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fantaman2000

Votazione segreta è valida?

La votazione segreta durante un assemblea condominiale, è valida? in quali casi si utilizza questo metodo?

Modificato Da - fantaman2000 il 09 Ott 2012 alle ore 11:47:24

 

Modificato Da - fantaman2000 il 09 Ott 2012 alle ore 11:47:50

la votazione segreta NON è valida, non esiste e non potrebbe essere diversamente dato che è ncessario indicare i MILLESIMI di chi ha votato al fine di verficare la leggitimità della delibera.

Scritto da balby il 09 Ott 2012 - 12:38:12: la votazione segreta NON è valida, non esiste e non potrebbe essere diversamente dato che è ncessario indicare i MILLESIMI di chi ha votato al fine di verficare la leggitimità della delibera.

Anche quando si tratta di una tematica in cui ci deve essere l'unanimità? per cui basta un no per fermare tutto...

non penso si possa mettere a verbale il risultato di una votazione generica scrivendo ad esempio "hanno votato tutti SI, tranne una persona che ha votato NO" devono essere indicati i millesimi che hanno formato maggioranza e minoranza.

Scritto da fantaman2000 il 09 Ott 2012 - 12:54:22:

 

Anche quando si tratta di una tematica in cui ci deve essere l'unanimità? per cui basta un no per fermare tutto...

certo, se non come si fa a dire che Tizio ha votato o non ha votato contro (o a favore)?

 

Scritto da balby il 09 Ott 2012 - 13:00:46:

 

certo, se non come si fa a dire che Tizio ha votato o non ha votato contro (o a favore)?

 

Iovi ringrazio dei vostri commenti e pareri, ma vorrei riscontrare ciò che dite in termini di leggi o sentenze.

Scritto da fantaman2000 il 09 Ott 2012 - 13:03:54:

Iovi ringrazio dei vostri commenti e pareri, ma vorrei riscontrare ciò che dite in termini di leggi o sentenze.

La Legge è chiara in merito;

 

cc Art. 1136 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni (inderogabile)

L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e due terzi dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Ossia, come fai a stabilire teste e millesimi se i nominativi dei favorevoli e contrari (e relativi mlm di appartenenza per ciascuno dei votanti) non sono indicati?

Art. 1136 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

 

L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio (att. 67 e seguenti).

 

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

 

Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.

 

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

 

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio....

 

Come vedi le votazioni prevedono sia maggioranze riferite ai condomini che ai millesimi.Va da se che non sono possibili votazioni segrete

Scritto da screpo il 09 Ott 2012 - 14:23:39: Art. 1136 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

 

L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio (att. 67 e seguenti).

 

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

 

Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemb [...]

 

Assurdo nel mio condominio si è votato segretamente.

Scritto da fantaman2000 il 09 Ott 2012 - 14:36:10:

Assurdo nel mio condominio si è votato segretamente.

e sono stati tenuti segreti anche i millesimi?

 

ma scusa l'amministratore come ha potuto accettare una votazione segreta? non è intervenuto in merito? non si è opposto? il presidente stessa cosa.......zitto?

Scritto da fantaman2000 il 09 Ott 2012 - 14:36:10: Assurdo nel mio condominio si è votato segretamente.
E gli eventuali contrari (di cui non si sapevano i nomi) come potevano essere individuati nel caso volevano impugnare? Si chiamava il mago Thelman?

Scritto da sipax il 09 Ott 2012 - 15:41:26: ma scusa l'amministratore come ha potuto accettare una votazione segreta? non è intervenuto in merito? non si è opposto? il presidente stessa cosa.......zitto?

Proprio l'amministratore ha proposto la votazione segreta....

Praticamente si era creato un clima pesante anche quasi di minaccia per chi avrebbe votato no, per cui si è proceduto così, e i no sono aumentati...

Cmq era una modifica di regolamento quindi sarebbe bastato un NO.

mi rimane il dubbio di come l'amminisratore, anzi per meglio dire il presidente ha messo a verbale la votazione.

Scritto da fantaman2000 il 09 Ott 2012 - 17:05:30: Proprio l'amministratore ha proposto la votazione segreta....

Praticamente si era creato un clima pesante anche quasi di minaccia per chi avrebbe votato no, per cui si è proceduto così, e i no sono aumentati...

Cmq era una modifica di regolamento quindi sarebbe bastato un NO.

Rimane sempre l'incognita dei millesimi e dei contrari.

Infatti con la votazione segreta non è possibile individuare la somma dei millesimi favorevoli e neppure di chi potrebbe impugnare, nel caso la delibera sia viziata.

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