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Neemia

Albero troppo alto

Buongiorno a tutti.

In un condominio di tre unità, una al piano terra con giardino privato e due al primo piano, c'è un problema relativo ad un pino presente nel giardino privato.

Questo pino è stato potato una sola volta da quando è lì, più di 20 anni, perciò adesso è più alto della casa, creando due particolari problemi:

- toglie luce e aria ai proprietari del primo piano, si trova a un paio di metri (il tronco) ed essendo diventato così grosso, i proprietari del primo piano sono costretti a tenere la luce accesa in cucina e soggiorno tutto il giorno perchè sono sempre in ombra.

- sono stati installati due impianti fotovoltaici e questo pino fa ombra su uno dei due per buona parte della mattinata.

Il proprietario del pino non ne vuole sapere di potarlo e di abbassarlo.

Cosa possiamo fare?

Quali articoli del c.c. possiamo mostrargli per cercare di fargli cambiare idea?

Ci sono degli enti (tipo asl o comune) a cui possiamo rivolgerci?

 

Vi prego di rispondermi.

Grazie

Mi pare che poco potrai fare, infatti dici che l'albero c'è da più di 20 anni, potresti chiedere al Comune (Verde Pubblico) e forse interverranno obbligando il proprietario e/o il condominio ad una potatura regolare non invasiva per l'albero.

Grazie per la pronta risposta.

I proprietari del piano di sopra che pagano corrente e hanno una vista dimezzata rispetto a quando hanno acquistato, a causa di questo pino, non possono chiedere dei danni????

Dovrebbero dimostrare i danni, ma è difficile perchè si sa che gli alberi crescono, e per legge non esiste un diritto di vista, inteso come panorama, salvo un contratto che obblighi il proprietario dell'albero ad una altezza prestabilita.

 

Modificato Da - Paolino Pao il 18 Ott 2011 11:06:30

Scritto da Paolino Pao il 18 Ott 2011 - 11:05:22: Dovrebbero dimostrare i danni, ma è difficile perchè si sa che gli alberi crescono, e per legge non esiste un diritto di vista, inteso come panorama, salvo un contratto che obblighi il proprietario dell'albero ad una altezza prestabilita.

 

Modificato Da - Paolino Pao il 18 Ott 2011 11:06:30

Paolino, sul diritto di vista ho qualche dubbio, metti che l'abero di copre interamente la vista, penso che tu proprietario possa in ogni caso chiedere una potatura, nel caso in cui non venga eseguito , penso si possa procedere con qualche azione legale, non ho sentenze, ma la logica mi direbbe questo

Quanto dista l'albero dal condominio, per alberi ad alto fusto la dimensione minima è 3 metri.

Bisognerebbe veder qualcosa sul "esercizio del diritto di veduta"

Modificato Da - Turtle_dive il 18 Ott 2011 13:07:01

 

Modificato Da - Turtle_dive il 18 Ott 2011 13:11:59

Scritto da Turtle_dive il 18 Ott 2011 - 13:04:48: sul diritto di vista ho qualche dubbio, metti che l'abero di copre interamente la vista, penso che tu proprietario possa in ogni caso chiedere una potatura, nel caso in cui non venga eseguito , penso si possa procedere con qualche azione legale, non ho sentenze, ma la logica mi direbbe questo

Quanto dista l'albero dal condominio, per alberi ad alto fusto la dimensione minima è 3 metri.

Bisognerebbe veder qualcosa sul "esercizio del diritto di veduta"

Sul diritto di vista inteso come "panorama" ti assicuro non esiste nessuna normativa, salvo un contratto tra le parti (se c'è me lo indichi per favore), il condomino può però richiedere una potatura, bisogna poi vedere se il proprietario la farà e quì ci sarebbe da discutere, per quello ho detto che si rivolga al Verde Pubblico.

Per quanto riguarda le distanze minime (3 metri)

 

Codice Civile

Art. 894. Alberi a distanza non legale.

Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

 

Art. 895. Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale.

Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

 

Ossia se l'albero stà (come dice Neemia) da più di 20 anni, il proprietario ha usucapito la collocazione, ma non potrà ripiantare un'altro alla morte o abbattimento di questo, ossia rimane in loco fino a che vive o viene abbattuto (cioè muore)

 

Modificato Da - Paolino Pao il 18 Ott 2011 13:48:27

Paolino è chiaro che non si parla di "panorama", ma personalmente utilizzerei sempre la parola "vista", che io ricordi, qualcosa su "esercizio del diritto di veduta" esiste, dovrei anche avere qualcosa buttato da qualche parte, a meno che tu non sia d'accordo che si può agire invocando questo principio.

