Vai al contenuto
Nehel

Maggioranze tenda

Salve a tutti vi propongo il seguente quesito

 

Una tenda con colori campioni di tessuto per veranda privata è stata approvata in seconda convocazione, con 3 condomini e 375 millesimi favorevoli (INCLUSO IL RICHIEDENTE). 2 astenuti con 250 millesimi e 2 condomini che detengono insieme 250 millesimi ,contrari .

 

E' regolare la delibera oppure è impugnabile o addirittuira nulla?

Le tende se non previsto o vietato dal regolamento contrattuale (vincolante), possono essere poste tranquillamente, è bene vedere eventuali regolamenti comunali, i quali possono vincolare la posa in opera.

Inoltre il Regolamento Condominiale a maggioranza del 2° c. art. 1136 cc può regolamentare foggia e colore di queste tende, ma chi le avesse già poste in precedenza non è obbligato a sostituirle subito, lo farà quando ci sarà la necessità adeguandosi alla delibera.

Quindi nel tuo caso >, 500 millesimi, l'astenuto viene calcolato tra quelli contrari ai fini della maggioranza, quindi:

Favorevoli: 3, 375 mill.

Contrari: 4, 500 mill.

Vincono i contrari.

Grazie della risposta ,nel regolamento c'è scritto che l' assemblea deve dare il parere su colore tipo e caratteristiche del tendaggio , vincono i contrari , ma quindi se non viene impugnata entro 30 gg la tenda ci puo' stare oppure no?

Grazie della risposta ,nel regolamento c'è scritto che l' assemblea deve dare il parere su colore tipo e caratteristiche del tendaggio , vincono i contrari , ma quindi se non viene impugnata entro 30 gg la tenda ci puo' stare oppure no?

Ci può stare se non vietato dal regolamento (e non mi sembra) e rispettando foggia e colore.

L'assemblea non può dirti di no, ma dovete decidere insieme che tende montare e tutti devono uniformarsi.

Grazie della risposta ,nel regolamento c'è scritto che l' assemblea deve dare il parere su colore tipo e caratteristiche del tendaggio , vincono i contrari , ma quindi se non viene impugnata entro 30 gg la tenda ci puo' stare oppure no?
Ma ad impugnare una decisione a te contraria devi essere tu, nei tempi e modi previsti dall'art. 1137 cc, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti, non loro che hanno ottenuto la maggioranza, infatti sono contrari si, ma contrari all'installazione della tenda ed hanno pur sempre una maggioranza..

Secondo me la delibera è NULLA perchè sono annullabili in 30 giorni le delibere adottate con maggioranze a quelle inferiori alla legge ma non le delibere adottate a MINORANZA

 

3 voti favorevi contro 4 voti non favorevoli

375/1000 favorevole contro 500/1000 non favorevoli.

 

Non mi pare ci sia alcuna MAGGIORANZA favorevole (neanche inferiore alla legge).

Io vedo solo una MINORANZA che ha votato favorevole e quindi non ci può essere delibera.

Chiunque ed in ogni tempo può impugnare.

Salve a tutti vi propongo il seguente quesito

 

Una tenda con colori campioni di tessuto per veranda privata è stata approvata in seconda convocazione, con 3 condomini e 375 millesimi favorevoli (INCLUSO IL RICHIEDENTE). 2 astenuti con 250 millesimi e 2 condomini che detengono insieme 250 millesimi ,contrari .

 

E' regolare la delibera oppure è impugnabile o addirittuira nulla?

I 3 + 2 + 2 condomini erano tutti presenti, giusto?

Tieni presente che per le questioni riguardanti il decoro, compresa la scelta dei tendaggi, occorrono almeno 500 millesimi e che i voti degli astenuti pesano come voti contrari, quindi la delibera non c'è.

Regolamento che fu firmato all'unanimità (all'epoca quando non ero ancora proprietario,quindi non lo firmai)

 

"E' vietato installare tendaggi senza il preventivo parere vincolante dell' assemblea su tipo colore e caratteristiche in genere."

 

I condomini non vogliono nessuna tenda in facciata , la delibera che vi descrivo è solo per me che ho un appartamento sul retro.

