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giani ges

Video riprese

Voi cosa pensate:

Riprende la casa del vicino: per la Cassazione non c'è violazione della privacy

Cassazione penale , sez. V, sentenza 11.05.2012 n° 18035 (Giuliano De Luca)

Riprendere con la telecamera l'abitazione di un vicino non costituisce reato, non potendo invocare la privacy il condomino che non ha “protetto” la sua casa da occhi indiscreti. In questo senso si è pronunciata la Suprema Corte a conclusione di un iter processuale avviato con una querela nei confronti di un vicino di casa per interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.). L'improvvisato regista infatti era stato sorpreso sulla pubblica via a riprendere la casa del vicino, ed in sede di assemblea condominiale aveva ammesso di aver effettuato la registrazione per documentare un abuso edilizio commesso dalla parte offesa.

 

In primo grado il Tribunale di Nola ritenendo sussistenti gli estremi dell'interferenza illecita condanna l'autore delle videoriprese, il quale tuttavia ottiene una riforma della sentenza di I grado da parte della Corte di Appello di Napoli. Secondo i Giudici napoletani infatti, non era stato provato che le riprese avessero interessato l'interno dell'abitazione della parte offesa e che comunque non era configurabile il reato di interferenze illecite nella vita privata i quanto i comportamenti ripresi «non erano sottratti alla normale osservazione dall’esterno». Avverso tale pronuncia, la parte offesa ricorre alla Cassazione insistendo nuovamente sulla sussistenza del reato di cui all'art. 615 bis c.p., e lamentando l'illogicità della motivazione della sentenza di II grado, con conseguente richiesta di annullamento.

 

La Cassazione Penale, sez. V, con sentenza 11 maggio 2012, n. 18035 rigetta il ricorso ribadendo quanto riportato nella sentenza d'appello ed evidenziando il principio secondo cui, «la tutela del domicilio è limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei», conseguentemente secondo gli Ermellini il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della privacy, se le sue azioni pur svolgendosi in luoghi di privata dimora possono essere liberamente osservate “senza ricorrere a particolari accorgimenti”.

 

In sostanza sembrerebbe che un paio di tende sarebbero state sufficienti a “schermare” l'abitazione da osservatori esterni, tuttavia nel caso specifico bisogna ricordare che non è stato provato che le riprese abbiano avuto ad oggetto l'interno della casa della parte offesa, cosa che avrebbe potuto incidere anche dal punto di vista delle modalità operative effettuate. In altre parole provando che le riprese avessero avuto ad oggetto l'interno dell'abitazione, si sarebbe potuto dedurre anche l'utilizzo di eventuali funzioni di zoom da parte del condomino, e di conseguenza il ricorso ai particolari accorgimenti tecnici cui si fa riferimento nella sentenza della Cassazione.

 

(Altalex, 12 luglio 2012. Nota di Giuliano De Luca)

Scritto da giani ges il 13 Lug 2012 - 00:00:04: Voi cosa pensate:

Che a breve si scatenerà un'altra serie di infuocati post pro/contro. Niente di nuovo sul fronte occidentale

Ad Maiora!

Il riferimento all'art. 615 bis c.p. è azzeccato, proprio come l'avevo accennato altre volte.

Il 615 bis è stato invocato dall'attore, ma i giudici hanno negato il reato contemplato.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

 

SEZIONE V PENALE

 

Sentenza 25 gennaio – 11 maggio 2012, n. 18035

 

(Presidente Marasca – Relatore Lapalorcia)

 

Ritenuto in fatto

 

R.D.S., parte civile, per il tramite del difensore avv. G.G., ricorre con due motivi avverso la sentenza del 5-3-2010 con la quale la Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento dell’appello dell’imputato A.P.L.M., aveva assolto quest’ultimo dal reato di cui all’art. 615 bis cod. pen., in riforma della sentenza del Tribunale di Nola in data 24-2-2006, ritenendo non provato che fossero state effettuate videoriprese all’interno dell’abitazione della p.o., non ricorrendo quindi gli elementi costitutivi del reato alla stregua della giurisprudenza di questa corte secondo cui il reato non è configurabile in caso di riprese di comportamenti ‘non sottratti alla normale osservazione dall’esterno’ (Cass. 25453/2011), essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni da renderlo tendenzialmente non visibile agli estranei.

 

1) Con il primo motivo si deduceva violazione della legge penale in relazione all’art. 615 bis cod. pen. in quanto dal testimoniale assunto era risultato che, in occasione del fatto, l’imputato si trovava nei pressi dell’abitazione della p.o. e aveva direzionato la videocamera verso l’interno della casa per tre o quattro minuti, e lo stesso M. aveva ammesso, nel corso di un’assemblea condominiale, l’effettuazione delle riprese.

