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biagio64

Obbligo o facoltà?

Salve, come da titolo in quanto ho molta incertezza , le pezze giustificative per la discussione dell' anno/i del consuntivo , l'amministratore quali sono i doveri?E obbligato a portarli anche in assemblea? Grazie.

ciao

 

certamente e assolutamente si. Se non sono presenti in assemblea la delibera che approva è certamente annullabile ( devo però verificare se radicalmente nulla).

Grazie e consetudine che alla ricezione del' assemblea è scritto ...nei 5 gg precedenti i documenti sono a disposizione nell'ufficio del mandatario. Lo stesso potrà asserire in caso di contestazione di non essere obbligato a portarli in assemblea. Inoltre ho intenzione di scrivere una email sul caso saluti.

Salve, aggiungo che avrei la necessità di sapere se tale quesito è stabilito dalla normativa.

Grazie e consetudine che alla ricezione del' assemblea è scritto ...nei 5 gg precedenti i documenti sono a disposizione nell'ufficio del mandatario. Lo stesso potrà asserire in caso di contestazione di non essere obbligato a portarli in assemblea. Inoltre ho intenzione di scrivere una email sul caso saluti.
Salve, aggiungo che avrei la necessità di sapere se tale quesito è stabilito dalla normativa.
E se qualche condomino vorrebbe controllare in assemblea qualche giustificativo di spesa?

La risposta ce la da la Cassazione, e Camillo ricordava bene.

 

In tema di condominio, la mancata disponibilità della documentazione contabile in sede di approvazione del consuntivo da parte dei condomini comporta la violazione, da parte dell'amministratore, dell'obbligo di rendiconto e la conseguente invalidità della delibera di approvazione, ciò che non si verifica quando la disponibilità della documentazione manchi in sede di approvazione del preventivo dove, normalmente, l'approvazione della previsione di spesa viene fatta sulla base della gestione dell'anno precedente, e dove, soprattutto, la documentazione sulle spese potrà essere conseguita una volta che esse siano state effettuate, e non in via preventiva. (Cassazione Civile, sez. II, 08-08-2003, n. 11940)

Salve potrebbe essere interessante in assemblea mostrandola al mandatario che sempre si presenta alla riunione con il consuntivo e registro verbali. Fino a che punto può essere presa in considerazione una sentenza della suprema corte in assemblea? In caso di diniego per motivi di tempo impossibile per visionare i? Saluti

La documentazione del condominio può essere visualizzata in qualsiasi momento dai condómini, ne abbiamo parlato infinite volte nel forum.

 

Gli amministratori di solito portano la documentazione dell'ultima annualità proprio per evitare inutili discussioni in assemblea.

 

Il consiglio è sempre quello di visionare anticipatamente (se ci sono dubbi) per non creare inutili lungaggini durante l'assemblea.

 

Qui trovi i riferimenti giurisprudenziali:

 

http://www.condomini.altervista.org/VisioneDocumentii.htm

Salve potrebbe essere interessante in assemblea mostrandola al mandatario che sempre si presenta alla riunione con il consuntivo e registro verbali. Fino a che punto può essere presa in considerazione una sentenza della suprema corte in assemblea? In caso di diniego per motivi di tempo impossibile per visionare i? Saluti
Le sentenze come si sa non sono Legge ma fanno giurisprudenza, per cui si può prendere in considerazione la Sentenza che ho postato sino al punto che, se l'amministratore non porta con se i giustificativi da approvare con il bilancio consuntivo, si può votare contro l'approvazione, e se nonostante questo la delibera passa con la maggioranza stabilita, si impugna, starà al giudice poi stabilire se il consuntivo è valido oppure no.

Ti racconto un fatto accaduto molti anni fa quando non sapevo quasi nulla di condominio, siamo in assemblea e l'amministratore spiega il rendiconto, ed io hio chiesto:

- per cortesia posso vedere la fattura di questo lavoro?

A quel punto l'amministratore ha detto:

- scusate un attimo, ed è uscito dall'aula, e dopo c.a. 10 minuti è ritornato con tutti i giustificativi dell'anno di riferimento al consuntivo che si doveva approvare, dicendomi:

- quale desidera visionare?

