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Obbligo recupero crediti Condomini morosi

Con la recente riforma del condominio si è normato che l'Amministratore (salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea) è tenuto ad agire per la riscossione di quanto dovuto dai condomini morosi, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso.

 

Nel mio caso con delibera Assembleare del 27 Giugno 2017 si sono approvati i bilanci dal 1.01.2014 al 31.12.2016 (tre anni). I Crediti verso i Condomini Morosi sono diventati liquidi e, quindi, esigibili da tale data (la delibera non è stata oggetto di alcun ricorso e, pertanto, ad oggi è esecutiva). L'Amministratore del Condominio entro che data (nel mio caso specifico) è tenuto, e/o obbligato, ad agire ?

I sei mesi non decorrono dall’approvazione del consuntivo, ma dalla fine dell’esercizio. Giova ricordare tra l’altro che un D.I. può essere richiesto anche con l’approvazione del bilancio preventivo e non necessariamente soltanto con l’approvazione del consuntivo. I crediti diventano liquidi ed esigibili anche con la ripartizione del bilancio preventivo.

 

Nel tuo caso specifico quindi, l’amministratore avrebbe dovuto agire da tempo. Se la situazione è delicata sarà il,caso che si dia una mossa.

Esercizi di tre anni senza nè preventivo nè consuntivo ... una figata. Nel caso da te descritto nessun credito era quindi esigibile. A questo punto i sei mesi partono dall’approvazione del consuntivo quindi dal 27 giugno 2017.

Esercizi di tre anni senza nè preventivo nè consuntivo ... una figata. Nel caso da te descritto nessun credito era quindi esigibile. A questo punto i sei mesi partono dall’approvazione del consuntivo quindi dal 27 giugno 2017.

Su istanza alla Volontaria Giurisdizione del Tribunale, possibile revoca giudiziaria...che figata!!!

 

Ciao Stefano

Carlo

........... Come detto con delibera assembleare del 27.06.2017 si sono approvati i bilanci consuntivi (senza che ci fosse alcuna delibera di approvazione di alcun bilancio preventivo) degli anni 204 + 2015 + 2016. I sei mesi entro cui l'Amministratore ha l'obbligo di agire scadrebbe il 27.12.2017?

 

Ma l'Amministratore, entro i sei mesi cui sopra, ha l'obbligo di agire giudizialmente e, quindi, con D.I. ovvero può diffidare il Condomino moroso con raccomandata AR di messa in mora ed agire oltre il suddetto termine giudizialmente?

In sostanza la diffida e messa in mora basta per non incorrere in eventuali "Responsabilità ?

Si è detto più volte che l’amministratore PUÒ utilizzare lo strumento del D.I. e non DEVE usarlo. Ciò che conta è che compia tutte le azioni possibili per escutere il debito

È sufficiente la messa in mora, il decreto ingiuntivo è un'opzione non obbligatoria, a meno che non sia deliberata dall'assemblea.

è anche vero che senza D.I. molte volte diventa difficile recuperare bonariamente.

Carlo puoi gentilmente attenerti al post? Come detto con delibera assembleare del 27.06.2017 si sono approvati i bilanci consuntivi (senza che ci fosse alcuna delibera di approvazione di alcun bilancio preventivo) degli anni 204 + 2015 + 2016. I sei mesi entro cui l'Amministratore ha l'obbligo di agire scadrebbe il 27.12.2017?

Il Termine per agire nei confronti dei morosi, sia pure con semplice diffida di messa in mora raccomandata per pagare le quote insolute (nel caso specifico) scadrebbe il 27.12.2017 ?

L'articolo dispone "entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso"

 

Quindi non il giorno dell'approvazione del bilancio ma il giorno di chiusura dell'esercizio.

 

La cosa può dar via a tante interpretazioni, motivo per cui l'amministratore farebbe bene a non prendersela comoda ma sollecitare e mettere in mora anche sulla base del bilancio preventivo approvato.

 

In mancanza di preventivo regolarmente approvato concordo con bilbetto #4

Esatto .... è l’unico termine che si può considerare valido considerando che prima di tale data il debito non è mai stato reso liquido nè esigibile.

