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eletto86

Abbattimento tetto condominiale

Salve a tutti,vorrei sottoporvi questa situazione:

l'ultimo piano del mio stabile è composto da 2 terrazze e 2 tetti a spiovere..su tali tetti a spiovere è stato aperto dal costruttore una porta per poter utilizzare lo spazio del sottotetto.

Il fantomatico proprietario di questi locali (per altro non ancora dimostrato visto che non ha mai fatto visionare l'atto di proprietà) un bel giorno ha deciso di abbattere uno di questi tetti, creando al suo posto una struttura in legno pesante e alzandola di oltre 4 metri ricreando una sorta di tetto a spiovere.

Tale opera è stato però bloccata da una denuncia dei vicini per edificazione abusiva in quanto era stato costruito anche un piccolo bagno chiuso in muratura.

Tralasciando la questione estetica del palazzo (che ovviamente risulta variata) ci sono rischi di infiltrazioni nell'area modificata che non è stata impermeabilizzata..e sospetto pure la mancanza di un accertamento tecnico per verificare se effettivamente il peso aumentato è sostenibile.

Ora..cosa può fare il condominio per ottenere il ripristino della situazione originale?

Grazie per le risposte

Se è fatto abusivamente si può segnalare al Comune, salvo non si possa sanare da parte del proprietario attuerà la procedura per un eventuale abbattimento e ripristino dello stato precedente, se invece non c'è abuso si può pretendere sia rispettata la procedura prevista dall'art 1127 cc;

 

Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio.

Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.

La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.

I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.

Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.

Se è fatto abusivamente si può segnalare al Comune, salvo non si possa sanare da parte del proprietario attuerà la procedura per un eventuale abbattimento e ripristino dello stato precedente, se invece non c'è abuso si può pretendere sia rispettata la procedura prevista dall'art 1127 cc;

 

Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio.

Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.

La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.

I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.

Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.

La ringrazio della risposta.

Parlando ovviamente da ignorante le chiedo:l'elevazione dovrebbe essere ammessa solo su lastricato solare?Cioè di fatto in questo caso la persona in questione è proprietaria del sottotetto,ma il tetto in se non dovrebbe essere di proprietà condominiale?

Come ci si dovrebbe opporre alla sopraelevazione se pregiudica l'aspetto architettonico dello stabile?

La ringrazio della risposta.

Parlando ovviamente da ignorante le chiedo:l'elevazione dovrebbe essere ammessa solo su lastricato solare?Cioè di fatto in questo caso la persona in questione è proprietaria del sottotetto,ma il tetto in se non dovrebbe essere di proprietà condominiale?

Come ci si dovrebbe opporre alla sopraelevazione se pregiudica l'aspetto architettonico dello stabile?

Anche il proprietario dell'ultimo piano coperto dal tetto può elevare, purchè non sia vietato dal titolo, oppure se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono (--> art 1127 cc)

I condomini possono opporsi se pregiudica l'aspetto architettonico con ricorso al Giudice;

 

In materia di condominio di edifici, il codice civile, nel riferirsi quanto alle sopraelevazioni (art. 1127, comma terzo, cod. civ.), all' aspetto architettonico dell'edificio e, quanto alle innovazioni (art. 1120, comma secondo, cod. civ.), al decoro architettonico dello stesso, adotta nozioni di diversa portata, intendendo per aspetto architettonico la caratteristica principale insita nello stile architettonico dell' edificio, sicchè l'adozione, nella parte sopraelevata, di uno stile diverso da quello della parte preesistente comporta normalmente un mutamento peggiorativo dell'aspetto architettonico complessivo, percepibile da qualunque osservatore. La relativa indagine, condotta in stretta correlazione con la visibilità dell'opera con l'esistenza di un danno economico valutabile, è demandata al giudice di merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se congruamente motivato, senza comportare l'obbligo di una espressa motivazione sulla sussistenza del pregiudizio economico, quando questo è da ritenersi insito in quello estetico, in conseguenza della gravità di quest'ultimo.

(Corte di Cassazione, sez. Il, 22 gennaio 2004, n. 1025)

p.s. nel forum ci diamo tutti del tu

Anche il proprietario dell'ultimo piano coperto dal tetto può elevare, purchè non sia vietato dal titolo, oppure se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono (--> art 1127 cc)

I condomini possono opporsi se pregiudica l'aspetto architettonico con ricorso al Giudice;

 

In materia di condominio di edifici, il codice civile, nel riferirsi quanto alle sopraelevazioni (art. 1127, comma terzo, cod. civ.), all' aspetto architettonico dell'edificio e, quanto alle innovazioni (art. 1120, comma secondo, cod. civ.), al decoro architettonico dello stesso, adotta nozioni di diversa portata, intendendo per aspetto architettonico la caratteristica principale insita nello stile architettonico dell' edificio, sicchè l'adozione, nella parte sopraelevata, di uno stile diverso da quello della parte preesistente comporta normalmente un mutamento peggiorativo dell'aspetto architettonico complessivo, percepibile da qualunque osservatore. La relativa indagine, condotta in stretta correlazione con la visibilità dell'opera con l'esistenza di un danno economico valutabile, è demandata al giudice di merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se congruamente motivato, senza comportare l'obbligo di una espressa motivazione sulla sussistenza del pregiudizio economico, quando questo è da ritenersi insito in quello estetico, in conseguenza della gravità di quest'ultimo.

(Corte di Cassazione, sez. Il, 22 gennaio 2004, n. 1025)

p.s. nel forum ci diamo tutti del tu

Ti ringrazio per le risposte!

A questo punto mi permetto di chiederti una consulenza anche su questa questione

 

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