Salve, TULLIO TS, quello che leggo scusami sembra una barzelletta purtroppo non è da tutti agire così. Devo farlo anch'io anche se già mi hanno " catalogato" un prepotente solo per aver messo in atto una trasparenza all' oscuro di altri. Nel c.c. era ed è previsto quindi io mi son dato da fare e quando faccio interventi sulla legalità e dala 220/12 lo stesso cerca di deviare il discorso su altri temi così da avere i consensi di altri condomini che per la loro cultura ... si lasciano abbagliare.Saluti.

Salve, TULLIO TS, quello che leggo scusami sembra una barzelletta purtroppo non è da tutti agire così. Devo farlo anch'io anche se già mi hanno " catalogato" un prepotente solo per aver messo in atto una trasparenza all' oscuro di altri. Nel c.c. era ed è previsto quindi io mi son dato da fare e quando faccio interventi sulla legalità e dala 220/12 lo stesso cerca di deviare il discorso su altri temi così da avere i consensi di altri condomini che per la loro cultura ... si lasciano abbagliare.Saluti.
Prova a farlo anche tu, però se non sono presenti i giustificativi sarebbe meglio, far scrivere dal Presidente l'impossibilità che hai avuto di visionare quanto richiesto, firmare tu stesso l'osservazione che hai fatto, possibilmente farti fare la fotocopia del verbale a termine assemblea ed impugnare il resoconto, almeno così l'amministratore si ricrederà e la prossima assemblea porterà sicuramente i giustificativi in assemblea

Il mio caso forse sembra una barzelletta ma è la pura e semplice verità.

Salve, l'amministratore può sempre dire che a norma dell ' art.______(non ricordo) c.c. I documenti si potevano visionarli presso l'ufficio...Sicuramente metterò in atto il tuo consiglio. La barzelletta era interpretata da me " strano ma vero".Spero di avere il " coraggio" di fare il presidente in quella data ...La fotocopia in quella riunione non è possibile averla per orari di termine serale.Saluti.

Salve, l'amministratore può sempre dire che a norma dell ' art.______(non ricordo) c.c. I documenti si potevano visionarli presso l'ufficio...Sicuramente metterò in atto il tuo consiglio. La barzelletta era interpretata da me " strano ma vero".Spero di avere il " coraggio" di fare il presidente in quella data ...La fotocopia in quella riunione non è possibile averla per orari di termine serale.Saluti.
Se non si può avere la fotocopia del verbale c'è sempre la vecchia e cara carta carbone, così che al termine dell'assemblea si avranno due copie del verbale, una all'amministratore ed una al Presidente, per i controlli successivi, ovvero che il verbale sia trascritto fedelmente ed inviato agli assenti con copia identica a quanto scritto e firmato durante l'assemblea.

Non esiste nessun articolo di legge che prevede la visione specifica delle documentazioni prima dell'assemblea ai condomini, c'è invece un articolo del cc che prevede la visione in qualsiasi tempo, e se anche fosse che tutti i condomini siano così ligi da visionare i documenti pochi giorni prima dell'assemblea nulla toglie che i documenti devono essere presenti durante il dibattito per eventuali controlli dell'ultimo minuto, l'amministratore può dire quello che vuole, ma sarà il Giudice in caso d'impugnazione ad avere l'ultima parola.

...La fotocopia in quella riunione non è possibile averla per orari di termine serale.Saluti.

... e una bella fotografia del verbale fatta col cellulare ?

... e una bella fotografia del verbale fatta col cellulare ?

Sperando che per "orari di termine serale" non si intende che non c'è più nemmeno il tempo si scriverlo il famigerato verbale. 🙂

Salve il verbale è certezza viene scritto nell'imminente per gli orari di solito si termina verso le 23.00.Per quanto riguarda l'art. citato nel pomeriggio sarò in grado di comunicarlo. Saluti.

Buona sera scusate il ritorno dell'argomento. Come ho riportato nei precedenti post al ricevimento della convocazione e scritto che è possibile visionare i documenti nei 5 gg precedenti. Poichè non posso recarmi in quei giorni per far valere un mio diritto, la mia intenzione e quella di trasmettere un fax informandolo circa che sono impossibilitato e di portare la documentazione in sede assembleare. Potrei avere un fac- simile per esercitare tale richiesta?Grazie.