Ritorno purtroppo sull'argomento. Alcuni Condomini sostengono, che in virtù della nuova normativa sul Condominio del 2012 (entrata in vigore nel giugno del 2013), l'Amministratore ha l'obbligo di agire (entro il suddetto termine dei sei mesi) oltre la semplice raccomandata di diffida e messa in mora per il pagamento delle quote insolute. In particolare sostengono che l'Amministratore deve procedere alla nomina di un legale ed intraprendere ogni azione giudiziaria per il recupero dei crediti (decreti ingiuntivi e quant'altro necessario per recuperare le quote dai morosi). Diversamente sarebbe passibile di revoca giudiziale per gravi irregolarità.

 

Vi risulta il detto assunto? Se si potreste postare anche dei link giuridici che avvalorano questa tesi? Grazie e buone feste anticipatamente a tutti.

L'amministratore avrà anche l'obbligo di agire, ma l'assemblea ha l'obbligo di rendere disponibili e liquide le sostanze economiche necessarie al procedimento...

Lo stato di morosità, la nomina del legale, l'incarico per conseguire il d.i., la disponibilità economica sul c/c condominiale, sono tutti adempimenti che competono alll'assemblea condominiale e non all'amministratore.

L'amministratore esegue e rappresenta la volontà condominiale; senza la manifestazione della volontà condominiale l'amministratore si ritrova con le mani legate... può solo illustrare ed esplicitare le posizioni morose, ma non può intraprendere alcuna azione per rientrare delle morosità se non dispone di un avvallo assembleare in tal senso.

L'amministratore avrà anche l'obbligo di agire, ma l'assemblea ha l'obbligo di rendere disponibili e liquide le sostanze economiche necessarie al procedimento...

Lo stato di morosità, la nomina del legale, l'incarico per conseguire il d.i., la disponibilità economica sul c/c condominiale, sono tutti adempimenti che competono alll'assemblea condominiale e non all'amministratore.

L'amministratore esegue e rappresenta la volontà condominiale; senza la manifestazione della volontà condominiale l'amministratore si ritrova con le mani legate... può solo illustrare ed esplicitare le posizioni morose, ma non può intraprendere alcuna azione per rientrare delle morosità se non dispone di un avvallo assembleare in tal senso.

In parole povere, l'Amministratore è semplicemente legittimato ad agire con D.I. ( puo' farlo se lo ritiene opportuno) senza alcuna delibera assembleare ma non obbligato.

In genere, l'argomento viene posto all' odg dell'assemblea che dovrà decidere cosa fare. L' Amministratore dovrà attenersi a quanto poi deliberato.

È sufficiente la messa in mora, il decreto ingiuntivo è un'opzione non obbligatoria, a meno che non sia deliberata dall'assemblea.

Manco per niente.

L'amministratore è obbligato.

 

"il nuovo art. 1129, IX comma, codice civile decreta che “salva espressa dispensa dell'assemblea l'amministratore deve riscuotere forzosamente i contributi anche con ingiunzione ex art. 63 disp.att. c.c., entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso”."

 

- - - Aggiornato - - -

 

Ritorno purtroppo sull'argomento. Alcuni Condomini sostengono, che in virtù della nuova normativa sul Condominio del 2012 (entrata in vigore nel giugno del 2013), l'Amministratore ha l'obbligo di agire (entro il suddetto termine dei sei mesi) oltre la semplice raccomandata di diffida e messa in mora per il pagamento delle quote insolute. In particolare sostengono che l'Amministratore deve procedere alla nomina di un legale ed intraprendere ogni azione giudiziaria per il recupero dei crediti (decreti ingiuntivi e quant'altro necessario per recuperare le quote dai morosi). Diversamente sarebbe passibile di revoca giudiziale per gravi irregolarità.

 

Vi risulta il detto assunto? Se si potreste postare anche dei link giuridici che avvalorano questa tesi? Grazie e buone feste anticipatamente a tutti.

Hanno ragione i condomini.

 

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può solo illustrare ed esplicitare le posizioni morose, ma non può intraprendere alcuna azione per rientrare delle morosità se non dispone di un avvallo assembleare in tal senso.

Stai scherzando vero?

 

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Stai scherzando vero?
L'amministratore avrà anche l'obbligo di agire, ma l'assemblea ha l'obbligo di rendere disponibili e liquide le sostanze economiche necessarie al procedimento[...]

L'amministratore esegue e rappresenta la volontà condominiale; senza la manifestazione della volontà condominiale l'amministratore si ritrova con le mani legate... può solo illustrare ed esplicitare le posizioni morose, ma non può intraprendere alcuna azione per rientrare delle morosità se non dispone di un avvallo assembleare in tal senso.

Non sto scherzando e ti propongo il caso pratico.

