#1 Inviato 21 Gennaio, 2017 spero di trovare nel forum un utente o moderatore che possa aiutarmi. nel condominio dove possiedo una unità immobiliare si è svolta nel mese di novembre 2016, anche con la mia presenza, un'assemblea straordinaria, dove si sono deliberati i punti all'ordine del giorno con le prescritte maggioranze; ad oggi nessun condomino ne trai presenti ne tra tra gli assenti ha ricevuto il verbale. Nei giorni scorsi l'amministratore ha convocato una nuova assemblea straordinaria a questo punto sorge spontaneo il quesito : può l'amministratore convocare nuova assemblea senza che i condomini abbiano ricevuto il verbale della precedente assemblea? Grazie a tutti.
#2 Inviato 21 Gennaio, 2017 Giorno a che pro una nuova assemblea? Quali sono i punti? Il fatto della trasmissione del verbale penso non ci siano tempi è una delle tante falle della norma.
#3 Inviato 21 Gennaio, 2017 spero di trovare nel forum un utente o moderatore che possa aiutarmi.nel condominio dove possiedo una unità immobiliare si è svolta nel mese di novembre 2016, anche con la mia presenza, un'assemblea straordinaria, dove si sono deliberati i punti all'ordine del giorno con le prescritte maggioranze; ad oggi nessun condomino ne trai presenti ne tra tra gli assenti ha ricevuto il verbale. Nei giorni scorsi l'amministratore ha convocato una nuova assemblea straordinaria a questo punto sorge spontaneo il quesito : può l'amministratore convocare nuova assemblea senza che i condomini abbiano ricevuto il verbale della precedente assemblea? Grazie a tutti. A rigor di legge non esiste nessun limite di tempo per inviare il deliberato agli assenti, ai presenti non è prescritto l'invio, per cui l'eventuale impugnazione per irregolarità potrà essere intrapresa dagli assenti non oltre 30 gg dal ricevimento quando avverrà, ovvero non sono ancora scaduti i termini, per i presenti contrari ed astenuti l'impugnazione va fatta entro 30 gg dall'assemblea, per cui ora non è più possibile per termini scaduti. L'amministratore dal canto suo può convocare una nuova assemblea, nessuna norma lo vieta o prevede che il deliberato dell'assemblea precedente deve essere prima inviato agli assenti per poter convocare una nuova assemblea.
#5 Inviato 21 Gennaio, 2017 Ma anche con il medesimo odg?Si è anche possibile con lo stesso OdG, nulla lo vieta, anzi per di più nella nuova assemblea le nuove delibere potrebbero modificare e/o annullare quelle approvate nell'assemblea precedente.
#6 Inviato 21 Gennaio, 2017 Bene come si dice fare e disfare e tutto lavorare........ A mio parere , per chi non era presente, risulta difficile capire il motivo di una seconda convocazione sempre col medesimo ordine del giorno.....così per assurdo si potrebbe continuare a convocare assemblee straordinarie con il medesimo ordine del giorno a discrezione di chi e sopratutto l'onere dell'amministratore a chi spetta ? A chi la chiede o a tutti i condomini? o nel caso fosse lo stesso amministratore ad indirla senza espressa richiesta di altri condomini senza alcuna spesa? Ancora grazie
#7 Inviato 21 Gennaio, 2017 Bene come si dice fare e disfare e tutto lavorare........ A mio parere , per chi non era presente, risulta difficile capire il motivo di una seconda convocazione sempre col medesimo ordine del giorno.....così per assurdo si potrebbe continuare a convocare assemblee straordinarie con il medesimo ordine del giorno a discrezione di chi e sopratutto l'onere dell'amministratore a chi spetta ? A chi la chiede o a tutti i condomini? o nel caso fosse lo stesso amministratore ad indirla senza espressa richiesta di altri condomini senza alcuna spesa? Ancora grazie Devi anche considerare del perchè i condomini assenti che si vedono recapitare una nuova convocazione con lo stesso OdG della precedente, ovvero perchè non si sono interessati del risultato dell'assemblea (la 1° intendo)? Ovvero potevano chiedere all'amministratore la copia del verbale visto che l'amministratore non l'ha inviato.Per cui le rispettive responsabilità si equivalgono, l'amministratore non comunica, ed i condomini non si interessano, e se il problema persiste l'amministratore può convocare l'assemblea con lo stesso OdG, e nel caso i condomini potrebbero revocare il mandato all'amministratore per la poca chiarezza nel suo mandato, raggiungendo il quorum previsto. Comunque ripeto, l'amministratore ha la facoltà di convocare l'assemblea ogniqualvolta lo ritiene opportuno --> art. 66 Dacc
#9 Inviato 21 Gennaio, 2017 ok ma per i costi cosa dite?I costi dell'assemblea? Se previsti dal preventivo analitico dell'amministratore ed approvato dall'assemblea, si ripartiranno per mlm di proprietà tra tutti i condomini