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Diritto a casa popolare ..quando si può acquisire il diritto

abito con mio zio da 1 anno ho residenza con lui in una casa popolare assegnata a lui.... io mi sono intestato le bollette...volevo solo sapere ....quando poi mio zio non ci sarà piu ...mi danno un po di tempo per lo sfratto ? oppure posso rimanere nell'alloggio? .....qualcuno sa rispondermi?

Se è stato autorizzato dall'Aler dopo tre anni hai diritto.

Se lo zio è disabile, non mi ricodo la percentuale , dopo un anno.

in verità ho chiesto residenza me l'hanno data ma non ho comunicato all'aler pensavo che provvedessero i vigili che sono venuti a controllo...lo devo fare ? zio ora è in ospedale ..ho paura che vengono e mi cacciano ..ma se cosi fosse mi danno un preavviso di qualche mese? ..grazie

Inserito il - 10 Feb 2013 : 18:58:37

 

L'Ufficio Anagrafe non può concedere la residenza senza la preventiva autorizzazione dell'Ente.

non credo che sia cosi ,in quanto l'ufficio anagrafe non puo' entrare nel merito della residenza (se manca l'autorizzazione e' un fatto tra il richiedente e l'ente e non dell'ufficio anagrafe )ma deve solo accertare l'effettiva residenza .

e' l'assegnatario che deve ottenere l'autorizzazione da parte dell'ente a concedere la possibilita' che un suo parente possa risiedere nell'alloggio ,poi il parente potra' richiedere la residenza ,ma l'ufficio anagrafe a prescindere dall'autorizzazione deve dare la residenza ovviamente se ci sono i requisiti di legge :

volonta' del richiedente (elemento soggettivo)richiesta di residenza

reale dimora abituale(elemento oggettivo) accertamento della reale dimora abituale .

ovvero l'ente non puo' contestare la residenza anagrafica ,ma puo' contestare la mancata richiesta di autorizzazione all'assegnatario .

 

È difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente quando il gatto non c'è.

L'Ufficio Anagrafe NON PUO' concedere la residenza senza l'autorizzazione dell'Ente.

Alle " case popolari " si accede attraverso BANDO PUBBLICO e non con sotterfugi.

Il fatto che uno abbia la residenza NON DA' il diritto al subentro.

Il DIRITTO AL SUBENTRO si ottiene se si è, o si era, presenti sullo stato di famiglia al momento della domanda, fatta con bando pubblico, previa autorizzazione dell'Ente, oppure, dopo un periodo di tempo, se l'ampliamento è stato autorizzato dall'Ente.

In Lombardia funziona così, anzi, anni fa il Presidente della commissione, che dava i punteggi per accedere all'ERP, era un Magistrato.

 

Modificato Da - giani ges il 10 Feb 2013 20:19:46

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Tratto dal sito del Comune di Desenzano del Garda - Ufficio Anagrafe

 

In caso di ingresso in abitazioni gestite dall'ALER è necessario essere in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall'Ente.

 

Modificato Da - giani ges il 10 Feb 2013 20:36:37

"Il fatto che uno abbia la residenza NON DA' il diritto al subentro"

 

ma difatti non ho detto questo ,

una cosa e' avere il diritto di abitarci altra cosa e' il diritto alla residenza .

 

l'ufficio anagrafe non entra nel merito del titolo abitativo ,quindi non ha bisogno di nessuna autorizzazione dell'ente per concedere o meno la residenza .

se a seguito di una richiesta di residenza da parte di un cittadino (ovvero dichiarazione di cambio residenza)e a seguito di accertamento (svolto di solito dai vigili) si certifica la reale dimora abituale del cittadino richiedente l'ufficiale d'anagrafe DEVE procedere all'iscrizione anagrafica del soggetto .

 

se c'e' o non c'e' un autorizzazione dell'ente all'anagrafe non interessa a che titolo uno e' residente ,a loro interessa solo volonta' di abitarci e abitarci realmente .

È difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente quando il gatto non c'è.

Tratto dal sito del Comune di Desenzano del Garda - Ufficio Anagrafe

 

In caso di ingresso in abitazioni gestite dall'ALER è necessario essere in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall'Ente

 

anche i comuni sbagliano .

 

È difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente quando il gatto non c'è.

REQUISITI

Abitare effettivamente all'indirizzo dichiarato nel Comune di Desenzano del Garda.

 

INFORMAZIONI GENERALI

omissis

•In caso di ingresso in abitazioni gestite dall'ALER è necessario essere in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall'Ente.

