Vai al contenuto
Amministratore AB

Mancata indicazione nel verbale di assemblea della maggioranza di appropriazione di una delibera

Buongiorno,

subentrato ad altro amministratore dimissionario, mi ritrovo al punto primo dell'ordine del giorno del verbale dell'ultima assemblea da questi tenuta l'approvazione del bilancio consuntivo dall' 1/1/14 al 16/9/14, ultimo suo giorno in carica.

Nel verbale però non si fa alcuna menzione di come il suddetto bilancio sia stato approvato, cioè se ad unanimità o con altre percentuali.

Il verbale è stato comunque firmato dal presidente e dal segretario (lo stesso ex amministratore).

E' contestabile l'approvazione del bilancio consuntivo senza l'indicazione della maggioranza che lo avrebbe approvato?

Il verbale è stato comunque firmato dal presidente e dal segretario (lo stesso ex amministratore).

E' contestabile l'approvazione del bilancio consuntivo senza l'indicazione della maggioranza che lo avrebbe approvato?

Si perchè la delibera non è chiara, ma potrebbe farlo solamente un condomino dissenziente, astenuto, oppure assente, non l'amministratore se non è un condomino nelle condizioni appena dette, dissenziente, astenuto, assente.

https://www.condominioweb.com/verbale-assemblea-e-indicazione-del-nome-dei-condomini.1225

 

La Cassazione con la sentenza 13 febbraio 2013 n. 3586 si è pronunciata ancora una volta sulla impugnabilità delle delibere dell'assemblea condominiale, intervenendo nello specifico sulla distinzione tra delibere nulle e annullabili.

Nella suddetta pronuncia la IV sezione civile essenzialmente richiama la sentenza n. 4806/2005 delle Sezioni Unite, intervenuta a dirimere il conflitto interpretativo relativo alla qualificazione delle delibere assembleari come nulle o annullabili.

Riaffronta il tema suddividendo le due categorie nel modo che segue.

La Corte ribadisce che in tema di condominio negli edifici sono nulle:

 

  1. le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali
  2. le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume);
  3. le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea;
  4. le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini;
  5. le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto.

Devono invere qualificarsi annullabili:

 

  1. le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea;
  2. le delibere adottale con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
  3. le delibere affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea;
  4. le delibere genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione;
  5. le delibere che violano norme richiedenti maggioranze qualificate in relazione all’oggetto.

Da ultimo la Suprema Corte, rinviando ancora una volta alla sentenza n. 4806/2005 delle Sezioni Unite, riafferma il carattere residuale della nullità delle delibere condominiali senza distinguere tra vizi che possono inficiare il momento genetico della formazione dell'assemblrea e vizi che incidono sul momento deliberativo su specifici argomenti.

In conclusione, la sentenza in oggetto non aggiunge nulla di nuovo in punto sulla impugnabilità delle delibere assembleari ma ciò non fa venir meno l'utilità della pronuncia alla quale va riconosciuto il merito di ribadire principi (evidentemente) non ancora del tutto assimilati nelle aule di giustizia.

http://www.professionegiustizia.it/notizie/notizia.php?id=213

Ops sempre 2° 😜

Buongiorno,

subentrato ad altro amministratore dimissionario, mi ritrovo al punto primo dell'ordine del giorno del verbale dell'ultima assemblea da questi tenuta l'approvazione del bilancio consuntivo dall' 1/1/14 al 16/9/14, ultimo suo giorno in carica.

Nel verbale però non si fa alcuna menzione di come il suddetto bilancio sia stato approvato, cioè se ad unanimità o con altre percentuali.

Il verbale è stato comunque firmato dal presidente e dal segretario (lo stesso ex amministratore).

E' contestabile l'approvazione del bilancio consuntivo senza l'indicazione della maggioranza che lo avrebbe approvato?

Se non si può risalire a chi ha votato contro e chi a favore, oltre agli assenti potranno impugnare tutti i presenti nei termini di annullabilità.

Se sul verbale non è scritto che il rendiconto è stato approvato all'unanimità, anche se fosse scritto che il verbale è approvato a maggioranza nessuno può dire se è stata raggiunta la maggioranza legale degli intervenuti + 500 millesimi.

Grazie a tutti per le risposte. Ricordavo in qualche modo il quadro normativo, ma desideravo proprio un chiarimento riguardo il fatto che la delibera in questione fosse nulla o annullabile.

