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Stop al denaro contante.

Un cordiale saluto a coloro che mi " sopportano", purtroppo. In virtù della Legge Finanziaria 2017..., chi rischia in primis se l'amm.re non ha ottemperato a quanto previsto nella citata Legge?

Un cordiale saluto a coloro che mi " sopportano", purtroppo. In virtù della Legge Finanziaria 2017..., chi rischia in primis se l'amm.re non ha ottemperato a quanto previsto nella citata Legge?

A cosa ti riferisci nello specifico?

Ad una Legge già in vigore oppure ad una finanziaria ancora da approvare di cui non sono a conoscenza?

A cosa ti riferisci nello specifico?

Ad una Legge già in vigore oppure ad una finanziaria ancora da approvare di cui non sono a conoscenza?

Buon giorno, alla Legge di stabilità del 2017 . A far data 1-1-2017 il condominio degli edifici è tenuto in favore di dati fornitori utilizzando sistemi in grado di garantire la tracciabilità.

E come accorgersi se tali pagamenti sono stati tracciati?
Controlli (previo appuntamento con l'amministratore) il registro di contabilità e l'estratto conto (bancario/postale), le date potrebbero non essere identiche, visto che ci sono 30 giorni di tempo per la trascrizione sul registro, ma le cifre e le casuali dovrebbero combaciare.
Buon giorno, alla Legge di stabilità del 2017 . A far data 1-1-2017 il condominio degli edifici è tenuto in favore di dati fornitori utilizzando sistemi in grado di garantire la tracciabilità.

Allora ti riferisci alla legge 232/2016 in vigore dal 1 gennaio 2017.

L'obbligo dei pagamenti tracciati riguarda solo i versamenti effettuati ai soggetti ai quali c'è l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto del 4%.

Il tuo amministratore, per esempio, essendo una società (Srl o Sas) che produce reddito d'impresa, non è soggetto a ritenuta d'acconto per cui l'amministratore può percepire il compenso anche in contanti.

In caso di inadempienza, l'obbligato è il condominio.

La sanzione è prevista dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e va da duecentocinquanta a duemila euro a carico del condominio che resta il soggetto inadempiente.

Eventualmente, il condominio potrà fare azione di rivalsa verso l'amministratore per danni derivanti dall'esercizio della professione.

La tracciabilità dei pagamenti al fornitore la puoi verificare chiedendo l'estratto del c/c mentre per la tracciabilità del pagamento delle ritenute d'acconto è un po' più complicato perchè l'amministratore ha facoltà di pagare le ritenute in unica soluzione entro due scadenze:

30 giugno e 20 dicembre.

Se troverai un unico pagamento di F24 ogni 6 mesi dovrai incrociarlo con tutte le fatture pagate nel semestre.

Allora ti riferisci alla legge 232/2016 in vigore dal 1 gennaio 2017.

L'obbligo dei pagamenti tracciati riguarda solo i versamenti effettuati ai soggetti ai quali c'è l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto del 4%.

Il tuo amministratore, per esempio, essendo una società (Srl o Sas) che produce reddito d'impresa, non è soggetto a ritenuta d'acconto per cui l'amministratore può percepire il compenso anche in contanti.

In caso di inadempienza, l'obbligato è il condominio.

La sanzione è prevista dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e va da duecentocinquanta a duemila euro a carico del condominio che resta il soggetto inadempiente.

Eventualmente, il condominio potrà fare azione di rivalsa verso l'amministratore per danni derivanti dall'esercizio della professione.

La tracciabilità dei pagamenti al fornitore la puoi verificare chiedendo l'estratto del c/c mentre per la tracciabilità del pagamento delle ritenute d'acconto è un po' più complicato perchè l'amministratore ha facoltà di pagare le ritenute in unica soluzione entro due scadenze:

30 giugno e 20 dicembre.

Se troverai un unico pagamento di F24 ogni 6 mesi dovrai incrociarlo con tutte le fatture pagate nel semestre.

