo che fornisce al proprietario di un fabbricato una serie di garanzie, distinguibili in:

 

garanzie dirette, che coprono i danni arrecati al bene assicurato (nella fattispecie il fabbricato condominiale, comprensivo delle proprietà esclusive e delle parti comuni);

garanzia di R.C. (Responsabilità Civile), che opera per i danni arrecati a terzi, per morte e per lesioni personali, nonché per danneggiamenti a cose ed animali.

Di solito le assicurazioni condominiali contemplano entrambe le garanzie suddette, in quanto complementari tra loro.

La "polizza globale fabbricati" condominiale si presenta come un contratto unico dato dalla somma di tanti contratti individuali quanti sono i condomini, più uno specifico per le parti comuni.

 

Questi contratti assicurativi considerano i condomini terzi, sia tra loro, sia nei confronti della proprietà comune.

 

Ciò per garantire la copertura assicurativa anche nei casi, frequenti, in cui il danno si origina in una proprietà esclusiva e si estende ad altre proprietà individuali (es.: danno da acqua nell'appartamento di Tizio, che danneggia anche il soffitto sottostante di Caio) e nelle ipotesi in cui le conseguenze dell'evento dannoso colpiscono beni non rientranti nella nozione di fabbricato (per esempio, si pensi all'arredamento).

 

La coassicurazione indiretta

 

Spesso capita che singoli condomini siano titolari anche di polizze assicurative individuali, le quali possono sovrapporsi o meno alla "polizza globale fabbricati" condominiale.

 

Riveste particolare interesse sotto il duplice profilo, istruttorio e liquidativo, il caso in cui il condomino risulta essere assicurato con contratti separati per lo stesso rischio, presso più Compagnie (la propria e quella del condominio).

 

Si tratta della "assicurazione presso diversi assicuratori" ex art. 1910 codice civile, altrimenti detta "coassicurazione indiretta".

 

Per una trattazione più chiara e semplificata delle problematiche legate alla coassicurazione indiretta che si possono incontrare, è opportuno distinguere tre ipotesi.

 

(a) Danni al fabbricato del condomino che è assicurato due volte (dalla propria Compagnia e da quella del condominio): - nella fattispecie si è in presenza del concorso di due garanzie dirette, omogenee tra loro;

 

le Compagnie hanno concordato in sede ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) che la trattazione del sinistro compete alla Compagnia (c.d. Dirigente) maggiormente interessata al rischio, cioè a quella che assicura il maggiore capitale. Da questa disposizione, volta a garantire l'applicazione di criteri uniformi e a contenere tempi e costi, si evince che la fase istruttoria spetta alla Compagnia assicuratrice del condominio. Il perito incaricato dalla Compagnia Dirigente, dopo avere accertato il danno, deve provvedere alla ripartizione in quote dell'indennizzo ed inviare la propria relazione anche all'altra coassicuratrice;

in sede di liquidazione, ciascuna Compagnia contribuisce all'indennizzo in base al proprio contratto isolatamente considerato.

(b) Danni arrecati dal condomino a beni (contenuti in genere) di terzi (condomini, condominio, terzi estranei), per cui è assicurato sia in proprio, sia dall'assicurazione del condominio:

 

nella fattispecie sussiste concorso tra due garanzie di R.C., tra loro omogenee;

la gestione e la liquidazione del sinistro avviene secondo i criteri sopra esposti per l'ipotesi (a), a meno che i beni danneggiati siano coperti da garanzia diretta.

© Danni arrecati da un condomino al fabbricato condominiale (es. incendio), per cui è assicurato anche presso un'altra Compagnia:

 

si è in presenza di concorso tra garanzie disomogenee, quali quella diretta (del condominio) e di R.C. (polizza individuale);

la trattazione del sinistro viene gestita da entrambe le Compagnie coassicuratrici, in via autonoma;

la garanzia diretta prevale. Pertanto, la Compagnia assicuratrice del condominio deve provvedere integralmente alla liquidazione del danno, mentre l'altra Compagnia interviene in via sussidiaria solo se la garanzia diretta è insufficiente e limitatamente alla quota spettante al danneggiato.

