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fralo52

Supercondominio, gestione assemblee

Salve a tutti,

sottopongo alla Vs/ attenzione la mia interpretazione sulla nuova riforma del condominio L. 220/2012 per un parere di conferma o differente.

Abito in un fabbricato ultimato nel 2002 con 64 appartamenti con vari accessi, scala A+B+C+D+E+F dove ciascun fabbricato (quindi scala) è collegato all’altro con uno snodo strutturale di circa 20/30 cm esternamente ricoperto da un lamierino. Come parti comuni abbiamo il giardino cond.le , le corsie di scorrimento per accesso ai box, e 3 autoclavi una per ogni due scale.

 

Ritengo che ci troviamo di fronte alla compagine di un “ Supercondominio “ quindi gestito c.s.:

• Gestione ordinaria delle parti comuni deliberano in assemblea solo i rappresentanti di scala già nominati;

• Gestione straordinaria delle parti comuni deliberano in assemblea tutti i proprietari dei 64 appartamenti;

• Gestione ordinaria e straordinaria di ogni singola scala deliberano i proprietari della scala interessata.

Quindi l’amministratore dovrà convocare in assemblea i condomini considerando il tipo di gestione

da deliberare.

Grazie e un cordiale saluto a tutti.

innanzi tutto occorre chiarire se attualmente esiste un unico amministratore ed un unico codice fiscale ossia se il tutto e' comunque gestito da un unico ente di gestione (condominio )e quindi le varie scale sono solo "condominii parziali " e non veri e propri condominii .

oppure ogni scala costituisce un proprio condominio a se stante (un amministratore e codice fiscale per ogni scala e poi un amministratore e un codice fiscale per la gestione delle parti comuni alle varie scale )

Grazie peppe64,

trattasi di unico condominio con un solo amministratore.

Allora è condominio unico con più scale e non un supercondominio.

Per essere supercondominio devono esserci più stabili

 

Il supercondominio sorge per il solo fatto che alcune parti sono in comune tra più edifici o stabili in condominio

Il supercondominio inizia ad esistere per il sol fatto che alcuni beni appartengano in comune a più edifici (continua)

Fonte https://www.condominioweb.com/il-supercondominio-inizia-ad-esistere-per-il-sol-fatto-che-alcuni-beni.764#ixzz4WNWHdmbn

www.condominioweb.com

Allora è condominio unico con più scale e non un supercondominio.

Per essere supercondominio devono esserci più stabili

 

Il supercondominio sorge per il solo fatto che alcune parti sono in comune tra più edifici o stabili in condominio

Il supercondominio inizia ad esistere per il sol fatto che alcuni beni appartengano in comune a più edifici (continua)

Fonte https://www.condominioweb.com/il-supercondominio-inizia-ad-esistere-per-il-sol-fatto-che-alcuni-beni.764#ixzz4WNWHdmbn

www.condominioweb.com

Grazie Tullio,

non condivido quanto tu dici, perchè tra un fabbricato (scala A) e (l'altro scala B) c'è uno snodo strutturale (distacco tra scala A e B ecc.) di circa 30 cm, in comune come dicevo su abbiamo il giardino e la corsia di scorrimento per accedere ai box oltre all'autoclave per ogni 2 scale.

Grazie Tullio,

non condivido quanto tu dici, perchè tra un fabbricato (scala A) e (l'altro scala B) c'è uno snodo strutturale (distacco tra scala A e B ecc.) di circa 30 cm, in comune come dicevo su abbiamo il giardino e la corsia di scorrimento per accedere ai box oltre all'autoclave per ogni 2 scale.

Se gli stabili sono distanziati (anche di poco) uno dall'altro, potrebbe essere un supercondominio, allora ogni stabile dovrebbe nominare un amministratore (potrebbe essere anche lo stesso di oggi), e questo amministratore dovrebbe richiedere il CF per ogni stabile ed effettuare 6 distinti conteggi (uno per ogni stabile) inoltre l'amministratore del S.C. (con un altro C.F.) dovrà gestire le parti comuni tra i 6 stabili, ovvero in fin dei conti ci saranno 7 conteggi 7 CF, se non l'avete fatto e siete in queste condizioni dovete darvi da fare per regolarizzare la gestione del supercondominio, e probabilmente questa nuova gestione costerà un po di più.

