Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima

Scioglimento supercondominio per via giudiziaria

  1. #1
    Non è collegato
    { 7 mi piace }
    Frequentatore -
    Località
    Roma
    Messaggi
    460
    Reputazione
    10

    Scioglimento supercondominio per via giudiziaria

    Ci sono due edifici asserviti dalla stessa rampa di accesso privata, che per oltre 20 anni sono rimasti distinti.
    15 anni fa si è costituito tra i due edifici un supercondominio con l'installazione di un cancello elettrico e citofoni sulla rampa e l'assunzione di un portiere che sorveglia entrambi gli edifici.

    Volevo sapere se a vostro avviso in questa situazione, lasciando il cancello sempre aperto per non modificare lo stato delle cose, sarebbe applicabile il secondo comma dell'art. 61 Dacc (scioglimento disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si richiede la separazione).
    Grazie


  2. #2
    Non è collegato
    { 4866 mi piace }
    Utente d'onore+++ - L'avatar di Tullio Ts
    Località
    Trieste
    Messaggi
    40,727
    Reputazione
    100
    Non vedo il motivo pratico per adire al Giudice, perchè se si tratta di spese, queste saranno ripartite nella sessa identica maniera fatto salvo accordi all'unanimità, che possono essere approvati anche senza ricorso al Giudice.
    p.s. il cancello aperto o no, non fa cambiare l'autonomia dei due stabili.

  3.  Inserisci un quesito, iscriviti gratis al forum adesso »
  4. #3
    Non è collegato
    { 7 mi piace }
    Frequentatore -
    Località
    Roma
    Messaggi
    460
    Reputazione
    10
    Non vedo il motivo pratico per adire al Giudice
    Il motivo è che non si riescono a raggiungere i 500 (art. 61 dacc) o 667 millesimi (art. 62 dacc) per sancire in assemblea lo scioglimento del supercondominio

  5. #4
    Non è collegato
    { 4866 mi piace }
    Utente d'onore+++ - L'avatar di Tullio Ts
    Località
    Trieste
    Messaggi
    40,727
    Reputazione
    100
    Citazione Originariamente Scritto da marodda Visualizza Messaggio
    Il motivo è che non si riescono a raggiungere i 500 (art. 61 dacc) o 667 millesimi (art. 62 dacc) per sancire in assemblea lo scioglimento del supercondominio
    Per quale motivo si vuole sciogliere il supercondominio?

  6. #5
    Non è collegato
    { 7 mi piace }
    Frequentatore -
    Località
    Roma
    Messaggi
    460
    Reputazione
    10
    Per quale motivo si vuole sciogliere
    Uno dei due fabbricati è perennemente moroso...per varie ragioni (bilanci non approvati, amministratori inadempienti o che hanno fatto appropriazione indebita) non si riescono neanche ad inoltrare decreti ingiuntivi...comunque perdonami ma la domanda che fai non mi sembra pertinente a quanto da me richiesto.
    Io vorrei solo sapere se è applicabile il secondo comma dell'art. 61 dacc nel mio caso specifico, non come eventualmente sentenzierebbe il giudice preposto
    Ultima modifica di marodda; 06-11-2015 alle 11:04

  7. #6
    Non è collegato
    { 2118 mi piace }
    Utente d'onore+++ - L'avatar di peppe64
    Località
    Ascoli Piceno
    Messaggi
    20,463
    Reputazione
    100
    No .visto che non puoi sciogliere il supercondominio avendo parti in comune . Per sciogliere il supercondominio le parti comuni devono diventare di proprieta' esclusiva di uno dei due condominii

  8. #7
    Non è collegato
    { 7 mi piace }
    Frequentatore -
    Località
    Roma
    Messaggi
    460
    Reputazione
    10
    le parti comuni devono diventare di proprieta' esclusiva di uno dei due condominii
    ciò vuol dire che lo scioglimento può avvenire solo secondo l'art. 62 dacc e che all'atto dello scioglimento si deve anche decidere il destino di cancello e citofoni?