Grazie antilops per la dettagliata spiegazione: secondo me si era fatta un po' di confusione. Proprio in questi gironi un'amica che ha subito un danno per la perdita di un tubo di scarico dell'appartamento posto sopra il suo ha saputo che la polizza assicurativa condominiale paga le spese di riparazione del danno e il danno ai muri ma non al mobilio. Per fortuna il proprietario del tubo che perdeva ha una propria assicurazione che pagherà detto danno, dico per fortuna perché se non avesse avuto l'assicurazione e lo stesso si fosse astenuto dal pagare la mia amica avrebbe dovuto ricorrere a vie legali con tutto ciò che ne consegue. Alla luce di questo mi sono informata e visto che l'assicurazione globale del condominio non copre alcuni sinistri del mio appartamento come la responsabilità civile nei confronti dei terzi, lo scasso delle finestre e della porta in caso di intrusine, il furto, il danneggiamento del mobilio in caso di incendio o altro , ho deciso di stipularne anche una privata integrativa che certo non mi costerà come farne una che copra i sinistri di tutto il condominio. Inoltre è normale che le banche chiedano la stipula di un contratto assicurativo ( ne conoscete qualcuna che ha concesso un mutuo senza questa clausola?) in caso di mutuo anche perché l'assicurazione condominiale non sempre c'è in quanto non obbligatoria e comunque la stessa cosa avviene quando si compra un'auto con un finanziamento : la finanziaria richiede obbligatoriamente la stipula di un contratto furto/incendio, atti di vandalismo eventi atmosferici e spesso anche la casco.

Salve e grazie della risposta Camillo,

il regolamento di condominio non esiste. L' amministratore non ha nemmeno mai esibito questa assicurazione e nonostante alcuni sinistri la stessa non è mai stata utilizzata nel senso che i sinistri non sono tatti denunciati perchè secondo l' amministratore conviene pagare tutto e sempre in nero.

 

a questo punto la polizza non serve a niente. Meglio stipularne una personale per abitazione e rc almeno ddecido io se utilizzarla.

 

Il condominio non ha alcun pregiudizio nemmeno se decidessi di non assicurarmi perchè il rischio è mio. E' come circolare con auto senza rca se fai un incidente risarcisci comunque i danni di tasca tua, le assicurazioni servono a questo a renderci più sereni.

 

Qualcuno è a conoscenza di sentenze in materia. O almeno di qualche riferimento normativo.

 

Grazie ancora.

Hai detto un sacco di cose sbagliate! Innanzitutto non è l'amministratore che decide come pagare ma è l'assemblea e se lui decide di pagare in nero voi potete senza giustificativi di spesa non approvare il bilancio e non pagare. E poi è meglio pagare in nero che far pagare l'assicurazione???? I conti non tornano....Non avete mai visto l'assicurazione ma la pagate? Non hai mai guardato un bilancio?? Il rischio è tuo? Veramente i tuoi condomini sono degli sprovveduti! Se tu causi un danno e poi non paghi perché non hai soldi ( a volte i danni sono molto gravi e ci sono degli indennizzi pazzeschi) cosa può fare il poveraccio a cui spetta il risarcimento???? Hai mai sentito di qualcuno che provoca un grave incidente dove qualcuno subisce un grosso danno fisico e non essendo assicurato e non avendo soldi non può risarcire il poveraccio che ha danneggiato? La rca è obbligatoria ma non a tutela di chi provoca l'incidente o il danno ma soprattutto di chi il danno lo subisce!! RISARCISCI I DANNI DI TASCA TUA??? Mi auguro per te di non subire un danno da uno non assicurato Mi stupisco che nel forum nessuno lo abbia già detto!!!

Ciao

 

se io non intendo assumermi delle spese per i rischi manlevati dall'assicurazione, so di dover affrontare spese in caso che si verifichino incidenti coperti dalla globale fabbricati. In ogni caso, non ledo nessuno dei diritti degli altri condomini, creando solo qualche complicanza in più all'amministratore, che potrei risparmiarmi. E' vero che la copertura della globale mi costa di meno di quella che farei a titolo personale, ma ... è una mia libera scelta.

 

Ti sottopongo poi il caso di chi ha contratto un mutuo dove furbescamente le banche gli hanno fatto sottoscrivere una polizza con durata sino alla estinzione del mutuo, facendosela già pagare anticipatamente per l'intero periodo. E' scorretto, ma non lesivo di alcun diritto.