In base all'art. 67 ° comma, disposiz att. c.c. la soglia numerica incide sulla composizione del Supercondominio.Sessanta condomini, ossia sessanta distinti proprietari.

Inoltre secondo la cassazione ai fini della costituzione di un supercondominio non è necessaria nè la manifestazione di volontà dell'originario costruttore nè quella di tutti i proprietari essendo sufficiente che i singoli stabili abbiano in comune alcuni impianti e servizi.

Se gli stabili sono distanziati (anche di poco) uno dall'altro, potrebbe essere un supercondominio, allora ogni stabile dovrebbe nominare un amministratore (potrebbe essere anche lo stesso di oggi), e questo amministratore dovrebbe richiedere il CF per ogni stabile ed effettuare 6 distinti conteggi (uno per ogni stabile) inoltre l'amministratore del S.C. (con un altro C.F.) dovrà gestire le parti comuni tra i 6 stabili, ovvero in fin dei conti ci saranno 7 conteggi 7 CF, se non l'avete fatto e siete in queste condizioni dovete darvi da fare per regolarizzare la gestione del supercondominio, e probabilmente questa nuova gestione costerà un po di più.

Non si potrebbe restare nella situazione attuale ma da parte dell'amministratore gestire diligentemente quanto tu dici??? Quindi gestire il condominio guisto come il mio primo quesito.

Grazie

In base all'art. 67 ° comma, disposiz att. c.c. la soglia numerica incide sulla composizione del Supercondominio.Sessanta condomini, ossia sessanta distinti proprietari.

Inoltre secondo la cassazione ai fini della costituzione di un supercondominio non è necessaria nè la manifestazione di volontà dell'originario costruttore nè quella di tutti i proprietari essendo sufficiente che i singoli stabili abbiano in comune alcuni impianti e servizi.

Questo lo so benissimo, è sufficiente che leggi i miei post e discussioni sull'argomento e le numerose sentenze che ho postato nel corso dei diversi topic;

 

Per la costituzione del Supercondominio non è necessaria alcuna deliberazione, Tribunale di Trieste, sez. civile, sentenza 25.05.2011 ..... “la situazione immobiliare oggetto della presente causa sia riconducibile alla figura del supercondominio, che ricorre allorché vi sia una pluralità di edifici, costituiti in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dalla esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni, in rapporto di accessorietà con i fabbricati (Cass. Sez. 2, n. 9096 del 7.7.2000).

Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria infatti né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edifici abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 c.c. (quali, ad esempio, il viale (...) l'impianto centrale per il riscaldamento, i locali per la portineria, l'alloggio del portiere), in quanto collegati da un vincolo di accessorietà necessaria a ciascuno degli stabili, (Cass. Sez. 2, n. 2305 del 31.1.2008)”...... ”alla qualificazione di supercondominio del complesso immobiliare di via (...) e dalla conseguente autonomia di ciascuno stabile, singolarmente costituito in condominio, discende la legittimità del deliberato impugnato, con il quale i condomini tutti del complesso immobiliare non hanno deliberato in merito allo scioglimento dell'unico condominio (giuridicamente non esistente), bensì hanno deliberato, edificio per edificio, in merito alla conferma o meno dell'unico amministratore precedentemente incaricato della gestione dell'intero complesso”.

Le condizioni per la costituzione di un supercondominio TRIBUNALE DI BOLOGNA Sez. III, 23 febbraio 2007, n. 367 Il fondamento tecnico dell'applicazione dei principi e delle disposizioni del codice civile in materia di condominio anche ai complessi immobiliari è dato dalla relazione di accessorietà intercorrente tra beni e impianti di uso comune e i singoli edifici costituenti condominii distinti e autonomi. Non è pertanto necessario un formale atto costitutivo, il quale ha, invece, valore meramente dichiarativo della nascita del supercondominio.

Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell’originario costruttore né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 1117 c.c., (quali, ad esempio, il viale d’ingresso, l’impianto centrale per il riscaldamento, i locali per la portineria, l’alloggio del portiere), in quanto collegati da un vincolo di accessorietà necessaria a ciascuno degli stabili, spettando, di conseguenza, a ciascuno dei condomini dei singoli fabbricati la titolarità pro quota su tali parti comuni e l’obbligo di corrispondere gli oneri condominiali relativi alla loro manutenzione. Cass. civ., sez. II, 31 gennaio 2008, n. 2305

Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell’originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, venendo il medesimo in essere “ipso iure et facto”, se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti. Si tratta di una fattispecie legale, in cui una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, sono ricompresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall’esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni (quali il viale di accesso, le zone verdi, l’impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, ecc.) in rapporto di accessorietà con i fabbricati, cui si applicano in pieno le norme sul condominio, anziché quelle sulla comunione. Cass. civ., sez. II, 14 novembre 2012, n. 19939

Al pari del condominio negli edifici, regolato dagli artt. 1117 e segg. c.c., anche il c.d. supercondominio, viene in essere “ipso iure et facto”, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno d’apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno d’approvazioni assembleari, sol che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, “pro quota”, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati. Cass. civ., sez. II, 17 agosto 2011, n. 17332

Secondo la giurisprudenza praticamente consolidata di questa Corte (cfr, ad es., Cass. n. 2305 del 2008; Cass. n. 13883 del 2010; Cass. n. 17332 del 2011 e, da ultimo, Cass. n. 19939 del 2012), ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 cod. civ., (quali, ad esempio, il viale d'ingresso, l'impianto centrale per il riscaldamento, i locali per la portineria, l'alloggio del portiere), in quanto collegati da un vincolo di accessorietà necessaria a ciascuno degli stabili, spettando, di conseguenza, a ciascuno dei condomini dei singoli fabbricati la titolarità "pro quota" su tali parti comuni e l'obbligo di corrispondere gli oneri condominiali relativi alla loro manutenzione. In altri termini, al pari del condominio negli edifici, regolato dagli artt. 1117 e segg. c.c., anche il c.d. supercondominio, viene in essere "ipso iure et facto", se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno d'apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno d'approvazioni assembleari, sol che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, "pro quota", ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati" (Cass. 21 febbraio 2013, n. 4340).

La Corte di Cassazione è tornata a soffermarsi sull'argomento con la sentenza n. 19800 del 19 settembre 2014 affermando che “ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, venendo il medesimo in essere ipso iure et facto, se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti.Si tratta di una fattispecie legale, in cui una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, sono ricompresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni in rapporto di accessorietà con i fabbricati, cui si applicano in pieno le norme sul condominio, anziché quelle sulla comunione” (Cass. n. 19939 del 2012; in senso sostanzialmente analogo, Cass. n. 17332 del 2011)” (Cass. 19 settembre 2014 n. 19800).

Non si potrebbe restare nella situazione attuale ma da parte dell'amministratore gestire diligentemente quanto tu dici??? Quindi gestire il condominio guisto come il mio primo quesito.

Grazie

Certo che si può, se nessuno chiede la costituzione del supercondominio.

Se si volesse pignoleggiare, potrebbero essere costituiti addirittura QUATTRO SUPERCONDOMINII:

1) Un supercondominio per le parti comuni a tutti gli edifici

2) Un supercondominio per gli edifici A-B che hanno l'autoclave in comune 3) Un supercondominio per gli edifici C-D che hanno l'autoclave in comune

4) Un supercondominio per edifici E-F che hanno l'autoclave in comune

 

Art. 61

Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’articolo 1136 del codice, o è disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione.

La Norma dice che il condominio che comprende più edifici PUO' (facoltà) essere sciolto ma non dice che DEVE (obbligo) essere sciolto.

Ad ogni modo, c'è stata una lunga discussione con 142 interventi su questo argomento per cui se continuassimo, non faremmo altro che ribadire ognuno le proprie opinioni.

Leggiti la discussione al link in calce e fatti da solo la tua opinione:

--link_rimosso--

... Ad ogni modo, c'è stata una lunga discussione con 142 interventi su questo argomento per cui se continuassimo, non faremmo altro che ribadire ognuno le proprie opinioni.

Leggiti la discussione al link in calce e fatti da solo la tua opinione:

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Infatti sarebbe inopportuno ripetere o riprendere la vecchia discussione, comunque se mi permetti faccio notare che non c'entra assolutamente nulla se il complesso è amministrato da un solo amministratore e/o se c'è un solo CF (per questo c'è sempre tempo di rimediare e chiedere con Mod. aa 5/6 un CF dedicato e gestire le spese come fossero condominii distinti), ma l'importante è che ...