In assemblea c'era un assente ,quindi presenti per delega o fisicamente eravamo 7 su 8 .

La delibera è molto generica e prevede un colore (senza dire quale) a tinta unita ,che sia armonico con l'edificio e prevede che la struttura sia in metallo . Oltretutto la delibera dice che è valida solo per la persona X e quindi tenda la puo' mettere solo la persona X e nessun altro. Francamente ho due deleghe di persone che potevano (uno certamente si) avere interesse a mettere una tenda ; non me la sono sentita moralmente di farli votare favorevoli a una delibera che li avrebbe esclusi dal mettere un tendaggio e quindi mi sono fatto un autogoal mettendoli astenuti.

 

Bella cavolata , lo so .

I condomini non vogliono nessuna tenda in facciata , la delibera che vi descrivo è solo per me che ho un appartamento sul retro.

Allora in assemblea c'era un assente .

Quindi presenti per delega o fisicamente eravamo 7 su 8 .

La delibera è molto generica e prevede un colore (senza dire quale) a tinta unita ,che sia armonico con l'edificio e prevede che la struttura sia in metallo . Oltretutto la delibera dice che la delibera è valida solo per la persona X e quindi tenda la puo' mettere solo la persona X e nessun altro. Francamente ho due deleghe di persone che potevano (uno certamente si) avere interesse a mettere una tenda ; non me la sono sentita moralmente di farli votare favorevoli a una delibera che li avrebbe esclusi dal mettere un tendaggio e quindi mi sono fatto un autogoal mettendoli astenuti.

 

Bella cavolata , lo so .

Non c'è stata delibera perchè non c'è stata maggioranza e se domani 4 condòmini su 7 con 500 millesimi deliberano che la tenda deve essere blu e la struttora in legno tu dovrai adeguarti.

 

Una delibera che dia il permesso di installare la tenda ad una sola persona ed agli altri no è sempre nulla perchè incide sui diritti individuali.

 

Io convocherei una nuova assemblea cercando di deliberare su quanto previsto dal regolamento (colore e struttura per tutti)

Se non riuscite a deliberare il condòmino potrebbe rivolgersi al Giudice e far stabilire a lui.

Cercate di applicare il regolamento e null'altro.

Ho editato il post precedente scrivendo anche la storia del regolamento. I condomini sono vacanzieri e andranno via a giorni.... comq ok è un problema che si trascina da anni per cui ormai anno piu' anno meno...

Magari mi chiarisco con i condomini deleganti e speriamo che mi diano il permesso di votare favorevole ....in questo caso moralmente gli devo quanto meno un avvertimento .

Regolamento che fu firmato all'unanimità (all'epoca quando non ero ancora proprietario,quindi non lo firmai)

 

"E' vietato installare tendaggi senza il preventivo parere vincolante dell' assemblea su tipo colore e caratteristiche in genere."

Questo regolamento, seppure da te non firmato, è valido anche per te perchè si tratta di norma assembleare che decide sull'estetica.

Da regolamento non è vietato installare tendaggi in assoluto (norma contrattuale) per cui non potete impedire a nessuno di installare una tenda.

Il condòmino chiede il parere circa il colore e la foggia e l'assemblea delibera.

A quella delibera sui colori e la foggia dovranno attenersi i condòmini che vorranno installare la tenda in futuro.

Se l'assemblea non riesce a deliberare il condòmino potrà rivolgersi al Giudice.

Non può essere vietato nel modo più assoluto l'installazione di tende se non previste in una convenzione (regolamento contrattuale).

Sono d'accordissimo con te ....difatti negli anni ho detto in assemblea che il regolamento non vieta in assoluto.....ma vallo a spiegare ai condomini ...non hanno voluto sentire ragioni e hanno pure alzato la voce dicendo che in caso di procedimenti legali andranno avanti 10anni fino in fondo (e non è il primo procedimento giudiziale che beccano).

 

Ma se il prossimo anno ci fosse una delibera che dicesse che solo il signor Nehel può' mettere una tenda colore arancio , struttura in metallo.

 

Che devo fare?