Ciao Camillo hai mai subito un danno da qualcuno non assicurato? Se dovessi scegliere preferiresti che chi ti causa il danno sia assicurato fino ai denti o sia uno senza alcuna assicurazione e magari anche nullatenente? Le Banche si tutelano in quanto l'appartamento fino alla fine del mutuo (purtroppo ma è così) l'appartamento è loro e non tuo. Non lo fanno furbescamente lo fanno sapientemente ed è una condizione "sine qua non" per il rilascio del mutuo

Ciao Camillo hai mai subito un danno da qualcuno non assicurato? Se dovessi scegliere preferiresti che chi ti causa il danno sia assicurato fino ai denti o sia uno senza alcuna assicurazione e magari anche nullatenente? Le Banche si tutelano in quanto l'appartamento fino alla fine del mutuo (purtroppo ma è così) l'appartamento è loro e non tuo. Non lo fanno furbescamente lo fanno sapientemente ed è una condizione "sine qua non" per il rilascio del mutuo

Ciao ciò che ha scritto antilops è giusto, è ovvio e, personalmente, concordo.

Così come concordo, in parte, con quanto tu scrivi ma, Camillo, non ha assolutamente scritto cose inesatte e sbagliate.

Camillo ha scritto che l'assicurazione globale fabbricati NON è obbligatoria perché lo dice la legge.

Ognuno di noi, poi, può fare tutte le ipotesi che vuole, tutte le considerazioni, le più svariate e, senz'altro, potrebbero pure verificarsi, resta il fatto che se l'assemblea decide di non avere una polizza fabbricato globale è libera di farlo.

 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwict4r6sMnKAhVHMhoKHergBjIQFggrMAA&url=http%3A%2F%2F********************%2Fassicurazione-condominiale%2F&usg=AFQjCNENpHvhWMhAvijfd3HAj1CYklY7pg

 

Ciao

Ciao ciò che ha scritto antilops è giusto, è ovvio e, personalmente, concordo.

Così come concordo, in parte, con quanto tu scrivi ma, Camillo, non ha assolutamente scritto cose inesatte e sbagliate.

Camillo ha scritto che l'assicurazione globale fabbricati NON è obbligatoria perché lo dice la legge.

Ognuno di noi, poi, può fare tutte le ipotesi che vuole, tutte le considerazioni, le più svariate e, senz'altro, potrebbero pure verificarsi, resta il fatto che se l'assemblea decide di non avere una polizza fabbricato globale è libera di farlo.

 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwict4r6sMnKAhVHMhoKHergBjIQFggrMAA&url=http%3A%2F%2F********************%2Fassicurazione-condominiale%2F&usg=AFQjCNENpHvhWMhAvijfd3HAj1CYklY7pg

 

Ciao

Scusa ma in quale post avrei sostenuto che la polizza globale fabbricati è obbligatoria? e poi l'argomento non è neppure questo...Rileggi tutto bene...ciao

Ciao Camillo hai mai subito un danno da qualcuno non assicurato? Se dovessi scegliere preferiresti che chi ti causa il danno sia assicurato fino ai denti o sia uno senza alcuna assicurazione e magari anche nullatenente? Le Banche si tutelano in quanto l'appartamento fino alla fine del mutuo (purtroppo ma è così) l'appartamento è loro e non tuo. Non lo fanno furbescamente lo fanno sapientemente ed è una condizione "sine qua non" per il rilascio del mutuo

ciao

 

i desiderata sono una cosa, che posso anche condividere, ma imporre degli obblighi lo puoi fare se qualche norma ti da tale diritto, ma per il momento questa non c'è, quindi non mi puoi obbligare.

 

Se esiste la globale fabbricati del condominio, basta chiedere, gratuitamente, e sottolineo gratuitamente, il vincolo in base ai millesimi che la banca deve accettare, ma poichè nulla dicevano, spesso venivano stipulate, ma appena il diligente amministratore informava della possibilità i condomini che avevano contratto il mutuo, tali polizza venivando disdettate, e sostituite con il vincolo sulla polizza condominiale, ma ... ciò non gli andava giù, ( ... meno guadagno e senza spesa, tanto era coperto dalla globale fabbricati) e quindi sono passati al pretendere il pagamento anticipato del periodo di mutuo. Questi i fatti...