  9. #8
    Non è collegato
    { 4866 mi piace }
    Utente d'onore+++ - L'avatar di Tullio Ts
    Località
    Trieste
    Messaggi
    40,727
    Reputazione
    100
    Citazione Originariamente Scritto da marodda Visualizza Messaggio
    Uno dei due fabbricati è perennemente moroso...per varie ragioni (bilanci non approvati, amministratori inadempienti o che hanno fatto appropriazione indebita) non si riescono neanche ad inoltrare decreti ingiuntivi...comunque perdonami ma la domanda che fai non mi sembra pertinente a quanto da me richiesto.
    Io vorrei solo sapere se è applicabile il secondo comma dell'art. 61 dacc nel mio caso specifico, non come eventualmente sentenzierebbe il giudice preposto
    Lo stabile che è perennemente moroso lo è per le parti di sua competenza e solo in parte per le cose in comune con l'altro stabile, ovvero sarà la rampa, il cancello e altre cose che sono comuni, per il resto come ad esempio la pulizia delle loro scale, il loro ascensore, in pratica tutto il loro stabile, gli altri condomini non c'entrano assolutamente.
    Citazione Originariamente Scritto da marodda Visualizza Messaggio
    ciò vuol dire che lo scioglimento può avvenire solo secondo l'art. 62 dacc e che all'atto dello scioglimento si deve anche decidere il destino di cancello e citofoni?
    Quelli rimarranno comuni;

    Dacc Art. 62.
    La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'articolo 1117 del codice.
    Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'articolo 1136 del codice stesso.

    Fatto salvo non si possa dividere materialmente in due e con atto notarile o per decisione giudiziale.
    Ultima modifica di Tullio Ts; 06-11-2015 alle 12:29

  10. #9
    Non è collegato
    { 3634 mi piace }
    Utente d'onore+++ Amministratore interno L'avatar di Leonardo53
    Località
    Taranto
    Messaggi
    23,719
    Reputazione
    100
    Citazione Originariamente Scritto da marodda Visualizza Messaggio
    Uno dei due fabbricati è perennemente moroso...per varie ragioni (bilanci non approvati, amministratori inadempienti o che hanno fatto appropriazione indebita) non si riescono neanche ad inoltrare decreti ingiuntivi...comunque perdonami ma la domanda che fai non mi sembra pertinente a quanto da me richiesto.
    Io vorrei solo sapere se è applicabile il secondo comma dell'art. 61 dacc nel mio caso specifico, non come eventualmente sentenzierebbe il giudice preposto
    Se ora esiste un SUPERCONDOMINIO significa che siete già due condominii separati, ognuno con il proprio codice fiscale, ed un SUPERCONDOMINIO composto dai due condòminii, per un totale di 3 codici fiscali, 3 c/c, 3 bilanci...
    Se così stanno le cose e le morosità sono tutte dei condòmini dell'edificio A, i condòmini dell'edificio B rispondono solo delle morisità per il SUPERCONDOMINIO ma non certo per la morosità del condominio A che non paga le sue pulizie scale.

    Se sciogliete il supercondominio diventate un UNICO condominio con spese suscettibili di uso separato (condominio parziale) ma TUTTI siete responsabili di TUTTO.

    Per sciogliere il SUPERCONDOMINIO e lasciare i due condominii completamente autonomi dovete eliminare tutte le parti comuni ai due edifici (cancello, rampa, cortile, giardino, strada interna, illuminazione comune, portiere...)