 

Cioè mettiamo che per me voto favorevole , un mio delegante lo metto astenuto e l' altro mio delegante lo metto favorevole sta volta ,piu' gli altri due condomini favorevoli ottengo 500 millesimi dalla mia parte , 250 contro e 125 l'astenuto , un condomino assente quindi non vota .

 

miei 125 mlm favorevoli

condomino x 125 favorevole

condomino y 125 millesimi favorevole

mio delegante 125 mlm favorevole

----------------------------------

500 mlm favorevoli

 

1 astenuto 125 mlm

 

2 contrari 250 mlm .

 

 

La delibera è approvata cambiando il voto di un mio delegante , ma se l'astenuto impugna tutto per nullità e vince? Devo ritogliere la tenda un altra volta? Chiedo perchè tra struttura e tendaggio sono quasi 2000 euro di roba !Poi io avendo votato favorevole alla delbera cosi' come l' hanno scritta loro, dovrei pure pagare la mia quota parte del procedimento legale per nullità .

Sono d'accordissimo con te ....difatti negli anni ho detto in assemblea che il regolamento non vieta in assoluto.....ma vallo a spiegare ai condomini ...non hanno voluto sentire ragioni e hanno pure alzato la voce dicendo che in caso di procedimenti legali andranno avanti 10anni fino in fondo (e non è il primo procedimento giudiziale che beccano).

 

Ma se il prossimo anno ci fosse una delibera che dicesse che solo il signor Nehel può' mettere una tenda colore arancio , struttura in metallo.

 

Che devo fare?

 

Cioè mettiamo che per me voto favorevole , un mio delegante lo metto astenuto e l' altro mio delegante lo metto favorevole sta volta ,piu' gli altri due condomini favorevoli ottengo 500 millesimi dalla mia parte , 250 contro e 125 l'astenuto , un condomino assente quindi non vota .

 

miei 125 mlm favorevoli

condomino x 125 favorevole

condomino y 125 millesimi favorevole

mio delegante 125 mlm favorevole

----------------------------------

500 mlm favorevoli

 

1 astenuto 125 mlm

 

2 contrari 250 mlm .

 

 

La delibera è approvata cambiando il voto di un mio delegante , ma se l'astenuto impugna tutto per nullità e vince? Devo ritogliere la tenda un altra volta? Chiedo perchè tra struttura e tendaggio sono quasi 2000 euro di roba !Poi io avendo votato favorevole alla delbera cosi' come l' hanno scritta loro, dovrei pure pagare la mia quota parte del procedimento legale per nullità .

Secondo me una tale delibera approvata con le giuste maggioranze è valida per quanto riguarda il colore e la foggia ed è nulla per quando riguarda l'autorizzazione al solo Sig. Nehel.

 

Trattandosi di delibera nulla sulla parte che incide i diritti individuali, se domani anche il Sig. X che ha votato favorevole dovesse installare una tenda color arancio e struttura in metallo come quella deliberata non avrebbe bisogno di alcuna delibera.

Dopo l'installazione effettuata dal Sig. X il condominio dovrebbe rivogersi al Tribunale per chiederne la rimozione e con quella delibera perderebbe, a mio avviso, sicuramente la causa.

Delibera ANNULLABILE (per quanto ho letto questa la recente tendenza di opinioni delle Corti).

 

Il regolamento NON vieta il montaggio ma subordina il rispetto delle caratteristiche indicate dall' assemblea.

 

Chi intende impugnare la delibera potrà farlo solo in ordine a foggia e colore ma non otà impedire il montaggio.

Delibera ANNULLABILE (per quanto ho letto questa la recente tendenza di opinioni delle Corti).

 

Il regolamento NON vieta il montaggio ma subordina il rispetto delle caratteristiche indicate dall' assemblea.

 

Chi intende impugnare la delibera potrà farlo solo in ordine a foggia e colore ma non otà impedire il montaggio.

Forse mi sono spiegato male, visto che tu stesso poi dici che con una delibera non si può vietare ma solo subordinare.

 

Nehel aveva scritto:

"...Ma se il prossimo anno ci fosse una delibera che dicesse che solo il signor Nehel può' mettere una tenda colore arancio , struttura in metallo?...

