#1 Inviato 25 Novembre, 2014 Buongiorno, il ns regolamento di condominio e' di natura "assembleare" e non "contrattuale". Cioe' non e' mai stato accettato con verbale d'assemblea all'unanimita'. Non sappiamo se nei rogiti, al momento dell'acquisto, sia stato menzionato e accettato da parte di ogni singolo condomino. Pare che per rendere valide alcune limitazioni (del rdc) sia indispensabile il rdc contrattuale. E' valida questa tesi ? Grazie
#3 Inviato 25 Novembre, 2014 --link_rimosso-- https://www.condominioweb.com/per-capire-fino-in-fondo-a-che-cosa-serva-un-regolamento-e.225
#4 Inviato 25 Novembre, 2014 Tipi di regolamento contrattuale Secondo la Giurisprudenza vi possono essere sostanzialmente tre tipi di regolamento contrattuale: a) quello approvato all’unanimità e sottoscritto da ogni condomino; b) quello predisposto dall’originario costruttore-venditore ed accettato dai condomini. Questo regolamento deve essere richiamato negli atti di acquisto dei singoli condòmini così da formarne PARTE integrante e sostanziale oppure essere allegato ai singoli atti di acquisto ed accettati dagli acquirenti mediante atti di adesione; c) quello predisposto dall’originario unico proprietario dell’edificio ed inserito quale PARTEintegrante nei singoli atti di disposizione. --------------------------------- ------------------------In origine gli acquirenti delle unita' immobiliari, nel rogito, hanno accettato e approvato il regolamento di condominio ( a cui fa riferimento il notaio con n. mapp. rep. catastale, ecc.) non e' sufficiente questo per poter sostenere che, anche tutti i successivi rogiti (negli anni) abbiano, gli acquirenti, - automaticamente - approvato e accettato tale regolamento di condominio? E quindi considerare il rdc da assembleare a contrattuale ? Oppure e' necessaria - tassativamente - una riunione con 'ordine del giorno' - "Approvazione del regolamento di condominio" e che tale approvazione deve necessariamente avere l'unanimita' ? Grazie
#5 Inviato 26 Novembre, 2014 Tipi di regolamento contrattualeSecondo la Giurisprudenza vi possono essere sostanzialmente tre tipi di regolamento contrattuale: a) quello approvato all’unanimità e sottoscritto da ogni condomino; b) quello predisposto dall’originario costruttore-venditore ed accettato dai condomini. Questo regolamento deve essere richiamato negli atti di acquisto dei singoli condòmini così da formarne PARTE integrante e sostanziale oppure essere allegato ai singoli atti di acquisto ed accettati dagli acquirenti mediante atti di adesione; c) quello predisposto dall’originario unico proprietario dell’edificio ed inserito quale PARTEintegrante nei singoli atti di disposizione. --------------------------------- ------------------------In origine gli acquirenti delle unita' immobiliari, nel rogito, hanno accettato e approvato il regolamento di condominio ( a cui fa riferimento il notaio con n. mapp. rep. catastale, ecc.) non e' sufficiente questo per poter sostenere che, anche tutti i successivi rogiti (negli anni) abbiano, gli acquirenti, - automaticamente - approvato e accettato tale regolamento di condominio? E quindi considerare il rdc da assembleare a contrattuale ? Oppure e' necessaria - tassativamente - una riunione con 'ordine del giorno' - "Approvazione del regolamento di condominio" e che tale approvazione deve necessariamente avere l'unanimita' ? Grazie Scusa, nel primo post hai affermato "Non sappiamo se nei rogiti, al momento dell'acquisto, sia stato menzionato e accettato da parte di ogni singolo condomino", ora affermi il contrario. Se vuoi essere "aiutato" devi "aiutare" noi a capire come stanno le cose.
#6 Inviato 26 Novembre, 2014 non so che tipo di contratto sia ma sono le dieci regole standar prestampate,approvato dopo 5 anni dall'aquisto,ma l'amministratore sottolinea le mancanxe ad un solo proprietario mentre gli altri disobbidiscono a cio' che fa' loro interesse! come mi devo comportare?
#7 Inviato 26 Novembre, 2014 Nel caso del regolamento ordinario(assembleare) la legge dispone che ciascun condomino può assumere l’iniziativa per la revisione del regolamento. In questo caso la parola passerà all’assemblea condominiale che potrà deliberare la modifica con la stessa maggioranza prevista per l’approvazione del regolamento, ovverosia la maggioranza dei presenti all’assemblea che rappresenta almeno la metà del valore dell’edificio. Solo nel caso di regolamento contrattuale, invece, sarà sempre necessaria l’unanimità dei condomini.(dirittirisposte.it)