 

difatti hanno inserito detta frase nelle informazioni generali e non nei requisiti di legge (forse perche' sanno bene che nessuna norma impone cio')

 

È difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente quando il gatto non c'è.

Tutti ti comuni della Lombardia sbagliano peppe64,...no.

La R. Lombardia non lo consente: chissa che che caos se tutti

glinquilini dell'Aler ospitassero amici.

Alle Case Popolari si accede tramite bando pubblico ed è consentito l'ampliamento solo per fatti previsti dalla Legge, quindi nessuno può essere ospitato se non secondo precise regole.

 

Modificato Da - giani ges il 10 Feb 2013 21:24:33

difatti il ministero dell'interno ha diramato diverse circolari ai comuni per la corretta applicazione delle norme in materia anagrafica ,ribadendo che gli uffici anagrafici devono concedere la residenza al presentarsi del requisito di legge .

È difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente quando il gatto non c'è.

Mi indichi, per cortesia, la circolare del Ministero inerente la richiesta di residenza per le Case Popolari.

 

Modificato Da - giani ges il 10 Feb 2013 21:31:56

Inserito il - 10 Feb 2013 : 21:12:11

 

Tutti ti comuni della Lombardia sbagliano peppe64,...no.

La R. Lombardia non lo consente: chissa che che caos se tutti

glinquilini dell'Aler ospitassero amici.

Alle Case Popolari si accede tramite bando pubblico ed è consentito l'ampliamento solo per fatti previsti dalla Legge, quindi nessuno può essere ospitato se non secondo precise regole.

 

Modificato Da - giani ges il 10 Feb 2013 21:24:33

allora sono due concetti diversi ,

uno riguarda l'occupazione abusiva (ovvero abitare senza autorizzazione dell'ente),l'ente provvedera' a contastare l'illecito all'occupante abusivo .

altra cosa e' la residenza anagrafica ,l'ente non ha titolo per diniegare all'ufficiale d'anagrafe la residenza al soggetto richiedente .

 

l'autorizzazione dell'ente vale nei riguardi di colui che vuole occupare un'abitazione non nei riguardi dell'ufficio anagrafe .

 

l'anagrafe e' materia statale non regionale ovvero la regione non puo'imporre all'ufficio anagrafe regole diverse dalla legge anagrafica .

 

È difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente quando il gatto non c'è.

Dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Mortara (PV).

Iscrizione anagrafica

 

Il cittadino che trasferisce la sua dimora abituale sul territorio del Comune di Mortara ha l’obbligo di chiedere l’iscrizione all’Anagrafe. L’Ufficiale d’Anagrafe ordina alla Polizia Locale un accertamento presso l’abitazione del richiedente. Se l’esito è positivo, si chiede la cancellazione dall’anagrafe del comune di precedente dimora e il cittadino viene iscritto all’Anagrafe. L’addetto spedisce anche la richiesta di cambio d’indirizzo su patente e libretto di circolazione all’ufficio centrale della motorizzazione civile. L’indirizzo sulla carta d’ identità, invece, non cambia se non alla scadenza del documento. L’iscrizione garantisce l’assistenza sanitaria pubblica, il diritto al rilascio di documenti e all’erogazione di servizi riservati ai residenti.

 

Il cittadino chiede l’iscrizione all’anagrafe (residenza) direttamente allo sportello: deve comunicare il proprio codice fiscale, gli estremi della patente di guida e la targa dei veicoli intestati a lui ed, eventualmente, agli altri familiari che si spostano con lui. L’incaricato allo sportello rilascia ricevuta della domanda. I cittadini stranieri dovranno produrre i documenti attestanti la loro identità rilasciati dal loro paese d’origine (passaporto, certificato consolare di identità) e la documentazione atta a comprovare la regolarità del soggiorno. Ai cittadini comunitari si applicano le disposizioni del D.Lgs. 30/2007 e s.m.i.. lo sportello anagrafico competente è attivo presso il Comando di Polizia Locale. Chi richiede la residenza presso un alloggio di edilizia residenziale pubblica (case popolari) deve produrre l’autorizzazione dell’ente gestore (ALER, Comune…).

 

Ogni volta che il cittadino cambia indirizzo all’interno del comune di residenza deve comunicarlo all’Ufficio Anagrafe. L’ufficio annota la variazione e gli eventuali cambiamenti nella composizione dei nuclei familiari che risultano separati o riuniti a causa della nuova collocazione abitativa.

 

Il cittadino richiede la variazione del proprio indirizzo (residenza) direttamente allo sportello, provvisto degli estremi della patente di guida e la targa dei veicoli a lui intestati. Se con lui si spostano altri familiari è necessario fornire i loro dati personali e le stesse notizie riguardo a patente e veicoli. L’incaricato allo sportello rilascia ricevuta della avvenuta iscrizione.