 

Il supercondominio inizia ad esistere per il sol fatto che alcuni beni appartengano in comune a più edifici

Fonte https://www.condominioweb.com/il-supercondominio-inizia-ad-esistere-per-il-sol-fatto-che-alcuni-beni.764#ixzz4WNmQtCcm

www.condominioweb.com

Pero'il costruttore potrebbe a suo tempo previsto che tutto il fabbricato all'atto della vendita del primo appartamento fosse considere un unico condominio . (Ossia e' stato previsto ciò nel titolo oppure nel regolamento )

Quindi direi di controllare il regolamento e/o titoli .

Pero'il costruttore potrebbe a suo tempo previsto che tutto il fabbricato all'atto della vendita del primo appartamento fosse considere un unico condominio . (Ossia e' stato previsto ciò nel titolo oppure nel regolamento )

Quindi direi di controllare il regolamento e/o titoli .

. :thumbup:

 

Oppure i condomini all'unanimità aver sottoscritto un accordo (firmato da tutti) e magari registrato ai P.R.I. con cui si stabiliva l'unicità del condominio

Quindi direi di controllare il regolamento e/o titoli .

E se così non fosse, è iniziato ad esistere sin dall'origine:

 

1) il SUPERCONDOMINIO A-B perchè entrambi gli edifici hanno un bene in comune solo ai due edifici (l'autoclave A-B)

 

2) il SUPERCONDOMINIO C-D perchè entrambi gli edifici hanno un bene in comune solo ai due edifici (l'autoclave C-D)

3) il SUPERCONDOMINIO E-F perchè entrambi gli edifici hanno un bene in comune solo ai due edifici (l'autoclave E-F)

 

4) il SUPERCONDOMINIO A-B-C-D-E-F perchè i 6 edifici edifici hanno un bene in comune ai 6 edifici (giardino condominiale)

In pratica si sono costituiti 6 singoli condominii (uno per ciascun edificio) + 4 supercondominii per cui serviranno 10 codici fiscali e 10 conto correnti. 😉

E se così non fosse, è iniziato ad esistere sin dall'origine:

 

1) il SUPERCONDOMINIO A-B perchè entrambi gli edifici hanno un bene in comune solo ai due edifici (l'autoclave A-B)

 

2) il SUPERCONDOMINIO C-D perchè entrambi gli edifici hanno un bene in comune solo ai due edifici (l'autoclave C-D)

3) il SUPERCONDOMINIO E-F perchè entrambi gli edifici hanno un bene in comune solo ai due edifici (l'autoclave E-F)

 

4) il SUPERCONDOMINIO A-B-C-D-E-F perchè i 6 edifici edifici hanno un bene in comune ai 6 edifici (giardino condominiale)

In pratica si sono costituiti 6 singoli condominii (uno per ciascun edificio) + 4 supercondominii per cui serviranno 10 codici fiscali e 10 conto correnti. 😉

Potrebbe anche essere, è sufficiente che fralo52 confermi che sia tutto come tu hai ipotizzato.

Ma sarà proprio così? 🤣

Non ho ipotizzato.
Infatti ho modificato il mio scritto, avendo verificato la situazione di fatto 🙂
Pero'il costruttore potrebbe a suo tempo previsto che tutto il fabbricato all'atto della vendita del primo appartamento fosse considere un unico condominio . (Ossia e' stato previsto ciò nel titolo oppure nel regolamento )

Quindi direi di controllare il regolamento e/o titoli .

Il costruttore nel regolamento del condominio cita testualmente " corpi di fabbrica A-B-C-D-E-F " e dice espressamente nell'art. 2 che le norme del regolamento si applicheranno solo in quanto non siano in contrasto con le norme del C.C. e relative disposizioni di attuazione...queste mi sembra siano cambiate con la L. 220/2012

Inoltre nell'art. 7 dice testualmente che ogni condomino potrà usare del lastrico solare ciascuno per la propria scala di appartenenza al solo scopo di sciorinare la biancheria. Ciò, quindi, conferma la distinzione e l'individualità dei vari corpi di fabbrica (scale).

