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antonio fede

Segnalazione intervento

Buona sera a tutti.

vi scrivo per avere una risposta su un problema.

Da circa 4 anni, abbiamo segnalato con raccomandata e firme di alcuni condomini (circa 30/35 sul totale di 80) all' amministratore, la rottura di alcuni cordoli del marciapiede condominiale, e asfalto ceduto per causa infiltrazioni acqua piovana, ma da parte sua nessuna risposta ne verbale / scritta.

Il problema e' nato da circa 2 mesi fa. Nell' ultima assemblea, l' amministratore in carica, non e ' stato nominato, al suo posto abbiamo nominato un' altro, che ha proposto di riparare il cordolo, ma visto che è stata fatta la segnalazione in anni precedenti, possiamo noi condomini non partecipare alla riparazione? (famosi 30/35), anche perché la casa e' stata costruita nel 2006/2007 circa, e vi chiedo non ci sono i famosi 10 anni di garanzia???? visto che l' amministratore continua a dire che non rientra nel contratto ?????

Cosa devo fare e come comportarci, visto che ho proposto di portare le lettere dei condomini con le relative firme da un legale, per provare che era stato segnalato il tutto, ma l' amministratore dimesso non ha fatto nulla?

Premetto, che l' amministratore precedente, amministrava senza iscrizione all' albo, senza certificato penale, e senza assicurazione, in pratica un semplice geometra, possiamo eventualmente richiedere danni?

Grazie e buona sera, e vi ringrazio per le vostre risposte.

Non esiste albo amministratori .

 

Il problema lo si risolve tramite l'assemblea che devr decidere in merito all'infiltrazione ovvero deliberare lavori per eliminarla .

Ma allora,se non esistono albo amministratori, domattina chi si alza puo' fare l' amministratore ?? Se non sbaglio, per sentito dire, parlavano di tutelare i condomini amministrati da persone truffaldine e incapaci, altrimenti, gli errori, i soldi presi dalle rate e poi spariti, continueremo a pagare sempre noi !!!!!!!!!!!!!

non è vero che chiunque può fare l'amministratore, in quanto per farlo bisogna avere i requisiti previsti dalla legge, altrimenti non si può fare.

 

art.71-bis. Dacc

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;

f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.

Buona sera a tutti.

vi scrivo per avere una risposta su un problema.

Da circa 4 anni, abbiamo segnalato con raccomandata e firme di alcuni condomini (circa 30/35 sul totale di 80) all' amministratore, la rottura di alcuni cordoli del marciapiede condominiale, e asfalto ceduto per causa infiltrazioni acqua piovana, ma da parte sua nessuna risposta ne verbale / scritta.

Il problema e' nato da circa 2 mesi fa. Nell' ultima assemblea, l' amministratore in carica, non e ' stato nominato, al suo posto abbiamo nominato un' altro, che ha proposto di riparare il cordolo, ma visto che è stata fatta la segnalazione in anni precedenti, possiamo noi condomini non partecipare alla riparazione? (famosi 30/35), anche perché la casa e' stata costruita nel 2006/2007 circa, e vi chiedo non ci sono i famosi 10 anni di garanzia???? visto che l' amministratore continua a dire che non rientra nel contratto ?????

Cosa devo fare e come comportarci, visto che ho proposto di portare le lettere dei condomini con le relative firme da un legale, per provare che era stato segnalato il tutto, ma l' amministratore dimesso non ha fatto nulla?

Premetto, che l' amministratore precedente, amministrava senza iscrizione all' albo, senza certificato penale, e senza assicurazione, in pratica un semplice geometra, possiamo eventualmente richiedere danni?

Grazie e buona sera, e vi ringrazio per le vostre risposte.

No. Tu non puoi esimermi di pagare le spese. Le firme non servivano a nulla prima e non servono a nulla adesso. Non è l'amministratore che decide la spesa ma è l'assemblea che decide e deve fornisce le risorse economiche all'amministratore

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