A questo tipo di delibera mi riferivo ed intendevo dire che è NULLA avendo capito che con la parola "solo" si autorizzava esclusivamente il signor Nichel e si vietava l'installazione della tenda a tutti gli altri.

 

Se invece vogliamo intendere che per questioni di prospetto facciata (chi affaccia a nord e chi a sud) solo il Sig. Nehel può installare una tenda color arancio mentre tutti gli altri, per motivi di estetica, la dovranno installare di colore blu perchè affacciano su un altro prospetto, allora la delibera ci può stare.

Tranquillo Leonardo...il mio post non era in risposta (diniego) del tuo...ma riferito specificatamente al caso esposto con la domanda originale.

 

Il regolamento condominiale di Nehel "prevede" la possibilità di montare una tenda e subordina unicamente il rispetto di foggia e colori stabiliti in assemblea.

L' assemblea ha deciso le suddette caratteristiche e purchè si potrebbe obbiettare sulla mancata maggioranza prevista...la delibera non è NULLA ma, visto l'argomento, solamente ANNULLABILE entro 30 gg su impugnazione/ricorso di chi si è opposto (contrari e astenuti).

 

Non potranno MAI impugnare per il non montaggio ma solamente per non accordo sul colore...ammesso vogliano spendere soldi in un ricorso da vedere poi la decisione del Giudice che salvo cose indecorose non farà altro che approvare il lavoro fatto.

 

Per le questioni seguenti ritengo che:

1- una delibera può anche Vietare...ma deve essere decisa all' unanimità (contratto)

2- una delibera può anche concedere ad 1 solo condomino ...ma come sopra la decisione deve essere unanime.

..ma riferito specificatamente al caso esposto con la domanda originale.

 

Il regolamento condominiale di Nehel "prevede" la possibilità di montare una tenda e subordina unicamente il rispetto di foggia e colori stabiliti in assemblea.

L' assemblea ha deciso le suddette caratteristiche e purchè si potrebbe obbiettare sulla mancata maggioranza prevista...la delibera non è NULLA ma, visto l'argomento, solamente ANNULLABILE entro 30 gg su impugnazione/ricorso di chi si è opposto (contrari e astenuti).

Secondo me una delibera è NULLA a prescindere dall'argomento trattato.

Come ho già detto può essere ANNULLABILE una delibera adottata con maggioranze inferiori a quelle dalla legge, ma sempre maggioranze e cioè voti e millesimi dei favorevoli sempre superiori a voti e millesimi di non favorevoli.

 

Secondo te (specificatamente al caso esposto), scrivendo su un verbale che la delibera è approvata con 3 voti favorevoli e 4 voti non favorevoli la delibera è soltanto ANNULLABILE? Secondo me è NULLA.

Invece l' attuale orientamento delle Corti propende proprio per la distinzione dell'argomento trattato limitando fortemente le delibere NULLE.

 

--link_rimosso--

 

di cui evidenzio:

1-sono annullabili, e non nulle, le deliberazioni dell’ assemblea di condominio adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale

2-Sono dunque considerate nulle quelle delibere che:

- sono fuori dai poteri dell’assemblea;

- sono contrarie a norme imperative di legge, o comunque a norme costituzionali.

 

Ora non vorrei aver male interpretato le maggioranze che Nehel cita per l' avvenuta delibera con quella successivamente spiegata in ipotesi per l' anno venturo.

 

Rileggendo il primo post i millesimi non tornano visto che dichiara:

+3 favorevoli con 375 millesimi

-2 contrari con 250 millesimi

-2 astenuti con 250 millesimi

 

(mancano all' appello comunque 125 millesimi e quante teste?)

gli astenuti sono stati considerati tali perchè presenti e non esprimenti un voto o perchè assenti?

 

Poi ingarbuglia la questione con una delega (vera o ipotizzata per la prossima volta?) con voto astenuto!!!

Infatti, ricordo che nell'archivio del forum c'era una sentenza che riportava lo stesso principio;

 

Delibere nulle annullabili

Delibere nulle. Sono ancora considerate nulle quelle delibere che:

sono fuori dai poteri dell’assemblea;

sono contrarie a norme imperative di legge, o comunque a norme costituzionali.

