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Utente2

Poteri del Presidente

Per poter svolgere il suo ruolo in assemblea quali strumenti ha il Presidente a disposizione? Sappiamo quanto siano animate le riunioni di codominio, caotiche e confuse. Come può fare il Presidente, senza dover minacciare di sciogliere l'assemblea, che lascia un po' il tempo che trova?

se l'assemblea prende una piega sbagliata, il presidente potrebbe anche richiedere l'intervento delle forze dell'ordine

il presidente non conta niente,fa pure rima.

posso dirtelo con ironia e un pò di delusione dato che nel mio condominio lo faccio ininterrottamente da quasi trent'anni. E sapessi che delibere hanno approvato!! per non dirti poi dei segretari che mi hanno accompagnato..

Ruolo e poteri del presidente

Il presidente, dunque, è uno dei condomini che, scelto al momento della costituzione dell'assemblea, ha due compiti fondamentali:

 

a) verificare la corretta convocazione di tutti i condomini;

 

b) garantire il corretto svolgimento della riunione.

 

Come si sceglie il presidente? In assenza di disposizioni del regolamento, che ad esempio potrebbe individuarlo nel condomino più anziano, la scelta andrà fatta a maggioranza dai presenti all'assemblea.

 

Il Supremo Collegio ha, tuttavia, evidenziato che la mancata nomina del presidente rappresenta una mera irregolarità che non inficia la validità della deliberazione (Cass. 15 luglio 1980 n. 4615). Il presidente, appurato che l'assise può svolgersi regolarmente, è tenuto a disciplinarne lo svolgimento.

 

Quali sono i poteri di cui dispone per fare ciò? Fermo restando quanto, eventualmente, disposto nel regolamento di condominio ed assodato che la normativa non dice nulla in merito, per valutare la legittimità del comportamento del presidente è necessario analizzare i risvolti pratici della locuzione garantire il corretto svolgimento della riunione.

 

A tal fine il presidente dovrà fare in modo che tutti i condomini abbiano la possibilità di esprimere le proprie opinioni per poter giungere ad una deliberazione che, anche se non condivisa, sia effettivamente partecipata da tutti quanti.

 

Un esempio chiarirà il concetto.

 

Si pensi ad un'assemblea con un grosso numero di partecipanti. In questi casi il presidente potrà, nell'esercizio delle proprie funzioni, contingentare i tempi d'intervento di ogni partecipante al fine di permettere a tutti quanti di esporre il proprio punto di vista.

 

In un caso risolto dalla Cassazione con sentenza n. 24132/09 (l'ultima del Supremo Collegio in materia di poteri del presidente dell'assemblea condominiale) un condomino lamentava l'illegittimità di questo comportamento non tanto in relazione ai minuti a disposizione (in tale circostanza ognuno aveva diritto a parlare per dieci minuti), quanto perché, a suo dire, un simile potere non era riconducile all'esercizio delle funzioni tipiche del presidente.

 

La Cassazione, rigettando tali argomentazioni, ha sostenuto, invece, la legittimità di questo modus operandi, in quanto il presidente, pur in mancanza di una espressa disposizione del regolamento condominiale, che lo abiliti in tal senso, può stabilire la durata di ciascun intervento, purché la relativa misura sia tale da assicurare ad ogni condomino la possibilità di esprimere le proprie ragioni su tutti i punti posti in discussione (così Cass. 13 novembre 2009 n. 24132).

 

L'unico limite, quindi, com'è dato intendere è la ragionevolezza del contingentamento dei tempi che non deve mai finire per comprimere il diritto dei condomini ad esprimere le proprie ragioni.

 

Fonte:

Lavorincasa.it

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