Obbligo o facoltà?

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Facoltà.

http://********************/documentazione-da-portare-in-assemblea-condominiale/

 

- - - Aggiornato - - -

 

Documentazione da portare in assemblea condominiale

News di Condominio

 

L'amministratore è sempre tenuto a portare in assemblea la documentazione condominiale inerente gli argomenti posti in discussione, oppure non è sempre necessario?

Documentazione da portare in assemblea condominiale

Avv. Alessandro Gallucci

Avv. Alessandro Gallucci

documentazione condominiale , registri condominiali , assemblea condominiale

Documenti condominiali

L'amministratore, quale mandatario dei condomini incaricato di gestire la compagine in loro nome e conto, è tenutario della così detta documentazione condominiale.

 

DocumentiQuesta altro non è che un insieme di atti scritti o su altro supporto direttamente riferibili al condominio.

 

Si pensi all'anagrafe condominiale, al regolamento di condominio ed alle allegate tabelle millesimali, al registro dei verbali, ecc.

 

Oltre a questi documenti che ogni amministratore deve sempre conservare e poi consegnare al proprio successore (pena un'azione per la riconsegna e l'eventuale risarcimento del danno causato alla compagine), ve ne sono degli altri che il mandatario è tenuto a conservare per un determinato lasso di tempo.

 

In tal senso è chiarissimo l'art. 1130-bis, primo comma, c.c. a mente del quale:

 

Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

 

Come dire: se annoto sul registro di contabilità il pagamento di una bolletta per l'energia elettrica, la relativa fattura dev'essere conservata per dieci anni, decorsi i quali l'amministratore in carica non ha più alcun obbligo di conservazione. Ad ogni buon conto, prima di gettare inopinatamente dei documenti, è sempre bene far decidere l'assemblea in merito ad essi.

Visione dei documenti condominiali

Anagrafe condominiale, verbali, regolamento, scritture contabili e documenti giustificativi: i condomini hanno diritto a prenderne visione (gratuitamente) e ad estrarne copia (a loro spese).

 

Quanto all'anagrafe ed in generale ai registri condominiali, l'art. 1129, secondo comma, c.c. specifica che l'amministratore contestualmente all'atto della nomina deve indicare il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.

 

Documenti condominialiRispetto alla documentazione giustificativa, invece, l'art. 1130-bis, primo comma, c.c. precisa che I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese.

 

Per questi documenti, quindi, non v'è obbligo di messa a disposizione in giorni e luoghi prestabiliti, ma sussiste comunque l'obbligo di farne prendere visione e copia sia al proprietario che all'usufruttuario o inquilino.

 

La mancata reiterata esibizione di tale documentazione può costituire grave irregolarità nella gestione che può condurre ad una richiesta di revoca giudiziale da parte di ogni condomino.

 

Il diritto di prendere visione della documentazione non è subordinato alla ricorrenza di specifiche ragioni ma dev'essere comunque esercitato in modo tale da non essere finalizzato a creare volutamente turbativa nell'esercizio dell'attività dell'amministratore.

Assemblea e documentazione condominiale

Quali tra i documenti appena citati l'amministratore è tenuto a portare ed eventualmente esibire in assemblea?

 

Partiamo dal dato certo che dev'essere sempre considerato: per rispondere alla domanda non può ignorarsi il contenuto dell'eventuale regolamento di condominio; e se questo non dice nulla in merito?

 

A rigor di legge non esiste alcun obbligo di portare alcun documento, salvo quelli strettamente necessari perché oggetto di discussione.

 

È bene, comunque, che in assemblea siano sempre consultabili il registro dei verbali (per confrontare eventuali precedenti decisioni che potrebbero essere sostituite), le tabelle millesimali (per la verifica dei quorum costitutivi e deliberativi) ed il regolamento condominiale (per il rispetto di eventuali procedure deliberative specificamente normato dallo statuto della compagine).