 

2) Con il secondo violazione e falsa applicazione della legge processuale penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione. L’esattezza della pronuncia di assoluzione era smentita dalle argomentazioni della sentenza di primo grado che aveva ricostruito la vicenda attraverso la puntale valutazione delle dichiarazioni testimoniali, a fronte dell’assenza di argomentazioni logico-giuridiche a sostegno della decisione di secondo grado, che tali risultanze aveva ignorato.

 

Si chiedeva quindi l’annullamento della sentenza.

 

Il difensore dell’imputato, avv. M., ha depositato memoria difensiva con la quale sollecita la declaratoria, di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, rilevando come entrambi i motivi si risolvano in censure alla motivazione della sentenza, per contro adeguata sul punto della mancata prova di riprese effettuate all’interno dell’abitazione.

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso è infondato e va disatteso.

 

Contrariamente all’assunto del ricorrente che deduce erronea applicazione dell’art. 515 bis cod. pen. e si duole dell’assenza di argomentazioni logico-giuridiche a sostegno della decisione di secondo grado, l’iter argomentativo della sentenza impugnata risponde al principio di indubbia esattezza, ripetutamente affermato da questa corte, secondo cui, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei, se l’azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza.

 

Nella specie, come correttamente osservato dalla corte territoriale, non è provata l’effettuazione di riprese di quanto si svolgeva all’interno dell’abitazione, e quindi di atti di vita privata dei suoi abitanti. Infatti le prove richiamate dal ricorrente danno conto di riprese dalla pubblica via genericamente dirette verso la casa (la suocera del D.S. aveva riferito che, giungendo presso familiari, aveva notato che l’imputato stava riprendendo l’interno della loro abitazione, senza ulteriori specificazioni), e le ammissioni dell’imputato nel corso di una seduta del consiglio comunale, pure valorizzate nel ricorso, riguardano l’effettuazione di riprese per documentare un abuso edilizio che il D.S. avrebbe commesso. Né le prime né le seconde legittimano quindi la conclusione di un attentato alla privacy della p.o. e della sua famiglia, non risultando provato che le riprese fossero indebite, ovvero, come sopra chiarito, dirette a carpire atti della vita privata degli abitanti, svolti in modo da renderli tendenzialmente non visibili all’esterno (cfr. Cass. 40577/2008; 25453/2011).

 

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.q.m.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Scritto da giani ges il 13 Lug 2012 - 08:19:33: Il 615 bis è stato invocato dall'attore, ma i giudici hanno negato il reato contemplato.
Non è stato accettato perchè la ripresa era esterna, ma se era interna veniva accettato, come nei casi che avevo accennato nei topic precedenti;

 

c.p. Art. 615-bis.

Interferenze illecite nella vita privata.

 

Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

 

Comunque nulla da dire su questa Sentenza come detto prima, ovvero il riferimento a questo articolo fa capire perchè il ricorso è stato respinto

 

Modificato Da - tuxx il 13 Lug 2012 09:07:19

La Corte Costituzionale è stata chiara; ciò che vede lo posso filmare come memoria storica, come evidenziato, come concetto dalla sentenza in oggetto.

 

"..non risultando provato che le riprese fossero indebite, ovvero, come sopra chiarito, dirette a carpire atti della vita privata degli abitanti, svolti in modo da renderli tendenzialmente non visibili all’esterno (cfr. Cass. 40577/2008; 25453/2011).

Gipar

Scritto da giani ges il 13 Lug 2012 - 00:00:04:

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Voi cosa pensate:

 

Che a breve si scatenerà un'altra serie di infuocati post pro/contro. Niente di nuovo sul fronte occidentale.

 

Gipar aveva ragione.

 

Modificato Da - giani ges il 13 Lug 2012 10:31:27

 

Modificato Da - giani ges il 13 Lug 2012 10:32:50

Scritto da giani ges il 13 Lug 2012 - 10:29:50: Che a breve si scatenerà un'altra serie di infuocati post pro/contro. Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Gipar aveva ragione.

Certo che Gipar aveva ragione, se tu continui a controbattere.

Io semplicemente ho detto;

 

- Nulla da dire sulla sentenza, Il riferimento all'art. 615 bis c.p. è azzeccato, proprio come l'avevo accennato altre volte.

... ovvero il riferimento a questo articolo fa capire perchè il ricorso è stato respinto

 

Che altro dovrei aggiungere su questa Sentenza 25 gennaio – 11 maggio 2012, n. 18035? Altre sentenze non sono in discussione. Per me la discussione potrebbe essere già chiusa, ho espresso la mia opinione su quanto hai chiesto e non mi sposterò per nulla al modo da questo argomento e sentenza, ma tu invece continui, non so per quale motivo, bhooo?

 

Modificato Da - tuxx il 13 Lug 2012 11:08:00

Scritto da giani ges il 13 Lug 2012 - 11:38:03: Quindi il 615 bis, da lei indicato, non c...azzecca.
C'azzecca eccome, altrimenti non sarebbe citato nella massima e fa capire la differenza, ovvero se io riprendo un palazzo dalla strada non commetto nessun reato per questo articolo, mentre se p.es. entro in una proprietà privata (p.es. un'autofficina o appartamento) ed effettuo delle riprese audio o audio/video, senza il permesso del proprietario vado incontro ad una querela di parte e rischio la reclusione da sei mesi a quattro anni.

tuxx, già tux e paolino, la sentenza conferma quanto Lei ha sempre "condannato".