Il costruttore nel regolamento del condominio cita testualmente " corpi di fabbrica A-B-C-D-E-F " e dice espressamente nell'art. 2 che le norme del regolamento si applicheranno solo in quanto non siano in contrasto con le norme del C.C. e relative disposizioni di attuazione...queste mi sembra siano cambiate con la L. 220/2012

Inoltre nell'art. 7 dice testualmente che ogni condomino potrà usare del lastrico solare ciascuno per la propria scala di appartenenza al solo scopo di sciorinare la biancheria. Ciò, quindi, conferma la distinzione e l'individualità dei vari corpi di fabbrica (scale).

Però dal RdC stabilito dal costruttore (immagino trascritto e registrato ai P.R.I.) traspare che i corpi fabbrica A-B-C-D-E-F siano un solo condominio ed i lastrici vengano usati dai rispettivi condomini dello stabile di appartenenza in base all'art. cc 1123 3° comma

Comunque c'è pochissima forse nessuna differenza tra S.C. e condominio gestito a norma dell'art. cc 1123 3° c.

Quello che cambia è che nel S.C. ci devono essere tanti amministratori quanti sono gli stabili, più uno che gestisce le parti comuni tra gli stabili, mentre nel condominio c'è un solo amministratore che deve applicare diligentemente l'art 1123 3° cc, ovvero se un intervento riguarda un solo stabile (o A e B per l'autoclave), potrà convocare solamente i condomini di quel stabile (o A e B) visto che saranno loro a pagare, mentre se l'intervento riguarda le parti comuni del complesso, dovrà convocare l'assemblea plenaria.

Certo che si può, se nessuno chiede la costituzione del supercondominio.

Se si volesse pignoleggiare, potrebbero essere costituiti addirittura QUATTRO SUPERCONDOMINII:

1) Un supercondominio per le parti comuni a tutti gli edifici

2) Un supercondominio per gli edifici A-B che hanno l'autoclave in comune 3) Un supercondominio per gli edifici C-D che hanno l'autoclave in comune

4) Un supercondominio per edifici E-F che hanno l'autoclave in comune

 

Art. 61

Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’articolo 1136 del codice, o è disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione.

La Norma dice che il condominio che comprende più edifici PUO' (facoltà) essere sciolto ma non dice che DEVE (obbligo) essere sciolto.

Ad ogni modo, c'è stata una lunga discussione con 142 interventi su questo argomento per cui se continuassimo, non faremmo altro che ribadire ognuno le proprie opinioni.

Leggiti la discussione al link in calce e fatti da solo la tua opinione:

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Non occorre, secondo me , fare richiesta di costituzione del supercondominio perchè come dice la Cass. n. 2305 del 2008, n.13883 del 2010, n. 17332 del 2011 e n. 19939 del 2012 ai fini della costituzione di un supercondominio non occorre nessuna manifestazione di volontà; inoltre condivido e ne sono convinto quanto affermato dall'Avv. Alessandro Gallucci in questo sito che cito testualmente "la soglia numerica incide sulla composizione della "supercompagine" cioè supercondominio. Sessanta condomini, ossia sessanta distinti proprietari.

Non occorre, secondo me , fare richiesta di costituzione del supercondominio perchè come dice la Cass. n. 2305 del 2008, n.13883 del 2010, n. 17332 del 2011 e n. 19939 del 2012 ai fini della costituzione di un supercondominio non occorre nessuna manifestazione di volontà;...

Da quanto dici, tu fai parte di:

-1 condominio della tua scala

- 1 supercondominio della tua scala con la scala che ha l'autoclave in comune

- 1 supercondominio di tutte le scale con giardino comune

 

Se non c'è bisogno di nessuna manifestazione di volontà, chi ha l'obbligo di nominare un amministratore per ciascuno di questi condomini/supercondominii?

 

Cosa succede se l'assemblea non nomina un amministratore per ciascun condominio/supercondominio e nessuno manifesta la volontà di voler farne parte, visto che presumo ogni scala abbia più di 8 condòmini (64 unità su sei scale)?

