#1 Inviato 12 Settembre, 2012 Ciao a tutti , un quesito relativo alla nomina di un nuovo amministratore. Lo stabile in cui vivo è di 36 appartamenti. In vista dell'assemblea che si terrà a breve sono state raccolte 12 firme di 12 proprietari che intendono revocare l'amministratore. Ora, all' assemblea non tutti si presenteranno. Supponiamo si presentino 24 condomini. tra questi sono presenti alcuni dei 12 (mettiamo 8) di cui ho già raccolto le firme in precedenza come scritto sopra. Durante la votazione conta la maggioranza dei presenti ? o posso anche sommare le deleghe ? Cerco di spiegarmi meglio: durante la votazione : - 7 che non avevano firmato firmano. - 8 persone presenti che avevano firmato in precedenza io ho le deleghe di ancora 4 condomini che però non sono presenti. queste si conteggiano ? (7 + 8 + 4 = 19) è corretta la mia assunzione? e per il discorso sui millesimi? In una situazione come quella descritta: 36 alloggi qual'è la maggioranza da raggiungere? e come millesimi ? Ancora una domanda : occorre avere già i preventivi di un nuovo amministratore durante l'assemblea e la votazione? sono sufficienti i nominativi dei possibili candidati ? Grazie 1000 e scusate se la domanda è stata riproposta altre volte
#2 Inviato 12 Settembre, 2012 All'assemblea contano come presenti anche i deleganti e il voto espresso per delega è valido ugualmente come quello di un condomino presente fisicamente, gli assenti anche se avevano firmato la petizione non contano nulla. All'assemblea non si firmano petizioni, si vota, e per revocare l'amministratore sono necessari (mettiamo in 2° convocazione) almeno 1/3 dei partecipanti al condominio che rappresentino la maggioranza dei presenti, comprese le deleghe, e che questi voti rappresentino almeno 500 mlm. Nel tuo caso se 36 è il numero dei condomini, il minimo per la revoca e nomina è 12 teste (maggioritarie) che rappresentino almeno 500 mlm. Se raggiungete questa maggioranza l'amministratore è revocato, ma se non nominate un successore nella stessa sede, questo rimane in Proroga con pieni poteri sino a che non sarà nominato un'altro amministratore. Modificato Da - tuxx il 12 Set 2012 09:54:15
#3 Inviato 12 Settembre, 2012 Ciao! Non ho capito una cosa.. Indipendentemente dal numero dei presenti all'assemblea sono necessari 12 voti per revocare l'amministratore? Grazie..
#4 Inviato 12 Settembre, 2012 Scritto da bavadella il 12 Set 2012 - 14:15:36: Ciao! Non ho capito una cosa.. Indipendentemente dal numero dei presenti all'assemblea sono necessari 12 voti per revocare l'amministratore? Grazie.. no, 12 è iul numero minimo (ma dubito che i 12 abbiamo 500 millesimi). Se gli appartamenti hanno metrature simili probabilmente saranno necessari i voti di 18/20 proprietari.
#5 Inviato 12 Settembre, 2012 Per la nomina o revoca dell'amministratore deva esserci sia la maggioranza dei millemisimi + di 500, che la maggioranza dei presenti, e questo è indipendente dal fatto che sia in prima o seconda convocazione per cui la revoca sarà valida se voteranno per la nomina di 500 millesimi e più della maggioranza dei presenti. Da quello che si evince dal codice è così. Ciao
#7 Inviato 12 Settembre, 2012 Scritto da Runner2012 il 12 Set 2012 - 15:13:53: Per la nomina o revoca dell'amministratore deva esserci sia la maggioranza dei millemisimi + di 500, che la maggioranza dei presenti, e questo è indipendente dal fatto che sia in prima o seconda convocazione per cui la revoca sarà valida se voteranno per la nomina di 500 millesimi e più della maggioranza dei presenti.Da quello che si evince dal codice è così. Ciao cos'è "più della maggioranza"??? la super-maggioranza? c'ha anche una S sul petto o basta la delega?
#8 Inviato 12 Settembre, 2012 Scritto da balby il 12 Set 2012 - 16:12:25: cos'è "più della maggioranza"??? la super-maggioranza? c'ha anche una S sul petto o basta la delega? OCCORRE UNA DOPPIA MAGGIORANZA. 1)MAGGIORANZA DEI PRESENTI 2) MAGGIORANZA DEI MILLESIMI (550,00001 MILL.) QUINDI: 13 FAVOREVOLI CHE ABBIANO 500 MILLESIMI
#9 Inviato 12 Settembre, 2012 Scritto da clarampd il 12 Set 2012 - 16:20:57: OCCORRE UNA DOPPIA MAGGIORANZA. 1)MAGGIORANZA DEI PRESENTI 2) MAGGIORANZA DEI MILLESIMI (550,00001 MILL.) QUINDI: 13 FAVOREVOLI CHE ABBIANO 500 MILLESIMI e questa è la doppia maggioranza, bravo ma "più della maggioranza dei presenti" quant'è?