Se sono autorizzato a partecipare, o entrare, il 615 bis nulla puote, se non apro porte ed il tutto è visibile a terzi.

Quindi essendo il convenuto citato, per il 615 bis, da Lei tanto invocato, ed essendo il convenuto stato assolto, non si capisce perchè tuxx, già tux e paolino, continui a citare il 615 bis, considerato che non esiste tale reato, in questo caso.

-Adesso mi aspetto: una sentenza non è Legge _.

tuxx, già tux e paolino, la sentenza conferma quanto Lei ha sempre "condannato".

L' articolo citato è perche " condannato".

Se sono autorizzato a partecipare, o entrare, il 615 bis nulla puote, se non apro porte ed il tutto è visibile a terzi.

Quindi essendo il convenuto citato, per il 615 bis, da Lei tanto invocato, ed essendo il convenuto stato assolto, non si capisce perchè tuxx, già tux e paolino, continui a citare il 615 bis, considerato che non esiste tale reato, in questo caso.

-Adesso mi aspetto: una sentenza non è Legge _.

Scritto da giani ges il 13 Lug 2012 - 13:04:55: -Adesso mi aspetto: una sentenza non è Legge _.
Infatti la Legge è quella dell'art. 615 c.p. bis (in questo caso non applicabile perchè effettuate dall'esterno [pubblica via]), le Sentenze dei Giudici interpretano la Legge secondo i casi, riprese dall'esterno a quelle effettuate dall'interno di una u.i. privata senza consenso del proprietario e poi stabiliscono chi ha ragione.

Ma perchè insisti, quando è tutto chiaro?

 

Modificato Da - tuxx il 13 Lug 2012 13:16:14

tux si rilegga quato scritto da Lei, per la "vigilanza aggressiva", in altro topic.

Se io entro in casa di tuxx, gia tux e paolino e registro , perchè autorizzato o invitato ad entrare, tuxx se si attacca al 615 bis rimane nella .....,.

 

Modificato Da - giani ges il 13 Lug 2012 13:20:17

Scritto da giani ges il 13 Lug 2012 - 13:17:52: Se io entro in casa di tuxx, gia tux e paolino e registro , perchè autorizzato o invitato as entrare, tuxx se si attacca al 615 bis rimane nella .....,.

E no carissimo, se vuoi registrare audio o audio/video nella mia abitazione devi chiedermi il premesso, altrimenti ti prendo a calcioni fino a Bergamo.

 

c.p. Art. 615-bis.

Interferenze illecite nella vita privata.

Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

 

il perchè è semplice come l'acqua, io ti invito per una chiacchierata ed un caffè e nulla più, se desideri altro lo devi chiedere, perchè in questo caso le regole in casa mia le decido io, e non tu ospite.

 

Modificato Da - tuxx il 13 Lug 2012 13:27:43

Ma la Corte Costituzionale ha detto che non è interferenza.

Se mi vuol prendere a calcioni ....metta mano al portafoglio.

Scritto da giani ges il 13 Lug 2012 - 13:27:00: Ma la Corte Costituzionale ha detto che non è interferenza.

Se mi vuol prendere a calcioni ....metta mano al portafoglio.

Bhe i calcioni era un modo di dire (chiedo venia e mi sono lasciato andare) ma posso metterti alla porta con garbo e gentilezza, va meglio?

E se nonostante l'invito ad uscire non lo fai chiederò alle forze dell'ordine di allontanarti come ospite indesiderato, riservandomi di sporgere querela per le riprese audio e/o audio video da te effettuate senza il mio consenso.

Comunque tutto questo è off-topic con la sentenza in esame, per cui chiudo quì ogni riferimento a fatti non inerenti la sentenza in oggetto.

p.s. sei troppo furbo e ogni volta riesci a coinvolgermi in fatti non inerenti al Topic, anche questa volta ci sei riuscito, complimenti, spero di non caderci più

 

Modificato Da - tuxx il 13 Lug 2012 13:37:15

tux, ma non aveva scritto Lei che " Non è illecito registrare una conversazione perchè chi conversa accetta in rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione...", ?.

Ora, se sono 8invitato ad entrare, rientro in quanto da Lei indicato.

Scritto da giani ges il 14 Lug 2012 - 07:14:04: tux, ma non aveva scritto Lei che " Non è illecito registrare una conversazione perchè chi conversa accetta in rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione...", ?.

Ora, se sono 8invitato ad entrare, rientro in quanto da Lei indicato.

No comment perchè off-topic

 

Modificato Da - tuxx il 14 Lug 2012 07:37:24

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