Le prime potrebbero essere ricondotte da due tipi:

• delibere che prevedono il voto favorevole dell’unanimità dei condomini, previsto o dal codice civile o da norme contrattuali del

 

regolamento condominiale approvato da tutti (in genere al momento dell’acquisto dell’appartamento).

• delibere che non riguardano la proprietà o le parti comuni e la loro regolamentazione, ma sconfinano nei diritti del singolo proprietario.

Quanto alle seconde, l’elenco potrebbe essere infinito: pensiamo alla decisione di mettere in opera un abuso edilizio o a quella di vietare l’

 

acquisto di appartamenti a persone di razza o colore della pelle diverso dal nostro.

Le delibere nulle sono impugnabili da tutti i condomini, perfino da chi ha votato a favore, e in qualsiasi momento.

 

Delibere annullabili. Sono invece, annullabili tutto il resto delle delibere. Quindi quelle prese in assemblee illegittimamente convocate e con

maggioranze non qualificate, oppure che riguardano argomenti non compresi nell’ordine del giorno. L’impugnativa può essere proposta

unicamente con atto di citazione, entro il termine tassativo di trenta giorni. Non basta quindi una semplice lettera raccomandata

all'amministratore o al condominio.. A impugnarla possono essere i condomini dissenzienti e quelli astenuti, che sono loro equiparati. Anche i

condomini assenti possono impugnare le delibere e i 30 giorni scattano quando hanno avuto comunicazione della delibera. Naturalmente, se

un condomino assente è stato rappresentato da un delegato, che ha votato a favore o contro, è come se avesse votato a favore o contro

lui.. Ciò vale per le delibere annullabili: come abbiamo chiarito precedentemente, quelle nulle possono invece essere impugnate anche da chi

votato a favore.

L'impugnazione può essere fatta anche da un solo comproprietario del medesimo appartamento. L'usufruttuario può impugnare le delibere

riguardanti l'ordinaria amministrazione, mentre il nudo proprietario quelle inerenti innovazioni e opere di manutenzione straordinaria. L'azione

dell’inquilino è limitata alle delibere in cui ha diritto di voto, quali ad esempio quelle riguardanti il servizio di riscaldamento.

Va aggiunto che anche i provvedimenti dell’amministratore presi senza il necessario assenso dell’assemblea, se impugnati in giudizio e non

nell’assemblea stessa, hanno lo stesso termine per l’impugnazione.

--link_rimosso--

Invece l' attuale orientamento delle Corti propende proprio per la distinzione dell'argomento trattato limitando fortemente le delibere NULLE.

 

--link_rimosso--

 

di cui evidenzio:

1-sono annullabili, e non nulle, le deliberazioni dell’ assemblea di condominio adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale

2-Sono dunque considerate nulle quelle delibere che:

- sono fuori dai poteri dell’assemblea;

- sono contrarie a norme imperative di legge, o comunque a norme costituzionali.

 

Ora non vorrei aver male interpretato le maggioranze che Nehel cita per l' avvenuta delibera con quella successivamente spiegata in ipotesi per l' anno venturo.

 

Rileggendo il primo post i millesimi non tornano visto che dichiara:

+3 favorevoli con 375 millesimi

-2 contrari con 250 millesimi

-2 astenuti con 250 millesimi

 

(mancano all' appello comunque 125 millesimi e quante teste?)

gli astenuti sono stati considerati tali perchè presenti e non esprimenti un voto o perchè assenti?

 

Poi ingarbuglia la questione con una delega (vera o ipotizzata per la prossima volta?) con voto astenuto!!!

proprio perchè conoscevo quella sentenza dicevo che sono annullabili le MAGGIORANZE iveriori a quelle legali.

Ad esempio se in assemblea sono presenti 700 millesimi e per eleggere l'amministratore è necessaria la maggioranza degli intervenuti che rappresenti 500 millesimi ed invece viene eletto con 400 millesimi favorevoli e 300 contrari, la delibera è adottata con una maggioranza (400 è superiore a 300) inferiore a quella prescritta dalla legge.