La delibera - se ho quindi ben compreso - è annullabile. In questo caso, in qualità di semplice amministratore (e non anche condomino) è mio dovere fare presente l'anomalia o devo solo aspettare che qualcuno degli aventi diritto sollevi la questione?

Grazie a tutti per le risposte. Ricordavo in qualche modo il quadro normativo, ma desideravo proprio un chiarimento riguardo il fatto che la delibera in questione fosse nulla o annullabile.

La delibera - se ho quindi ben compreso - è annullabile. In questo caso, in qualità di semplice amministratore (e non anche condomino) è mio dovere fare presente l'anomalia o devo solo aspettare che qualcuno degli aventi diritto sollevi la questione?

Credo sia un dovere far presente eventuali irregolarità nel consuntivo. Se non vi sono irregolarità, segnalare un semplice vizio di forma mi sembra superfluo.

Grazie a tutti per le risposte. Ricordavo in qualche modo il quadro normativo, ma desideravo proprio un chiarimento riguardo il fatto che la delibera in questione fosse nulla o annullabile.

La delibera - se ho quindi ben compreso - è annullabile. In questo caso, in qualità di semplice amministratore (e non anche condomino) è mio dovere fare presente l'anomalia o devo solo aspettare che qualcuno degli aventi diritto sollevi la questione?

Attenzione la delibera potrebbe essere anche nulla secondo la sentenza che ho postato (CdC 13 febbraio 2013 n. 3586), comunque nel dubbio, il ricorso è sempre bene presentarlo entro i 30 giorni, consiglio questo espresso da un Giudice durante una trasmissione televisiva.

Infatti, Tullio... Ho notato la differenza tra la sentenza richiamata da Giovanni Inga e quella indicata da te: nella prima si parla di annullabilità, mentre tu hai evidenziato in grassetto l'ipotesi della nullità (che, sinceramente, mi farebbe anche più comodo perchè continuerei a lavorare su un bilancio preventivo 2014 anzicchè, doverne presentare uno nuovo io a copertura del periodo di mia gestione, dal 17/9/14 al 31/12/14).

Già la cosa è per alcuni versi attinente annullabile nulla, poi sai come è che ogni Giudice la vede a modo suo, e se la vede male sarà necessario proseguire in Appello ed in Cassazione, ho già avuto una esperienza del genere, non gliela auguro a nessuno, sto andando per il 14° anno di attesa.

Annullabile.La mancata individuazione dei singoli condomini assenzienti,dissenzienti,assenti o al valore delle rispettive quote comporta l’annullabilità della delibera ex articolo 1137 codice civile.

Il verbale che contiene omissioni relative alla individuazione dei singoli condòmini assen-zienti,dissenzienti,assenti o al valore delle rispettive quote determina l’annullabilità della delibera ex articolo 1337 codice civile (Cassazione civile sezioni unite n. 4806/2005). ex art. 1137 c.c., è la delibera il cui verbale contiene delle omissioni,anche relative alla mancata indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e di quelli contrari e delle loro quote di partecipazione al condominio.

fammi capire: e dopo il 2014 cosa è accaduto?

i bilanci successivi sono stati approvati?

se lo sono hanno per me implicitamente approvato anche quello di cui parli.

ma che senso ha al di la delle solite sentenze della Cassazione, andare a sindacare qualcosa che ormai dovrebbe trovare un posto davvero marginale nello stato patrimoniale attuale?

e poi il termine per l'impugnazione dovrebbe essere bello che scaduto perché credo che nessuno si sogni di parlare di nullità.

mah..

Modificato da enrico dimitri
enrico dimitri dice:

fammi capire: e dopo il 2014 cosa è accaduto?

i bilanci successivi sono stati approvati?

se lo sono hanno per me implicitamente approvato anche quello di cui parli.

ma che senso ha al di la delle solite sentenze della Cassazione, andare a sindacare qualcosa che ormai dovrebbe trovare un posto davvero marginale nello stato patrimoniale attuale?

e poi il termine per l'impugnazione dovrebbe essere bello che scaduto.

mah..

Enrico è una discussione del 2014, l'utente (Autore) in questo Topic da 5 anni non scrive più nulla, forse avranno risolto.

Modificato da 0001

Ciao Tullio , innanzitutto ben ritrovato e buon lavoro.

si, ho visto solo ora la data della discussione.

mi scuso.

ciao.

Modificato da enrico dimitri
Ospite
Questa discussione è chiusa.
×