Chi può garantire alla banca il regolare pagamento della polizza condominiale per la durata di un mutuo che solitamente e di diversi decenni?Nel caso del mio condominio non è stata pagata per una dimenticanza dell' amministratore e quindi per 6 mesi il condominio è stato scoperto. Le banche si tutelano e tutelano anche il cliente perché nel caso succeda qualcosa all'appartamento durante il mutuo e per una ragione o per l'altra l'assicurazione condominiale risulta scoperta c'è n'è un'altra che ne risponde. Proprio perché non c'è nessuna legge sta al buon senso delle persone regolare le cose. Anche le cinture di sicurezza in auto un tempo non erano obbligatorie ma non per questo erano meno utili per la nostra salvezza. Possibile che servano le leggi per far funzionare il buonsenso e attivare un comportamento civile nel condominio? A quanto pare sembra di sì

Salve a tutti,

 

sarei interessato ad un chiarimento definitivo magari tramite un articolo redatto da parte dello staff di avvocati di questo sito per fare chiarezza sull' assicurazione globale fabbricati.

 

L' amministratore e l' assemblea deliberano solo sulle cose/parti comuni e non certo su quelle private. Quindi la polizza che copre sia le parti comuni come tetto e scale sia gli appartamenti dei singoli dovrebbe essere deliberata solo con il consenso scritto di ogni partecipante alla comunione altrimenti per la parte privata bisognerà escludere le proprietà esclusive dei singoli condomini dissenzienti. Questo ai sensi dell' art. 1135 Cc.. In tal senso si è espressa la Confappi. Inoltre detta spesa esula dall' art. 1130 c. 4 in quanto non è diretta alla conservazione dello stabile.

 

In sostanza l' assemblea delibera di assicurare le sole parti comuni, polizza responsabilità civile verso i terzi, e solo con espressa autorizzazione dei singoli gli appartamenti privati, restando in questo caso a ciascuno la gestione del rischio magari tramite altra compagnia di fiducia.

 

Inoltre l' art. 1123 parla del riparto delle spese solo sulle parti comuni. L' art. 1130 attribuisce all' amministratore il compito di disciplinare e riscuotere sulle parti comuni. Insomma sulle parti private non ci può essere imposto nulla salvo concordino il 100 % dei condomini o ci sia un regolamento condominiale in tal senso.

 

Ora una assemblea che obblighi un condomino ad aderire alla globale fabbricati per il suo appartamento compie un illecito che rende nulla la stessa.

 

In questo caso non c' è termine di 30 gg. per opporsi.

 

Ringrazio chi sarà in grado di fornire delucidazioni perchè sul tema ho sentito comuque pareri discordanti.

 

Grazie a tutti.

Se una maggioranza può deliberare significa che la spesa è legittima, di competenza dell'assemblea e la delibera altrettanto vincolante per il singolo.

 

La Corte regolatrice, con la sentenza 7 luglio 2010 n. 16011, è tornato sull’argomento con alcuni elementi di novità.

Così se da un lato si ribadisce la competenza assembleare a decidere sulla stipula del contratto di cui all’art. 1882 c.c. e si conferma la possibilità per la stesa assise di ratificare (anche tacitamente mediante approvazione del rendiconto comprendente le quote per il pagamento del premio) l’operato dell’amministratore, dall’altro si specificano le maggioranze necessarie per fare ciò.

Secondo il Supremo Collegio, infatti, autorizzazione alla stipula e ratifica della stessa possono essere deliberate dall'assemblea, indipendentemente dalla durata del contrattocon la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c., commi 2 e 4 (dunque, con la stessa maggioranza sia in prima che in seconda convocazione) giacché, pur eccedendo l'ordinaria amministrazione, non rientra nell'ambito delle innovazioni, per le quali soltanto l'art. 1136 c.c., comma 5, prevede una maggioranza ancora più qualificata” (Cass. 7 luglio 2010 n. 16011).

Fonte /contratto-dassicurazione-autorizzazione-alla-stipula-e-ratifica-possono-essere-deliberate-allassemblea-indipendentemente.407#ixzz3ySZGF789https://www.condominioweb.com/contratto-dassicurazione-autorizzazione-alla-stipula-e-ratifica-possono-essere-deliberate-allassemblea-indipendentemente.407#ixzz3ySZGF789

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