  11. #10
    Non è collegato
    { 7 mi piace }
    Frequentatore -
    Località
    Roma
    Messaggi
    460
    Reputazione
    10
    Per sciogliere il SUPERCONDOMINIO e lasciare i due condominii completamente autonomi dovete eliminare tutte le parti comuni ai due edifici (cancello, rampa, cortile, giardino, strada interna, illuminazione comune, portiere...)
    Come ho scritto sopra, già fino a 15 anni fa i due condominii erano distinti e separati,con due codici fiscali distinti, pur avendo sempre in comune la rampa di accesso. Non hanno mai avuto in comune altro, nè cortile nè giardino nè illuminazione. 15 anni fa si è costituito il supercondominio inserendo un cancello e relativi citofoni, e facendo assumere il portiere, che fino allora lavorava solo per uno dei due fabbricati, dal supercondominio.
    Ora si vorrebbe sciogliere il supercondominio e ritornare alla situazione iniziale, col portiere (licenziato dal supercondominio) che tornerà a lavorare solo per uno dei due fabbricati.
    Resta il solo problema del cancello, e mi domando se la sola sussistenza di questo sia motivo sufficiente per non poter applicare il secondo comma dell'articolo 61 Dacc.

    Comunque ancora una volta ribadisco che non mi interessa sapere cosa succederebbe se si sciogliesse il supercondominio, ma se stiamo nelle condizioni perchè la sua domanda di scioglimento possa essere fatta all'autorità giudiziaria da 1/3 dei proprietari di uno dei due fabbricati
    Ultima modifica di marodda; 06-11-2015 alle 14:48

  12. #11
    Non è collegato
    { 4866 mi piace }
    Utente d'onore+++ - L'avatar di Tullio Ts
    Località
    Trieste
    Messaggi
    40,727
    Reputazione
    100
    Citazione Originariamente Scritto da marodda Visualizza Messaggio
    Come ho scritto sopra, già fino a 15 anni fa i due condominii erano distinti e separati,con due codici fiscali distinti, pur avendo sempre in comune la rampa di accesso. Non hanno mai avuto in comune altro, nè cortile nè giardino nè illuminazione. 15 anni fa si è costituito il supercondominio inserendo un cancello e relativi citofoni, e facendo assumere il portire, che fino allora lavorava solo per uno dei due fabbricati, dal supercondominio.
    Ora si vorrebbe sciogliere il supercondominio e ritornare alla situazione iniziale, col portiere (licenziato dal supercondominio) che tornerà a lavorare solo per uno dei due fabbricati.
    Resta il solo problema del cancello, e mi domando se la sola esistenza di questo sia tale da dover applicare l'art. 62 anzichè il 61.
    Il cancello e la rampa se usati da ambedue gli stabili rimarranno comuni, fatto salvo uno dei due stabili non non venda o ceda l'uso a favore dell'altro e creandosi oppure esistendo già adesso un'altro accesso.

  13. #12
    Non è collegato
    { 7 mi piace }
    Frequentatore -
    Località
    Roma
    Messaggi
    460
    Reputazione
    10
    Non mi interessa sapere cosa succederebbe alle parti comuni, ma se stiamo nelle condizioni perchè la domanda di scioglimento del supercondominio possa essere fatta all'autorità giudiziaria da 1/3 dei proprietari di uno dei due fabbricati

    Siete tutti convinti che non si possa fare?
    Ultima modifica di marodda; 06-11-2015 alle 14:54

  14. #13
    Non è collegato
    { 7 mi piace }
    Frequentatore -
    Località
    Roma
    Messaggi
    460
    Reputazione
    10
    Citazione Originariamente Scritto da Tullio Ts Visualizza Messaggio
    Purtroppo sino a Sentenza nessuno può sapere cosa deciderà il Giudice.
    SE permetti, questo è ben diverso da ciò che è stato scritto sopra. So bene che non posso prevedere la sentenza del giudice, ma vorrei solo sapere se sono nelle condizioni (richiesta di 1/3 dei proprietari) di potermi appellare ad esso.