 

Per quanto riguarda contrari ed astenuti in condominio non funziona così perchè non è come in Parlamento dove si approva con la maggioranza dei favorevoli sui contrari scartando gli astenuti.

 

In condominio, come da art. 1136

"...Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti..."

 

Se all'assemblea sono intervenuti in 7 occorre il voto favorevole di 4 affinchè ci sia una MAGGIORANZA, indipendentemente che gli altri voti siano contrari o astenuti.

 

A mio avviso solo le delibere adottate con maggioranze che sono comunque superiori alle minoranze ma che non raggiungono 500 millesimi (2° comma 1136) o 2/3 dei millesimi (5° comma 1136) sono da ritenere annullabili perchè adottate con MAGGIORANZE inferiori a quelle prescritte dalla legge.

...

Rileggendo il primo post i millesimi non tornano visto che dichiara:

+3 favorevoli con 375 millesimi

-2 contrari con 250 millesimi

-2 astenuti con 250 millesimi

 

(mancano all' appello comunque 125 millesimi e quante teste?)

gli astenuti sono stati considerati tali perchè presenti e non esprimenti un voto o perchè assenti?

 

...

Gli assenti sono assenti e non contano. Questi indicati sono i presenti. Astenersi nelle delibere condominiali non esiste, o si è "favorevoli" o si è "NON favorevoli", essere contrari oppure astenuti non cambia la sostanza.

 

Qui ci sono 3 favorevoli con 375 m.mi e 4 non favorevoli con 500 m.mi quindi i NON favorevoli hanno la maggioranza sia di teste che di millesimi. Semplicemente NON C'E' DELIBERA, non si tratta di nullità o annullabilità!

Fra l'altro, per le questioni attinenti il decoro occorrono almeno 500 m.mi, quindi i tre favorevoli non l'avrebbero spuntata comunque.

 

Se è stata sbagliata la verbalizzazione dichiarando deliberata la questione, basta sospendere l'esecuzione della delibera (non far installare la tenda) e riconvocare prima possibile l'assemblea.

Ulteriore disquisizione, in attesa delle delucidazioni di Nehel sulla questione della maggioranza.

Come sempre esistono diverse scuole di pensiero quindi espongo quella che condivido (e adottata dalla stragrande maggioanza delle situazioni).

 

Voto favorevole = si è in accordo con l' oggetto proposto

 

Voto contrario = non si concorda con quanto si vuole stabilire

 

Vosto astenuto = non si pronuncia alcuna opinione in merito per disinteresse o per mancata conoscenza della materia

 

La Legge stabilisce che si considera l' astenuto equiparabile al contrario SOLO in funzione dell' impugnabilità in giudizio avverso la delibera.

Tradotto significa che di fatto l' impugnazione è PRECLUSA a chi ha dato voto favorevole, ma nulla centra con la determinazione di una maggioranza.

 

Tradotto con il caso in esempio ipotizziamo che:

Condominio formato da 8 persone tutti detengono quota pari a 125/1000 (identico valore)

3 Voti favorevoli (375 millesimi)

2 Voti contrari (250 millesimi)

2 Voti astenuti (250 milesimi) ovvero presenti in assemblea ma che non si schierano pro o contro

1 Assente (i citati 125 millesimi che mancano all' appello)

 

Emerge una maggioranza (favorevoli) in una votazione che rappresenta 3 fazioni.

Che la stessa sia valida per qualità della maggioranza (rispondenza alle norme) rispetto all' oggetto della delibera è ININFLUENTE.

 

Fintanto che non viene impugnata da un contrario, un astenuto o dall' assente la delbera è efficace e valida.

 

Mi risulta che solo al ns SENATO (forse persino caso unico al mondo) il regolamento stabilisce che nella votazione i voti degli astenuti vadano sommati a quelli dei contrari.

Pensavo che la questione era già chiusa con la mia risposta 2 giorni fa................

.... basta sospendere l'esecuzione della delibera (non far installare la tenda) e riconvocare prima possibile l'assemblea.
Condivido 💪
×