Ok, per i pagamenti alle varie ditte tipo impresa di pulizie i pagamenti devono essere tracciati? L' amministratore in primis non paga mai e per rivalersi bisogna avere i numeri. Meglio vedere un film di fantascienza!

Ok, per i pagamenti alle varie ditte tipo impresa di pulizie i pagamenti devono essere tracciati?

Si, se le imprese sono soggette a ritenuta d'acconto i pagamenti devono essere tracciati.

 

L' amministratore in primis non paga mai e per rivalersi bisogna avere i numeri. Meglio vedere un film di fantascienza!

In primis è il condominio che paga ma è anche colpa del condominio se si sceglie un amministratore poco affidabile.

Se la minoranza non ha i numeri perchè la maggioranza approva ciò che fa l'amministratore ci sono 3 possibilità:

 

1) Si accetta passivamente la decisione della maggioranza

2) Si tenta la revoca giudiziale se ci sono i presupposti

3) Si vende l'unità immobiliare e si acquista in altro luogo amministrato da un "mandatario" gradito.

Si, se le imprese sono soggette a ritenuta d'acconto i pagamenti devono essere tracciati.

In primis è il condominio che paga ma è anche colpa del condominio se si sceglie un amministratore poco affidabile.

Se la minoranza non ha i numeri perchè la maggioranza approva ciò che fa l'amministratore ci sono 3 possibilità:

 

1) Si accetta passivamente la decisione della maggioranza

2) Si tenta la revoca giudiziale se ci sono i presupposti

3) Si vende l'unità immobiliare e si acquista in altro luogo amministrato da un "mandatario" gradito.

Tutto lecito, ma in assemblea si può verbalizzare che in caso di inerzia in futuro dell'amm.re lo stesso dichiara che sarà lui a pagare per le sue colpe? A cosa serve la persona di fiducia se i condomini gli danno la delega per amministrare?

Tutto lecito, ma in assemblea si può verbalizzare che in caso di inerzia in futuro dell'amm.re lo stesso dichiara che sarà lui a pagare per le sue colpe? A cosa serve la persona di fiducia se i condomini gli danno la delega per amministrare?

Perdonami ... ma mi sembra che tu faccia l'esempio di un cane che si morde la coda. Se l'amministratore è inerte l'assemblea ne nomina un altro. Se l'amministratore compie gravi irregolarità e ci sono gli estremi per dimostrarlo lo si persegue civilmente e penalmente. Tutto qui.

 

Il mandato di amministratore è basato per forza di cose sulla fiducia e può essere revocato in ogni tempo e senza giusta causa. Mi sembra che questo possa bastare.

Perdonami ... ma mi sembra che tu faccia l'esempio di un cane che si morde la coda. Se l'amministratore è inerte l'assemblea ne nomina un altro. Se l'amministratore compie gravi irregolarità e ci sono gli estremi per dimostrarlo lo si persegue civilmente e penalmente. Tutto qui.

 

Il mandato di amministratore è basato per forza di cose sulla fiducia e può essere revocato in ogni tempo e senza giusta causa. Mi sembra che questo possa bastare.

Certamente, ma il problema viene scoperto dopo che non ha ottemperato. La conseguenza dovrebbe essere ciò che dici tu, purtroppo nelle assemblee non c'è volontà di capire...Grazie.

Certamente, ma il problema viene scoperto dopo che non ha ottemperato. La conseguenza dovrebbe essere ciò che dici tu, purtroppo nelle assemblee non c'è volontà di capire...Grazie.

Se hai scoperto che l'amministratore non ha ottemperato agli obblighi fiscali non c'è bisogno della volontà di capire dell'assemblea. E' sufficiente che a capire e ad agire sia tu da solo.

L'articolo 1129 del codice civile ti viene incontro; ti permette di agire da solo e di farti recuperare fino all'ultimo centesimo speso.

 

Ora non ti resta che agire:

 

Art. 1129 c.c.

...Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma, del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato...

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