 

Che ne dici di questa ??

 

Cass. civ. Sez. II, 13/06/1995, n. 6683

La servitù, ai sensi dell'art. 1030 c.c., può anche comportare, per il proprietario del fondo servente, l'obbligo di un "facere", se così sia stabilito dal titolo o dalla legge, purchè esso costituisca solo una obbligazione accessoria che non esaurisce l'intero contenuto della servitù essendo volto solo a consentirne il concreto esercizio. (Nella specie, la Corte ha ritenuto compatibile con il contenuto della servitù di non collocare e mantenere nel fondo alberi che impedissero la visuale del panorama dal fondo vicino, quello di rimuovere o potare gli alberi già esistenti che ostacolassero l'esercizio della veduta).

Infatti, quella sentenza dice che c'è una servitù cc art. 1030 (o un diritto di panorama) che solitamente viene in essere per contratto a pagamento (un titolo insomma), in questo caso a quanto pare non c'è nessun contratto di servitù perchè non esiste un fondo dominate e uno servente, tra l'altro l'avevo anche accennato;

- .. salvo un contratto tra le parti ..

Ovvero io avendo al possibilità, acquisto un terreno dove c'è un panorama e mi metto d'accordo con il vicino che non pianti degli alberi che mi tolgano la vista (naturalmente con contratto che potrà essere a pagamento), quindi c'è una servitù (dominante il mio fondo ed il suo sarà servente), se lui pianta e fa crescere degli alberi allora io potrò far valere quell'accordo, ma se non c'è nulla di questo, il vicino pianterà gli alberi a distanza regolare non potrò fare mai nulla, e se li pianterà a distanza inferiore ed io per 20 anni, me ne sto zitto quelli rimarranno in loco fino alla loro morte oppure fino a quando il vicino deciderà di abbatterli, ma io non potrò obbligarlo.

 

Modificato Da - paolino pao il 18 Ott 2011 17:45:41

Personalmente ritengo che si può utilizzare la sentenza, al di la della servitù o altro, il principio che se ho un albero che impedisce la veduta, e non sono passati 20 anni, posso chiedere la sua potatura ( senza esagerare nella rimozione ), quindi se lo posso chiedere, significa che se lui non riscontro, posso agire per vie legali. Ovviamente questo è il mio punto di vista, assolutamente soggettivo.

 

Scritto da Turtle_dive il 19 Ott 2011 - 09:10:39: Personalmente ritengo che si può utilizzare la sentenza, al di la della servitù o altro, il principio che se ho un albero che impedisce la veduta, e non sono passati 20 anni, posso chiedere la sua potatura ( senza esagerare nella rimozione ), quindi se lo posso chiedere, significa che se lui non riscontro, posso agire per vie legali. Ovviamente questo è il mio punto di vista, assolutamente soggettivo.
Per la Sentenza non credo in quanto riporta all'art 1030 (servitù) e quì servitù non ce ne sono, ne di fatto ne da contratto, caso mai si potrebbe parlare di usucapione a favore del' proprietario dell'albero (--> cc Art. 895), mentre il cc 1030 dice;

 

cc Art. 1030. Prestazioni accessorie.

Il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare , salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti.

 

Per quanto riguarda la potatura "Si", sono d'accordo, infatti l'avevo anche scritto che si può chiedere

Scritto da Paolino Pao il 18 Ott 2011 - 13:42:33: il condomino può però richiedere una potatura, bisogna poi vedere se il proprietario la farà ...
... ma non in modo tale da avere il "panorama" originale, ovvero si potrà eseguire una potatura fatta a regola d'arte per non penalizzare l'albero, magari chiedendo al Verde Pubblico

 

Modificato Da - Paolino Pao il 19 Ott 2011 10:01:21

E di sicurezza non si parla?

Con un albero così alto e grosso non può essere che

diventi anche pericoloso, se dovesse sradicarsi per il vento?

Io ho sentito parlare solo di veduta...di panorama...,

ma non di sicurezza!!!!

 

Scritto da Mabel25 il 19 Ott 2011 - 11:56:56: E di sicurezza non si parla?

Con un albero così alto e grosso non può essere che

diventi anche pericoloso, se dovesse sradicarsi per il vento?

Io ho sentito parlare solo di veduta...di panorama...,

ma non di sicurezza!!!!

Certo hai ragione, per quello è bene sentire un perito agrario (anche uno del Verde Pubblico del Comune), ossia uno condomino di propria iniziativa non può dire che l'albero potrebbe causare dei danni, salvo non sia un perito agrario abilitato

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