 

Chi sposta la residenza presso un alloggio di edilizia residenziale pubblica (case popolari) deve produrre l’autorizzazione dell’ente gestore (ALER, Comune…) o il documento di assegnazione.

"Chi sposta la residenza presso un alloggio di edilizia residenziale pubblica (case popolari) deve produrre l’autorizzazione dell’ente gestore (ALER, Comune…) o il documento di assegnazione."

 

"deve" ovvero "obbligo"

 

quale legge mi obbliga ?

nessuna .(punto)

 

È difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente quando il gatto non c'è.

Bravo, allora provi a sentire l'EX iacp di Ascoli Piceno che le daranno tutte le delucidazioni in merito.

Aspetto ancora di sapere qual'è la circolare del ministero che vieti alle regioni questo comportamento.

non sono io che devo chiedere all'ex iacp ,caso mai sono loro che devono produrre la norma che afferma che l'uffucio anagrafe per dare la residenza deve essere autorizzati da loro .

purtroppo non possono produrla visto che nessuna norma prevede cio'.

anzi il ministero dell'interno ribadisce che l'ufficio anagrafe non deve entrare nel merito (ovvero non devono accertare ne titoli abitativi ,ne condizioni economiche ne condizioni di giustizia etc etc ) ma devono solo accertare la dimora abituale del richiedente ,qualora si accerti l'effettiva dimora del richiedente l'ufficio anagrafe DEVE iscrivere il richiedente nel registro anagrafico .

È difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente quando il gatto non c'è.

Considerato che ho iniziato la mia carriera in Comune proprio eseguendo anche accertamenti di residenza, vorrei specificare alcune cose, perché mi sembra che sul Forum vengano spesso accomunate situazioni diverse.

La presente questione non ha infatti niente a che fare con la precedente:

 

--link_rimosso--

 

in quanto ci troviamo in due situazioni totalmente diverse.

In questo caso la residenza risulterebbe già concessa, nell'altro caso invece no, perché ci potrebbe essere un motivo valido per negarla, dipendente proprio dal tipo di rapporto con l'ex IACP. Mi spiego.

Quando andavo ad accertare se una persona abitava abitualmente in un appartamento ex IACP, veniva verificato dapprima a quanti soggetti risultava assegnato l'alloggio. Tale verifica serviva per constatare se non ci trovavamo in presenza di una "cessione" del diritto abitativo. In sostanza se agli IACP figuravano ad esempio 2 persone, non potevano farci credere che un'altra persona dimorava nello stesso alloggio quando trovavamo sempre due letti... In sostanza i conti dovevano sempre tornare: soggetti assegnatari + soggetti che richiedono la nuova residenza. Quando i conti non tornavano allora la residenza veniva negata perché risultava che l'alloggio non presentava gli elementi atti a contenere il totale di persone risultanti a IACP + le nuove richiedenti.

Ecco perché può risultare che una residenza viene negata in funzione di un rapporto con IACP e nel caso di Rayd sarebbe inutile fare ricorso, se l'accertamento ha stabilito che la suddetta somma non torna.....

 

Ciao

 

Me Ri

 

Modificato Da - ME RI il 11 Feb 2013 19:42:00

peppe64, circolare " vecchia ", superata da altre interpretazioni.

Lei sta scrivendo che un inquilino può " dare ", perchè ospitato,

la residenza a terzi senza il consenso del locatore?.

 

Modificato Da - giani ges il 12 Feb 2013 07:44:12

sara' anche vecchia ma resta attuale visto che non ci sono leggi che affermino ,:"L'Ufficio Anagrafe non può concedere la residenza senza la preventiva autorizzazione dell'Ente."

resto in attesa di conoscere se esista una legge che affermi cio' .

 

È difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente quando il gatto non c'è.

Cerchi e ricerchi presso qualche Prefettura, visto che ha parlato di ricongiungimenti, magari è richiesto il consenso del proprietario dell'immobile...,.

erito il - 12 Feb 2013 : 07:39:17

 

peppe64, circolare " vecchia ", superata da altre interpretazioni.

Lei sta scrivendo che un inquilino può " dare ", perchè ospitato,

la residenza a terzi senza il consenso del locatore?.

 

Modificato Da - giani ges il 12 Feb 2013 07:44:12

 

 

 

e allora cita o linka queste nuove interpretazioni ,mi sembra che posti una tua convinzione senza essere avvallata da nessuna norma giuridica .

