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Jan58

Posteggi condominiali : come stabilire le regole

Buongiorno a tutti,

vivo in un supercondominio costituito da 3 palazzi degli anni '60, per un totale di 79 unità abitative.

Nell'area comune condominiale, negli anni 90, sono stati disegnati 36 posti auto e nel corso di una assemblea condominiale di quel tempo (più di 20 anni fa) sono stati definiti i criteri di assegnazione e turnazione di tali posti auto.

Nella fattispecie ad ogni palazzo è stato assegnato un certo numero di posti, per i quali ciascun palazzo poteva definire come meglio credeva i criteri di turnazione; venne invece stabilito che durante i 3 mesi estivi i posteggi erano a libera disposizione dei condomini, fermo restando che in qualsiasi periodo dell'anno ogni condomino aveva diritto ad un solo posto auto.

Fino ad oggi quindi ognuno dei 3 palazzi ha gestito le proprie regole e la propria turnazione, secondo periodi trimestrali, assegnando i posti tra quelli che richiedevano di usufruire del posto auto e lasciando fuori da tale rotazione chi ne rinunciava.

Negli ultimi tempi in uno dei 3 palazzi si sono generate beghe e ripicche che hanno portato 2 condomini a far scrivere, nel verbale della recente assemblea del supercondominio, che loro disconoscono i precedenti "accordi" e che, in assenza di una turnazione completa, comprensiva anche di chi non possiede auto, andranno per vie legali.

La gentile richiesta che faccio al forum è la seguente :

essendo che nel regolamento condominiale l'area condominiale è descritta unicamente come tale e che nulla è riportato a proposito di posteggi condominiali :

- quale valore ha quanto deliberato in assemblea più di 20 anni fa? Ha valore "legale"? Può essere impugnato a distanza di tempo?

- le "regole" allora stabilite possono essere modificate? In che modo? Nell'ambito del supercondominio o di ciascun palazzo?

Grazie a tutti per l'eventuali risposte

Gianni

..."Nell'area comune condominiale, negli anni 90, sono stati disegnati 36 posti auto e nel corso di una assemblea condominiale di quel tempo (più di 20 anni fa) sono stati definiti i criteri di assegnazione e turnazione di tali posti auto."

Ovviamente sarai in possesso della copia di questa delibera assembleare...

 

..."2 condomini disconoscono i precedenti "accordi" e che, in assenza di una turnazione completa, comprensiva anche di chi non possiede auto, andranno per vie legali."

Questi due condomini sanno di questa delibera assembleare, ovviamente. Voglio credere che, anche il metodo di turnazione sia stato deciso in una delibera assembleare del supercondominio. Se il metodo di turnazione fosse stato deciso SOLO in un'assemblea dei singoli condomini, tale metodo di turnazione non sarebbe valido.

 

L'unica cosa che potrebbero fare sarebbe di richiedere (a loro spese) la convocazione di una nuova assemblea per cambiare il metodo di turnazione. Qualora ottenessero la nuova convocazione ed anche la delibera per un nuovo metodo di turnazione, avrebbero raggiunto il loro scopo. In caso contrario....

...Fino ad oggi quindi ognuno dei 3 palazzi ha gestito le proprie regole e la propria turnazione, secondo periodi trimestrali, assegnando i posti tra quelli che richiedevano di usufruire del posto auto e lasciando fuori da tale rotazione chi ne rinunciava...

Una clausola di rinuncia ha valore solo se contrattuale e registrata ai pubblici registri per poterla opporre ai futuri acquirenti.

 

A mio avviso conviene regolarizzare, regolamentando una volta per tutte.

Lo spazio e dell'intero SUPERCONDOMINIO composto dalle 79 unità abitative che hanno diritto ad un posto ciascuno.

Poichè non c'è posto per tutti si dovranno rotare con turnazione periodica i 39 posti per le 79 unità.

Chi durante il proprio turno non parcheggia perchè non vuole o non ha l'auto, deciderà se lasciare il posto vuoto o a disposizione di un proprio ospite o farci parcheggiare un altro condòmino.

 

Cercate di organizzare un bel calendario facendo rotare anche i mesi per non penalizzare nessuno e poi inserite la turnazione nel regolamento che dovrà essere modificato con la maggioranza del 2° comma art. 1136 (la maggioranza degli intervenuti ed almeno 500 millesimi del supercondominio)

Ringrazio per le risposte, e fornisco alcune precisazioni :

- la delibera degli anni 90 è relativa ad una assemblea comune ai 3 palazzi, anche se il concetto di supercondominio è più recente,

- i condomini "ribelli" sono al corrente della delibera,

- la rinuncia a cui mi riferisco è relativa unicamente al singolo turno di 3 mesi, ciascun condomino in qualunque momento ha potuto e può richiedere di rientrare nella rotazione, dalla successiva turnazione.

Chiedo invece un ulteriore supporto per quanto riguarda l'eventuale modifica del regolamento condominiale : per inserire le regole di turnazione nel suddetto regolamento non è quindi necessaria l'unanimità dei condomini (come invece sostenuto da alcuni condomini) ma è sufficiente che venga convocata un'assemblea del supercondominio con tale argomento all'ordine del giorno, che intervenga la maggioranza dei condomini e che le regole vengano approvate da 501 millesimi?

Ringrazio per le risposte, e fornisco alcune precisazioni :

- la delibera degli anni 90 è relativa ad una assemblea comune ai 3 palazzi, anche se il concetto di supercondominio è più recente,

- i condomini "ribelli" sono al corrente della delibera,

- la rinuncia a cui mi riferisco è relativa unicamente al singolo turno di 3 mesi, ciascun condomino in qualunque momento ha potuto e può richiedere di rientrare nella rotazione, dalla successiva turnazione.

Chiedo invece un ulteriore supporto per quanto riguarda l'eventuale modifica del regolamento condominiale : per inserire le regole di turnazione nel suddetto regolamento non è quindi necessaria l'unanimità dei condomini (come invece sostenuto da alcuni condomini) ma è sufficiente che venga convocata un'assemblea del supercondominio con tale argomento all'ordine del giorno, che intervenga la maggioranza dei condomini e che le regole vengano approvate da 501 millesimi?

Esattamente.

Trattandosi di regolamentazione di parti comuni che non incidono sui diritti individuali si può modificare la CLAUSOLA REGOLAMENTARE anche se contenuta in un regolamento contrattuale.

Devono essere convocati tutti i condòmini in un'assemblea plenaria dei 3 edifici e per la modifica occorre la maggioranza degli intervenuti ed almeno 500 millesimi (non 501).

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