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Thor1984

Maggioranza per delibera lavori di coibentazione terrazzo

Buongiorno,

 

in un edificio dove il terrazzo è di esclusiva proprietà, il condomino del penultimo piano (coperto dal terrazzo) vuole chiede all'assemblea di coibentare il terrazzo in quanto lamenta problemi di umidità e condensa. Al momento il terrazzo è completamente sprovvisto di coibentazione, c'è guaina e marmette. Qual è la maggioranza per deliberare i lavori di coibentazione? è vista come un'innovazione?

 

Grazie a tutti!

Il problema non è tanto la maggioranza per deliberare (a mio avviso 501 millesimi e la maggioranza delle teste) bensì la ripartizione delle relative spese, perchè si deve applicare il secondo comma dell'art. 1123: la coibentazione del terrazzo serve i condomini in misura assai diversa, infatti praticamente se ne giova solo quello abitante al penultimo piano.

La coibentazione è un'innovazione (art. 1120, secondo comma, c.c.) che può essere approvata con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione e 500 millesimi (non 501 perché la legge parla di metà del valore millesimale dell'edificio, cfr. art. 1136, quarto comma, c.c.). Le spese per le innovazioni si suddividono secondo i millesimi di proprietà (art. 1123, primo comma, c.c.), salvo diverso accordo tra tutti i condòmini

La coibentazione è un'innovazione (art. 1120, secondo comma, c.c.) che può essere approvata con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione e 500 millesimi (non 501 perché la legge parla di metà del valore millesimale dell'edificio, cfr. art. 1136, quarto comma, c.c.). Le spese per le innovazioni si suddividono secondo i millesimi di proprietà (art. 1123, primo comma, c.c.), salvo diverso accordo tra tutti i condòmini

Ripeto, secondo me in questo caso vale il secondo comma dell'art. 1123

La coibentazione gioverebbe soltanto al condomino del penultimo piano. ..ma in realtà poi tutto il resto della stratificazione (guaina,massetti, pavimentazione)andrebbe divisa 1/3 e 2/3 o no?

Ai condomini posti sulla verticale competono solo le spese relative alla funzione di copertura (sostanzialmente l'integrità della guaina impermeabilizzante). Solo se si deve sostituire la guaina è necessario demolire e rifare pavimentazione e altro, con la ripartizione corretta che tu hai indicato. Dubito che vogliano sobbarcarsi questo onere se non occorre sostituire la guaina. Solo se occorre questa circostanza gli conviene proporsi per l'inserimento della coibentazione.

la guaina non necessita si sostituzione...in effetti non credo l'assemblea approverà questo tipo di intervento!

Intervengo per esporre tale problematica quasi simile a quella di Thor ovvero:

IN UN CONDOMINIO formato da vari corpi di fabbrica l'eventuale coibentazione del terrazzo di un solo corpo andrebbe ripartita esclusivamente dai condomini di quella scala? ed il voto in assemblea và espresso solo dai condomini di quella scala? preciso che il terrazzo è di proprietà esclusiva quindi il proprietario potrebbe opporsi ad una eventuale approvazione ?

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