Cosa succede se l'assemblea non nomina un amministratore per ciascun condominio/supercondominio e nessuno manifesta la volontà di voler farne parte, visto che presumo ogni scala abbia più di 8 condòmini (64 unità su sei scale)?
Se posso ti rispondo io:

Se l'assemblea (di scala) non nomina un amministratore, la gestione rimarrà a quell'amministratore che c'è ora, ma ciò non toglie che è un supercondominio, pechè la struttura e quella prevista dall'art. cc 1117 bis

 

L'avevo già detto, un mio parente stretto abita in un complesso di 6 stabili formanti un rettangolo con la corte in mezzo, e impianto di riscaldamento in comune, tutti amministrati dallo stesso amministratore, ma è gestito come un supercondominio

Se posso ti rispondo io:

Se l'assemblea (di scala) non nomina un amministratore, la gestione rimarrà a quell'amministratore che c'è ora, ma ciò non toglie che è un supercondominio, pechè la struttura e quella prevista dall'art. cc 1117 bis

L'amministratore che amministra ora, essendo stato nominato dall'assemblea di tutte le scale, è solo l'amministratore del SUPERCONDOMINIO comprendente il giardino.

 

- Non può amministrare ne il condominio di una scale ne il supercondominio di due scale perchè non esiste un verbale di nomina.

 

- Non può incassare/consuntivare le spese che competono ad ogni singolo condominio

 

- Non può aprire conti correnti di condominii di cui non è mai stato nominato amministratore.

L'amministratore che amministra ora, essendo stato nominato dall'assemblea di tutte le scale, è solo l'amministratore del SUPERCONDOMINIO comprendente il giardino.

 

- Non può amministrare ne il condominio di una scale ne il supercondominio di due scale perchè non esiste un verbale di nomina.

 

- Non può incassare/consuntivare le spese che competono ad ogni singolo condominio

 

- Non può aprire conti correnti di condominii di cui non è mai stato nominato amministratore.

E sufficiente un'assemblea, c'è pure una sentenza in merito;

 

Per la costituzione del Supercondominio non è necessaria alcuna deliberazione, Tribunale di Trieste, sez. civile, sentenza 25.05.2011 ..... “la situazione immobiliare oggetto della presente causa sia riconducibile alla figura del supercondominio, che ricorre allorché vi sia una pluralità di edifici, costituiti in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dalla esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni, in rapporto di accessorietà con i fabbricati (Cass. Sez. 2, n. 9096 del 7.7.2000). Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria infatti né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edifici abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 c.c. (quali, ad esempio, il viale (...) l'impianto centrale per il riscaldamento, i locali per la portineria, l'alloggio del portiere), in quanto collegati da un vincolo di accessorietà necessaria a ciascuno degli stabili, (Cass. Sez. 2, n. 2305 del 31.1.2008)”...... ”alla qualificazione di supercondominio del complesso immobiliare di via (...) e dalla conseguente autonomia di ciascuno stabile, singolarmente costituito in condominio, discende la legittimità del deliberato impugnato, con il quale i condomini tutti del complesso immobiliare non hanno deliberato in merito allo scioglimento dell'unico condominio (giuridicamente non esistente), bensì hanno deliberato, edificio per edificio, in merito alla conferma o meno dell'unico amministratore precedentemente incaricato della gestione dell'intero complesso”.

p.s. comunque il complesso dove abita il mio parente è questo (per la verità sono tre i parenti abitanti in 3 di questi 6 stabili);

 

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... con il quale i condomini tutti del complesso immobiliare non hanno deliberato in merito allo scioglimento dell'unico condominio (giuridicamente non esistente), bensì hanno deliberato,edificio per edificio, in merito alla conferma o meno dell'unico amministratore precedentemente incaricato della gestione dell'intero complesso”...

Nel caso specifico, è vero che non è stato mai deliberato lo scioglimento del condominio, MA E' ANCHE VERO che non è statao MAI DELIBERATO, EDIFICIO PER EDIFICIO, la nomina del singolo amministratore del singolo edificio.

 

Delle due una:

 

1) Se l'amministratore è amministratore del solo SUPERCONDOMINIO non può amministrare i singoli condominii e deve rispondere del denaro incassato senza titolo.

 

2) Se l'amministratore è amministratore anche dei 6 singoli condominii e dei 4 supercondominii, è l'unico responsabile per non aver richiesto 10 codici fiscali, e per non aver aperto 10 conto correnti separati facendo transitare tutto il denaro dei 10 condominii/supercondominii da lui amministrati su un unico solo conto corrente.

Anche un singolo condòmino potrebbe richiedere eventuali danni (se ce ne sono) e la revoca giudiziale in modo che quell'amministratore non amministri MAI PIU' in quel complesso, ne nessuno dei 6 singoli condominii, ne nessuno dei 4 supercondominii.

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