 

 

 

comunque io non ho detto che l'inquilino puo' dare la residenza a terzi .ripeto per l'ennesima volta

la residenza la concede l'ufficiale di anagrafe (unico titolato in materia anagrafica)su richiesta del richiedente (volonta di dimorare in un luogo) mediante l'accertamento della dimora abituale dichiarata (ovvero il richiedente dimora abitualmente nel luogo dichiarato all'ufficiale d'anagrafe )

 

 

 

 

È difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente quando il gatto non c'è.

Signore mi nomina una circolare del 1997, ma non è che per caso la normativa è sbagliata.

Ma la Bossi-Fini, esiste ancora ?.

Ma è vero che per avere la residenza senza essere intestatario del contratto di locazione, è richiesto il nulla osta del proprietario?.

Ha mai sentito parlare del Modello S2?.

Fine.

 

Modificato Da - giani ges il 14 Feb 2013 11:35:42

premesso che qui si parlava di cittadini italiani ,comunque il mod s2 non e' un nulla osta per la residenza (a parte che e' indirizzato all'uffico immigrazione e non all'anagrafe)

 

ma e' una dichiarazione di consenso del proprietario ovvero esso concede all'inquilino straniero di far abitare con lui i suoi familiari .(ed e' fatta per il procedimento di ricongiungimento familiare e non ai fini anagrafici ,difatti si indirizza all'ufficio immigrazione della prefettura e non all'ufficio anagrafe )

cio' non significa dare il consenso alla residenza anagrafica .

 

l'unico consenso previsto dalla norma anagrafica e' previsto solo nel caso di famiglia anagrafica gia ' presente ovvero il titolare della scheda di famiglia (il cosidetto ex capofamiglia)dovra' rilasciare dichiarazione per un eventuale inserimento del richiedente nel propio stato di famiglia (comunque si parla di "titolare della scheda di famiglia" e non di proprietario dell'immobile ).

 

Modificato Da - peppe64 il 14 Feb 2013 20:44:00

peppe64, questo è quanto prevede la sua regione in merito ai subentri nelle case popolari,

TUTTE le Regioni italiane applicano questa normativa, e solo in questi casi, è ammesso il subentro, il diritto ad abitare.

Ovvio che se non ha il diritto, o l'autorizzazione, non può abitare e, quindi, se non abita non può avere la residenza.

Allo zio, quando è stata assegnata la casa, alla quale si accede solo tramite bando pubblico, avrà ricevuto pure il Regolamento dell'Ente, che firmando ha accettato, in merito ai subentri.

Anzi, lo zio potrebbe correre il rischio di perdere l'alloggio.

 

Art. 20 septies

(Subentro, ampliamento e ospitalità temporanea)

 

1. Il subentro nell’assegnazione a seguito di decesso dell’assegnatario o abbandono dell’alloggio è consentito esclusivamente a beneficio dei componenti del nucleo familiare, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera c), conviventi sin dal momento dell’assegnazione ovvero in virtù di ampliamento stabile avvenuto ai sensi del comma 3 e seguenti.

 

2. In caso di separazione fra coniugi, di scioglimento del matrimonio ovvero di cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede alla voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione, anche provvisoria, del giudice. In caso di cessazione della stabile convivenza, l’ente gestore provvede, altresì, alla voltura del contratto di locazione nei confronti del genitore convivente con la prole.

 

3. L’ampliamento stabile del nucleo familiare, diverso da quello avvenuto per matrimonio, convivenza more uxorio, cause naturali, adozione, tutela o affidamento, è autorizzato dall’ente gestore su richiesta dell’assegnatario, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 20 quater e purché l’abitazione sia adeguata alle esigenze del nuovo nucleo familiare.

 

4. L’ampliamento stabile del nucleo familiare viene sempre autorizzato nei confronti di persone legate all’assegnatario da vincoli di parentela, qualora l’assegnatario medesimo risulti bisognoso di assistenza sanitaria certificata da strutture sanitarie pubbliche.

 

5. L’ampliamento stabile del nucleo familiare costituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro dopo due anni dall’autorizzazione dell’ente gestore.

 

6. Nel caso di ospitalità temporanea di persone, superiore a trenta giorni, l’assegnatario è tenuto a darne comunicazione all’ente gestore secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Nota relativa all'articolo 20 septies:

Aggiunto dall'art. 1, l.r. 27 dicembre 2006, n. 22, poi modificato dall'art. 3, l.r. 3 aprile 2009, n. 9.

 

Modificato Da - giani ges il 15 Feb 2013 07:53:52

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