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chiara78

Riconferma amministratore - servono sempre maggioranza degli intervenuti e meta'valore dell'edificio?

Per confermare l'amm.re servono sempre maggioranza degli intevenuti e meta'valore dell'edificio?Per ipotesi 16 intervenuti 9 votano a favore e questi rappresentano 501 millesimi..

Ci sono due interpretazioni... una classica e cioè che servano sempre 500 millesimi ed un'altra che contempla che bastino 334 millesimi.

Oltre alla maggioranza degli intervenuti, ovviamente...

La riconferma dell'amministratore non è una nuova nomina e si approva in 1° convocazione com la maggioranza del 2° comma art. 1136 cc > teste ed almeno 500 mlm (No 501), ed in 2° convocazione con la maggioranza del 3° comma del art. 1136 cc, > teste ed almeno 1/3 del valore dell'edificio (333,33p mlm)

 

L'amministratore di condominio può essere riconfermato con la maggioranza semplice

Fonte https://www.condominioweb.com/confermare-lamministratore-di-condominio-quale-maggioranza-occorre.11624#ixzz49nCbOiwV

www.condominioweb.com

Ci sono due interpretazioni...

Ora c'è anche una terza interpretazione.

Se non si raggiunge la maggioranza per revocare l'amministratore e nominarne un nuovo,

l'incarico del vecchio amministratore, che ha durata di un anno, "si intende rinnovato per eguale durata"

leggendo l'articolo non ho inteso il calcolo del terzo cioe' 5,3...(sarà di un terzo, cioè 5,33 (500, ndr) per la costituzione dell'assemblea e 333,33 millesimi per l'approvazione degli oggetti posti all'Odg)

ero rimasta all'art 1136(L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio)

leggendo l'articolo non ho inteso il calcolo del terzo cioe' 5,3...(sarà di un terzo, cioè 5,33 (500, ndr) per la costituzione dell'assemblea e 333,33 millesimi per l'approvazione degli oggetti posti all'Odg)

ero rimasta all'art 1136(L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio)

Nell'esempio che hai fatto;

 

- 16 intervenuti 9 votano a favore e questi rappresentano 501 millesimi

9 è la maggioranza delle teste presenti in assemblea e se rappresentano 501 mlm l'amministratore è riconfermato anche fosse la 1° convocazione, vedi risposta di Giovanni #4

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