  15. #14
    Non è collegato
    { 4866 mi piace }
    Utente d'onore+++ - L'avatar di Tullio Ts
    Località
    Trieste
    Messaggi
    40,727
    Reputazione
    100
    Citazione Originariamente Scritto da marodda Visualizza Messaggio
    Non mi interessa sapere cosa succederebbe alle parti comuni, ma se stiamo nelle condizioni perchè la domanda di scioglimento del supercondominio possa essere fatta all'autorità giudiziaria da 1/3 dei proprietari di uno dei due fabbricati

    Siete tutti convinti che non si possa fare?
    Che si possa adire al Tribunale, si può, quello che deciderà il giudice non si sa, sta di fatto che la rampa ed il cancello rimarranno comuni come ti ho già detto.
    Citazione Originariamente Scritto da marodda Visualizza Messaggio
    SE permetti, questo è ben diverso da ciò che è stato scritto sopra. So bene che non posso prevedere la sentenza del giudice, ma vorrei solo sapere se sono nelle condizioni (richiesta di 1/3 dei proprietari) di potermi appellare ad esso.
    Ci sono tre gradi di giudizio, se troverai elementi per appellarti si potrà giungere sino alla Suprema Corte di Cassazione.
    Ultima modifica di Tullio Ts; 06-11-2015 alle 15:02

  16. #15
    Non è collegato
    { 7 mi piace }
    Frequentatore -
    Località
    Roma
    Messaggi
    460
    Reputazione
    10
    OK, non sto a discutere dei vari gradi di giudizio.
    Giusto per rettificare la mia richiesta...se 200 millesimi del fabbricato A volessero appellarsi al Giudice, è chiaro che sarebbe perfettamente inutile farlo: non verrebbe accettato il ricorso perchè non vengono raggiunti i 333 millesimi citati nell'art. 61.
    ...se 350 millesimi del fabbricato A, avendo sopra esposto la situazione attuale del supercondominio, volessero appellarsi al giudice, secondo te la richiesta è dunque ammissibile?
    Ultima modifica di marodda; 06-11-2015 alle 15:12

  17. #16
    Non è collegato
    { 4866 mi piace }
    Utente d'onore+++ - L'avatar di Tullio Ts
    Località
    Trieste
    Messaggi
    40,727
    Reputazione
    100
    Citazione Originariamente Scritto da marodda Visualizza Messaggio
    OK, non sto a discutere dei vari gradi di giudizio.
    Giusto per rettificare la mia richiesta...se 200 millesimi del fabbricato A volessero appellarsi al Giudice, è chiaro che sarebbe perfettamente inutile farlo: non verrebbe accettato il ricorso perchè non vengono raggiunti i 333 millesimi citati nell'art. 61.
    ...se 350 millesimi del fabbricato A, avendo sopra esposto la situazione attuale del supercondominio, volessero appellarsi al giudice, secondo te la richiesta è dunque ammissibile?
    Non ci sono normative per lo scioglimento del supercondominio, perciò si dovrebbero adottare le norme previste dagli art 61 e 62 Dacc, per cui secondo questo dettato è possibile ricorrere al Giudice.
    Comunque mi sto ancora chiedendo il motivo, perchè se si tratta di morosità, ti è stato già spiegato che non cambierà assolutamente nulla, ovvero lo stabile non moroso non pagherà per lo stabile moroso.

  18. #17
    Non è collegato
    { 7 mi piace }
    Frequentatore -
    Località
    Roma
    Messaggi
    460
    Reputazione
    10
    ok, grazie dei tuoi contributi

+ Rispondi alla Discussione
Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima

Dello stesso argomento


  1. buongiorno a tutti, Il parco in cui abito si compone di 3 palazzine distinte e separate, ognuna forma un condominio autonomo. Il cancello di...
  2. buongiorno a tutti, Il parco in cui abito si compone di 3 palazzine distinte e separate, ognuna forma un condominio autonomo. Il cancello di...
  3. Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo in questo forum. Il nostro amm.re ha costituito, senza nostra espressa volontà un supercondominio...
  4. Salve a tutti, amministro un supercondominio che ha in comune una stradina privata con annessa illuminazione oltre al cancello condominiale. Mi è...