 

Si parlava appena sopra di documenti strettamente necessari perché oggetto di discussione: si pensi ad una relazione tecnica in base alla quale decidere su di un'azione giudiziaria, oppure al rendiconto condominiale, ecc.

Buona sera scusate il ritorno dell'argomento. Come ho riportato nei precedenti post al ricevimento della convocazione e scritto che è possibile visionare i documenti nei 5 gg precedenti. Poichè non posso recarmi in quei giorni per far valere un mio diritto, la mia intenzione e quella di trasmettere un fax informandolo circa che sono impossibilitato e di portare la documentazione in sede assembleare. Potrei avere un fac- simile per esercitare tale richiesta?Grazie.
A parte il fatto che ogni condomino può visionare le documentazioni in qualsiasi periodo dell'anno e non solo nei 5 giorni precedenti l'assemblea, comunque ed in ogni caso l'amministratore è tenuto a portare in sede d'assemblea tutte le documentazioni inerenti gli argomenti da trattare, per cui se lo desideri puoi ricordare all'amministratore di portare i documenti, oppure non fare assolutamente nulla, perchè in caso di mancanza, l'eventuale delibera di approvazione del consuntivo sarà invalida;

 

In tema di condominio, la mancata disponibilità della documentazione contabile in sede di approvazione del consuntivo da parte dei condomini comporta la violazione, da parte dell'amministratore, dell'obbligo di rendiconto e la conseguente invalidità della delibera di approvazione, ciò che non si verifica quando la disponibilità della documentazione manchi in sede di approvazione del preventivo dove, normalmente, l'approvazione della previsione di spesa viene fatta sulla base della gestione dell'anno precedente, e dove, soprattutto, la documentazione sulle spese potrà essere conseguita una volta che esse siano state effettuate, e non in via preventiva. (Cassazione Civile, sez. II, 08-08-2003, n. 11940)

ciao

 

ho letto i vari post dopo il mio, e volevo solo aggiungere ai consigli ed indicazioni ricevute, la richiesta formale di mettere a verbale, una volta che è stato approvato il bilancio consuntivo, che " le pezze giustificative della gestione appena esaminata non erano presenti in assemblea, quantunque ne fosse stata richiesta la visione".

 

Ciò toglie ogni cavillo all'amministratore e ti da la certezza che impugnata la delibera, avrai la soddisfazione di vederla comunque annullare, anche se non fosse già radicalmente nulla. Questo, l'amministratore lo sa e quindi sa di poter avere problemi.

 

Comunque da sempre io porto in assemblea tutte le pezze giustificative numerate progressivamente secondo il libro cassa che invio allegato alla copia del bilancio e alla lettera di invio.

 

La frase che molti mettono che le pezze giustificative sono disponibili per i 5 gg precedenti l'assemblea è già positiva, e forse lo fanno per evitare che si perda tempo in assemblea con chi chiede di esaminare una ad una le stesse, magari con altri fini.

 

Rammento che, qualche decennio fa, la cosa era diversa e avallata anche dall'andamento dell'indirizzo dei magistrati, dove allora si tendeva a tutelare l'interesse del condominio ( spese sostenute correttamente secondo disposizione dei condomini, ma evitando la fattura ed accontentandosi della semplice nota che poteva essere distrutta e che poteva essere rifiutata la copia richiesta da qualche condomino) ora invece giustamente si vuole trasparenza, ma siamo arrivati alla pignoleria.

buongiorno,

avrei bisogno di una conferma, sempre per il discorso delle assemblee condominiali.

siccome io sono un inquilino in affitto, ho l'obbligo di presentarmi all'assemblea condominiale per l'approvazione del bilancio della palazzina.

grazie per le eventuali risposte

saluti

eugenia marcello

buongiorno,

avrei bisogno di una conferma, sempre per il discorso delle assemblee condominiali.

siccome io sono un inquilino in affitto, ho l'obbligo di presentarmi all'assemblea condominiale per l'approvazione del bilancio della palazzina.

grazie per le eventuali risposte

saluti

eugenia marcello

Non hai l'obbligo ma non hai neanche il diritto se non sei delegato dal tuo proprietario.

P.S. La prossima volta apri una nuova discussione anzichè continuare su una vecchia costringendo a rileggere tutta la discussione.

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