Ci sono due edifici asserviti dalla stessa rampa di accesso privata, che per oltre 20 anni sono rimasti distinti.
15 anni fa si è costituito tra i due edifici un supercondominio con l'installazione di un cancello elettrico e citofoni sulla rampa e l'assunzione di un portiere che sorveglia entrambi gli edifici.
Volevo sapere se a vostro avviso in questa situazione, lasciando il cancello sempre aperto per non modificare lo stato delle cose, sarebbe applicabile il secondo comma dell'art. 61 Dacc (scioglimento disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si richiede la separazione).
Grazie