A fronte di una cassa condominiale a secco e con l'assemblea che nega la rata straordinaria per finanziare ed anticipare le spese necessarie per ottenere il d.i., la circostanza descritta non rappresenta forse un più che giustificato ostacolo all'operatività dell'amministratore ? O ci deve mettere gli eurini di tasca sua ??!!

Chi mai poi si sentirà in diritto di accusare l'amministratore di grave colpa ?

E se qualcuno anche si rivolgesse al giudice per la sua rimozione, non è forse quasi ovvio che l'amministratore farà resistenza ed opposizione al provvedimento richiesto ?

Non sto scherzando e ti propongo il caso pratico.

A fronte di una cassa condominiale a secco e con l'assemblea che nega la rata straordinaria per finanziare ed anticipare le spese necessarie per ottenere il d.i., la circostanza descritta non rappresenta forse un più che giustificato ostacolo all'operatività dell'amministratore ? O ci deve mettere gli eurini di tasca sua ??!!

Chi mai poi si sentirà in diritto di accusare l'amministratore di grave colpa ?

E se qualcuno anche si rivolgesse al giudice per la sua rimozione, non è forse quasi ovvio che l'amministratore farà resistenza ed opposizione al provvedimento richiesto ?

Ma non è il caso di fattispecie.

MAI e poi MAI l'amministratore ha bisogno di una delibera assembleare per poter fare decreto ingiuntivo. Il codice civile è granitico in tal senso.

Rileggendo vedo che Tecnobi non ci hai mai relazionato sullo stato della cassa condominiale, per cui al momento non ci è dato sapere a quale fattispecie ci stiamo effettivamente riferendo.

Manco per niente.

L'amministratore è obbligato.

 

"il nuovo art. 1129, IX comma, codice civile decreta che “salva espressa dispensa dell'assemblea l'amministratore deve riscuotere forzosamente i contributi anche con ingiunzione ex art. 63 disp.att. c.c., entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso”."

 

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Hanno ragione i condomini.

 

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Stai scherzando vero?

 

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Lo scrivi tu stesso ! " salvo espressa dispensa dell'assemblea". L'Amministratore è tenuto, esperiti i tentavivi di rito , a convocare l'assemblea e lasciare all' assemblea il decidere cosa fare.

Una cosa è la legittimazione altra cosa è l'obbligo.

Tieni presente che fare un D.I. costa e non poco !

Lo scrivi tu stesso ! " salvo espressa dispensa dell'assemblea". L'Amministratore è tenuto, esperiti i tentavivi di rito , a convocare l'assemblea e lasciare all' assemblea il decidere cosa fare.

Una cosa è la legittimazione altra cosa è l'obbligo.

Tieni presente che fare un D.I. costa e non poco !

L'assemblea può dispensare l'amministratore nel procedere con il decreto ingiuntivo. Ma non è che l'amministratore, AL FINE di esperire il d.i. deve prima riunire l'assemblea. NELLA MANIERA PIU' ASSOLUTA.

Il codice civile non parla di legittimazione ma di obbligo "è tenuto a...".

Di default l'amministratore DEVE procedere anche con il decreto ingiuntivo, ovvero solo con il decreto ingiuntivo perché altri metodi forzosi di riscossione delle rate, a meno di non amministrare un condominio a Tor Bella Monaca a Roma, io francamente non ne vedo...

L'art. 63 Dacc dispone "l'amministratore può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, quindi quel può non è imperativo come deve.

Ad ogni modo se l'amministratore non ha, come già detto, disponibilità economiche per dare incarico ad un legale di procedere con decreto ingiuntivo nei confronti dei morosi, non può procedere, anche perché sarebbe costretto ad anticipare lui i soldi e la cosa non mi sembra fattibile.

Nel mio caso la cassa è in rosso, pertanto i condomini in regola con i pagamenti dovrebbero anticipare le spese per il D. I. (tassa registro iscrizione a ruolo, marche per notifiche e, l'Acconto per l'Avvocato che dovrà redigere il D.I.).

Per tale incombenza essendo in rosso serve una riunione che deliberi il pagamento delle dette spese tra i condomini in regola con i pagamenti(80%)? Non scordiamoci che, le controparti quasi sempre a scopo defatigatorio o altro si oppongono ai D.I. e, in tale situazione, si instaura un giudizio di merito a tutti gli effetti con costituzione in giudizio da parte del Condominio, resistenza e, ALTRE SPESE LEGALI ……….

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