#10 Inviato 12 Settembre, 2012 Scritto da clarampd il 12 Set 2012 - 16:20:57: OCCORRE UNA DOPPIA MAGGIORANZA. 1)MAGGIORANZA DEI PRESENTI 2) MAGGIORANZA DEI MILLESIMI (550,00001 MILL.) QUINDI: 13 FAVOREVOLI CHE ABBIANO 500 MILLESIMI a proposito se i presenti sono 25 va anche bene quello che dici se sono di più no.
#11 Inviato 12 Settembre, 2012 Scritto da balby il 12 Set 2012 - 16:35:15: a proposito se i presenti sono 25 va anche bene quello che dici se sono di più no. MAGGIORANZA DELLE PERSONE PRESENTI IN ASSEMBLEA CHE ABBIANO CONTEMPORANEAMENTE ALMENO 500 MILL
#12 Inviato 12 Settembre, 2012 Scritto da balby il 12 Set 2012 - 16:35:15: a proposito se i presenti sono 25 va anche bene quello che dici se sono di più no. Art. 1136 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e due terzi dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
#13 Inviato 12 Settembre, 2012 Scritto da clarampd il 12 Set 2012 - 16:42:06: Art. 1136 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e due terzi dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convo [...] ma perchè continua a postarmi la legge?
#14 Inviato 12 Settembre, 2012 Scritto da balby il 12 Set 2012 - 16:58:20: ma perchè continua a postarmi la legge? SPERO DI SPIEGARMI MEGLIO. il codice civile dice che per nominare l'amministratore occorre una doppia maggioranza (contemporanea) ovvero la maggioranza dei presenti in assemblea purché questi rappresentino i 501 millesimi. quindi nel caso suo dobbiamo avere: 13/24 persone e 501 mill. 13/25 persone e 501 mill. 14/26 persone e 501 mill. 14/27 persone e 501 mill. e così via. ora è chiaro?
#15 Inviato 12 Settembre, 2012 Scritto da clarampd il 12 Set 2012 - 17:03:41: SPERO DI SPIEGARMI MEGLIO. il codice civile dice che per nominare l'amministratore occorre una doppia maggioranza (contemporanea) ovvero la maggioranza dei presenti in assemblea purché questi rappresentino i 501 millesimi. quindi nel caso suo dobbiamo avere: 13/24 persone e 501 mill. 13/25 persone e 501 mill. 14/26 persone e 501 mill. 14/27 persone e 501 mill. e così via. ora è chiaro? NO indipendentemente dal numero di teste (almeno 1/3 maggioritario dei partecipanti al condominio) i mlm devono essere come minimo 500 e non 501 Modificato Da - tuxx il 12 Set 2012 17:09:35
#16 Inviato 12 Settembre, 2012 Scritto da tuxx il 12 Set 2012 - 17:08:58: NO indipendentemente dal numero di teste (almeno 1/3 maggioritario dei partecipanti al condominio) i mlm devono essere come minimo 500 e non 501 Modificato Da - tuxx il 12 Set 2012 17:09:35 bravo tux e aggiungo che non hai ancora capito che la mia era una battuta dato Runner2012 parla di più della maggioranza...
#17 Inviato 12 Settembre, 2012 Scritto da tuxx il 12 Set 2012 - 17:08:58: NO indipendentemente dal numero di teste (almeno 1/3 maggioritario dei partecipanti al condominio) i mlm devono essere come minimo 500 e non 501 Modificato Da - tuxx il 12 Set 2012 17:09:35 2° convocazione 50%+1 intervenuti e 500 mill
#18 Inviato 12 Settembre, 2012 Scritto da clarampd il 12 Set 2012 - 17:11:44: 2° convocazione 50%+1 intervenuti e 500 mill così va bene
#19 Inviato 12 Settembre, 2012 Scritto da balby il 12 Set 2012 - 17:13:17: così va bene prendi per il c...?
#20 Inviato 12 Settembre, 2012 Scritto da clarampd il 12 Set 2012 - 17:11:44: 2° convocazione50%+1 intervenuti e 500 mill il 50%+1 (dei presenti) deve però rappresentare almeno 1/3 del totale dei proprietari facenti parte il condominio, p.es. se sono 30, devono essere almeno 10 con 500 mln, la minoranza ovviamente deve avere le due quote (teste e mlm) in numero inferiore. Modificato Da - tuxx il 12 Set 2012 17:19:09
#21 Inviato 12 Settembre, 2012 Scritto da clarampd il 12 Set 2012 - 17:15:55: prendi per il c...? tu hai qualche problema